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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/219

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 della Commissione, del 3 gennaio 2024, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo (IGP)

Normativa europea32024R0219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 conferisce la protezione, quale IGP, al nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo». La Commissione dà atto che la domanda italiana è stata esaminata e pubblicata, senza ricezione di opposizioni entro i termini previsti. L'atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Protezione e registrazione come indicazione geografica protetta (IGP) del nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo».

Ambito di applicazione

Si applica al nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» per i prodotti agricoli e alimentari rientranti nel sistema delle indicazioni geografiche dell'OCM unica, con effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il regolamento conferisce la protezione del nome a seguito della procedura di registrazione avviata dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013; non risultano opposizioni presentate e il nome viene iscritto nel relativo registro. L'atto è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi dalla data di entrata in vigore.

Protezione del nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 della Commissione conferisce la protezione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» quale indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nella procedura unionale di registrazione delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo o, più in generale, nell'ambito dell'OCM unica disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Iter procedurale richiamato nei considerando

La Commissione richiama che la domanda di registrazione trasmessa dall'Italia è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene inoltre precisato che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto dall'articolo 98 del medesimo regolamento.

Base giuridica e contenuto dispositivo

La decisione di protezione si fonda sull'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In applicazione di tale disposizione, il nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» viene protetto e destinato all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento quadro.

Entrata in vigore e portata degli effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura tipica di regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'intero territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Protezione del nome IGP

L'articolo 1 stabilisce che il nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» è protetto come indicazione geografica protetta (IGP), con conseguente iscrizione nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione trasmessa dall'Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.

Base giuridica e iscrizione nel registro

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente la protezione del nome e la sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatitutela dei prodotti di qualità

Testo integrale

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