Regolamento (UE) 2024/225
Regolamento (UE) 2024/225 della Commissione, del 4 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell'unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2023 assegnato alla Spagna per lo stock di scampo nell’unità funzionale 30 della divisione 9a. Per effetto di tale esaurimento, vieta ai pescherecci spagnoli o immatricolati in Spagna di proseguire la pesca di detto stock a decorrere dal 13 dicembre 2023. Sono tuttavia consentite le attività successive alla cattura per il pescato effettuato prima di tale data, nonché la gestione delle catture non intenzionali secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nell’unità funzionale 30 della divisione 9a per i pescherecci battenti bandiera spagnola, per esaurimento del contingente 2023.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che effettuano attività di pesca sullo stock di scampo (NEP/*9U30) nell’unità funzionale 30 della divisione 9a. L’effetto principale è la chiusura delle attività a decorrere dal 13 dicembre 2023, data indicata nell’allegato, in conseguenza dell’esaurimento del contingente assegnato alla Spagna per il 2023. Restano salve, per le catture effettuate prima di tale data, le operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Per le catture non intenzionali continua ad applicarsi il regime di sbarco, registrazione e imputazione ai contingenti previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca dello scampo nell’unità funzionale 30 della divisione 9a
Il regolamento (UE) 2024/225 della Commissione dà attuazione al meccanismo di chiusura della pesca quando il contingente nazionale risulta esaurito. Sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, il contingente 2023 della Spagna per lo stock di scampo nell’unità funzionale 30 della divisione 9a è stato considerato esaurito, con conseguente divieto di proseguire la pesca da parte dei pescherecci interessati.
Base giuridica e contesto
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, che consente alla Commissione di fissare la chiusura di una pesca quando le possibilità di pesca assegnate sono state consumate. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa per il 2023 i contingenti e le possibilità di pesca.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che operano sullo stock di scampo identificato come NEP/*9U30 nella zona dell’unità funzionale 30 della divisione 9a. Il provvedimento non introduce nuove quote, ma prende atto dell’esaurimento del contingente già assegnato per il 2023 e dispone la chiusura dell’attività a far data dal 13 dicembre 2023, come indicato nell’allegato.
Divieti conseguenti alla chiusura
Dal momento della chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi da pesca;
- la posa degli attrezzi da pesca;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, il regolamento mantiene la possibilità di svolgere le operazioni successive sul pescato, vale a dire:
- trasbordo;
- detenzione a bordo;
- trasformazione a bordo;
- trasferimento;
- ingabbiamento;
- ingrasso;
- sbarco.
Tali attività restano quindi lecite solo con riferimento al pescato preesistente alla data di chiusura, e non come prosecuzione della pesca dopo l’esaurimento del contingente.
Catture non intenzionali e richiamo alla normativa quadro
Il regolamento chiarisce che le catture non intenzionali di tale stock devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. In tal modo il provvedimento coordina la chiusura della pesca con il regime generale degli obblighi di sbarco e di contabilizzazione delle catture accessorie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’effetto operativo della chiusura decorre, però, dalla data di esaurimento indicata nell’allegato, cioè il 13 dicembre 2023.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di scampo nell’unità funzionale 30 della divisione 9a si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 13 dicembre 2023.
Divieto di pesca e attività connesse
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna le attività di pesca dello stock interessato a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture pregresse
L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock da parte dei medesimi pescherecci siano salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e richiama la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
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