Cassazione Penale, Sentenza n. 32720/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma e dal Tribunale di Roma per il delitto di false dichiarazioni previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 in relazione al 'reddito di cittadinanza'. Il ricorso deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo (dolo specifico) e alla capacità della condotta di determinare una falsa rappresentazione dei presupposti per il beneficio; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, con riferimento al carattere 'risalente' dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto assorbente la mancata deduzione in sede di appello e ha valutato il motivo come generico e non confrontato con le argomentazioni delle sentenze di merito; ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito (emersione di consistenti vincite su conto gioco intestato al codice fiscale della ricorrente, ricariche e prelievi consistenti, uso della carta Postepay in possesso della ricorrente) che comprovano la falsità della dichiarazione sulla totale assenza di redditi. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, ritenendo legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravità dei precedenti (tra cui una rapina del 2016) e della mancanza di elementi di resipiscenza. Conseguenza: resta confermata la condanna di merito; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile INPS, liquidate in Euro 3.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
Rileva la norma che punisce le false indicazioni o omissioni nelle autodichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte interpreta che l'offesa si realizza con la fornitura di indicazioni false o omissive nell'autodichiarazione stessa
Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019 (Sacco)
«integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio»
La giurisprudenza consolidata afferma che la falsità o omissione nella autodichiarazione integra il reato anche se, a prescindere dall'effettiva situazione reddituale, le condizioni materiali per il beneficio fossero o meno presenti
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Principio giurisprudenziale secondo cui il richiamo ai precedenti penali, e la loro gravità, può essere sufficiente a motivare il diniego delle attenuanti generiche; i precedenti, anche se non recentissimi, possono incidere sulla valutazione della personalità e della gravità del fatto
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse questioni che non siano state dedotte nel gravame: chi non solleva in appello una specifica censura corre il rischio di perdere la possibilità di formularla in sede di legittimità.
- Nei procedimenti per indebita percezione di sussidi (es. reddito di cittadinanza) la falsità o omissione nell'autodichiarazione è autonoma fonte di rilevanza penale, anche indipendentemente dall'effettiva esistenza o meno dei requisiti di diritto per ottenere il beneficio.
- Per impugnare con successo la motivazione dei giudici di merito in Cassazione è necessario un confronto puntuale e specifico con le valutazioni probatorie svolte nei due gradi di merito; censure generiche o non confrontate saranno dichiarate inammissibili o infondate.
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede elementi concreti e specifici: la mera genericità della richiesta non è sufficiente; precedenti penali di rilievo, la gravità del fatto e la mancanza di segni di resipiscenza possono giustificare il diniego delle attenuanti.
- Prove indirette come dati bancari, movimentazioni di conti gioco, ricariche e uso di carte (Postepay) possono costituire elemento probatorio valido per dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati.
- La soccombenza in cassazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali, somma alla Cassa delle Ammende) e la rifusione delle spese della parte civile; è quindi importante valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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