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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/218

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 della Commissione, del 3 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cabrito de Extremadura (IGP)]

Normativa europea32024R0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra ufficialmente il nome «Cabrito de Extremadura» nel registro UE delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Cabrito de Extremadura» come IGP per carni fresche e frattaglie di caprino.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome «Cabrito de Extremadura» quale indicazione geografica protetta (IGP). Produce effetti per gli operatori del settore agroalimentare interessati alla commercializzazione di tale prodotto e, in quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene deroghe o esclusioni specifiche ulteriori rispetto alla classificazione del prodotto nella classe 1.1 «Carni fresche (e frattaglie)».

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/218 – iscrizione di «Cabrito de Extremadura» nel registro delle DOP e IGP

Il regolamento ha la finalità di iscrivere nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Cabrito de Extremadura» come IGP. L’intervento della Commissione si colloca nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna.

Procedura e presupposti

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome «Cabrito de Extremadura» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome può essere registrato senza ulteriori passaggi procedurali.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome «Cabrito de Extremadura» come indicazione geografica protetta. Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto rientrante nella classe 1.1 «Carni fresche (e frattaglie)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamando così la classificazione merceologica rilevante per il regime di qualità.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi in tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone che il nome «Cabrito de Extremadura» è registrato come IGP. Il prodotto è ricondotto alla classe 1.1 «Carni fresche (e frattaglie)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagroalimentare

Testo integrale

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