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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31509/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un mutuo chirografario di euro 3.000.000 erogato da una banca a favore di una società, garantito da fideiussione a prima richiesta rilasciata da uno dei soci di maggioranza e amministratore della società stessa, fino a euro 2.000.000. A seguito dell'inadempimento della società, la banca revocava i rapporti, avviava trattative, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche nei confronti dei garanti e l'opposizione del fideiussore veniva rigettata. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) difetto di legittimazione processuale e sostanziale della mandataria della banca, per asserita mancata prova tempestiva della procura; 2) violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse mantenuto o concesso nuovo credito senza autorizzazione del fideiussore nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore; 3) violazione dell'art. 1957 c.c., assumendo che la clausola contrattuale non potesse derogare al termine semestrale di decadenza e che il formulario predisposto dalla banca non consentisse una valida deroga; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova dell'ammontare del credito garantito derivante dal mutuo. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando in sintesi che la procura della mandataria risultava comunque in atti e che il vizio di rappresentanza non era configurabile come nullità insanabile; che non vi era erogazione di nuovo credito ma garanzia del rimborso di rate di mutuo già concesso, con conseguente irrilevanza dell'art. 1956 c.c.; che l'art. 1957 c.c. non era applicabile perché il contratto era stato qualificato come garanzia autonoma a prima richiesta e, comunque, la banca aveva intimato il pagamento interrompendo il termine; e che sulla prova dell'ammontare del credito la censura non colpiva la ratio decidendi, essendo stata ritenuta provata documentalmente la pretesa e gravando semmai sul debitore la prova del fatto estintivo.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo, in tema di legittimazione processuale; la Corte ha escluso il difetto di rappresentanza processuale della mandataria

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione ad agire

  • art. 182 c.p.c.

    nel caso di difetto di rappresentanza rilevato d'ufficio il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria; se l'eccezione proviene dalla controparte, la documentazione va prodotta immediatamente

  • art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.

    la Corte ha escluso che la procura dovesse essere prodotta entro tale termine, ritenendo sufficiente la produzione nel primo momento utile successivo all'eccezione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello

  • art. 372 c.p.c.

    in sede di legittimità la prova del potere rappresentativo può essere data nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 1956 c.c.

    non opera quando non vi sia stata concessione di nuovo credito, ma solo garanzia del rimborso di un mutuo già erogato; inoltre non sussisteva l'obbligo di previa autorizzazione del fideiussore-amministratore

  • art. 1957 c.c.

    la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al contratto autonomo di garanzia a prima richiesta e, comunque, derogabile dalle parti

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere i doveri di correttezza nella gestione del rapporto

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza del creditore nell'attivare le azioni verso il debitore principale

  • art. 1363 c.c.

    usato come criterio ermeneutico per interpretare il rinvio pattizio all'art. 1957 c.c. nel contratto a prima richiesta

  • art. 2697 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi; una volta ritenuta la prova documentale del credito, spettava al debitore provare il fatto estintivo

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nei fatti per l'azione revocatoria promossa dalla banca su atti dispositivi del fideiussore

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale, se il difetto di potere rappresentativo è eccepito dalla controparte, la parte che agisce deve produrre immediatamente la documentazione idonea a dimostrare il potere; non è necessario attendere una formale assegnazione di termine ove la questione sia già devoluta al contraddittorio, mentre il giudice deve attivare la sanatoria solo quando il vizio sia rilevato d'ufficio.
  • La deduzione di difetto di legittimazione processuale è inammissibile in cassazione quando il ricorrente non si confronta con l'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla presenza in atti della procura o del mandato e non censura specificamente il relativo presupposto fattuale.
  • L'art. 1956 c.c. tutela il fideiussore rispetto alla concessione di nuovo credito al debitore principale; non è pertinente quando la garanzia riguarda il rimborso di un finanziamento già erogato e non risultano ulteriori affidamenti incrementativi del rischio.
  • La disciplina dell'art. 1957 c.c. non impedisce alle parti di pattuirne la deroga, specie nelle garanzie autonome o a prima richiesta; in tali casi, il rinvio alla norma va interpretato in coerenza con la struttura del rapporto, senza imporre necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale entro sei mesi se il testo contrattuale e la funzione della garanzia valorizzano la semplice richiesta di pagamento.
  • Una censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi in punto di riparto dell'onere probatorio: una volta che il creditore abbia offerto prova documentale del credito, grava sul debitore la prova del fatto estintivo o impeditivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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