Regolamento (UE) 2024/213
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/213 della Commissione, del 3 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Safranbolu Safranı (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/213 registra la denominazione "Safranbolu Safranı" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle DOP e delle IGP. La registrazione avviene in assenza di opposizioni motivate alla domanda pubblicata, presentata dalla Turchia. Il regolamento produce effetti generali, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della DOP "Safranbolu Safranı" per un prodotto spezia originario della Turchia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell’Unione europea, della denominazione di origine protetta "Safranbolu Safranı" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)". L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione della DOP "Safranbolu Safranı"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/213 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Safranbolu Safranı" come denominazione di origine protetta (DOP). Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione del nome.
Ambito materiale della registrazione
La denominazione iscritta identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali sul disciplinare del prodotto, ma si limita all’effetto registrativo della denominazione.
Effetti giuridici
L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione nel registro UE delle DOP e delle IGP. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Safranbolu Safranı"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Safranbolu Safranı" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo espressamente come DOP.
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)".
Presupposto procedurale della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 gen 2024Regolamento (UE) 2024/218
- Regolamento · 3 gen 2024Regolamento (UE) 2024/219
- Regolamento · 4 gen 2024Regolamento (UE) 2024/225
- Regolamento · 4 gen 2024Regolamento (UE) 2024/212
- Regolamento · 8 gen 2024Regolamento (UE) 2024/194
- Regolamento · 8 gen 2024Regolamento (UE) 2024/191
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →