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Sentenza

Sentenza n. 11888/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’art. 1, co. 557, della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 557; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. n. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; e altresì: - del Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, unitamente al relativo Allegato 1; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione del Direttore generale dell’ASL 1 n. 719 del 14/8/2019; - della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 n. 655 del 21/8/2019; - della Deliberazione del Direttore generale dell’ASL 3 n. 397 del 23/8/2019; - della Deliberazione del Direttore generale dell’ASL 4 n. 582 del 22/8/2019; - della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 n. 45 del 22/8/2019; - della Deliberazione del Direttore generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019; - della Deliberazione del Direttore generale dell’IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26/8/2019; - della nota prot. 1426291 del 07.12.2022 del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202303682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimento della Regione Liguria di individuazione dell’importo di payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha contestato il meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, impugnando gli atti statali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di adozione delle linee guida, nonché il provvedimento regionale ligure di ripiano. Ha dedotto, in sintesi: illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 per violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, irretroattività, proporzionalità, libertà d’iniziativa economica, concorrenza e capacità contributiva; incompatibilità del payback con la disciplina europea dei contratti pubblici e con il divieto di modifica dei contratti; violazione degli artt. 23 e 53 Cost.; violazione della neutralità dell’IVA; difetto di istruttoria, motivazione e trasparenza nel calcolo della spesa; erronea inclusione di servizi accessori e beni a utilità pluriennale; mancata considerazione della diversa composizione pubblico-privata dell’offerta regionale; tardiva e retroattiva fissazione dei tetti; mancata partecipazione procedimentale. Quanto al provvedimento della Regione Liguria, ha dedotto inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di adeguata istruttoria e motivazione, l’omessa messa a disposizione dei dati contabili e dei criteri di calcolo, nonché l’erronea quantificazione dell’importo dovuto. Sono state richieste anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, ritenendo che essa abbia adottato atti rilevanti nell’iter applicativo del payback. Nel merito, ha respinto le censure rivolte agli atti statali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto il payback, per il quadriennio 2015-2018, una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, non lesivo degli artt. 23, 41 e 53 Cost., né dei principi di irretroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento. La disciplina non incide sulle gare né modifica i contratti pubblici, poiché opera esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA collega il contributo alla capacità economica dell’impresa; inoltre, l’art. 9 d.l. 34/2023 consente la detrazione dell’IVA dai versamenti effettuati. È stata ritenuta ragionevole la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per il periodo 2015-2018. I servizi accessori non rientrano nel fatturato rilevante, mentre eventuali errori contabili nella distinzione tra dispositivi e servizi o nell’imputazione dei beni pluriennali riguardano la fase regionale di attuazione. È stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché gli atti generali sono sottratti, ai sensi dell’art. 13 l. 241/1990, al Capo III della legge e la disciplina speciale non prevede la partecipazione dei fornitori. Le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio alla Corte di giustizia sono state quindi disattese. Quanto al provvedimento regionale ligure, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: la Regione svolge attività meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva, senza esercizio di potere autoritativo, individuando le aziende e calcolando matematicamente il quantum sulla base di criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda pertanto un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Gli atti regionali e quelli delle aziende sanitarie privi di specifiche censure non sono stati oggetto di autonoma decisione di merito. Spese integralmente compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Il superamento del tetto di spesa [...] è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA.

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la rilevazione dello sforamento e il concorso delle aziende fornitrici al ripiano; per gli anni 2015-2018 attribuisce alle Regioni una funzione attuativa e vincolata.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Le Regioni e le Province autonome definiscono, con proprio provvedimento, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.

    Attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aziende obbligate e imporre il pagamento, sulla base di dati e quote già determinati a livello statale.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012

    Ha fissato il tetto nazionale della spesa per dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione dello sforamento sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e termini per la dichiarazione ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, disciplinando la procedura di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 13 l. 241/1990

    Esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale agli atti amministrativi generali, salvo le specifiche norme che ne disciplinano la formazione.

  • art. 9, comma 1, d.l. 34/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima [...] dall’ammontare dei versamenti effettuati.

    Garantisce la neutralità dell’IVA consentendo la detrazione dell’imposta dai versamenti effettuati a titolo di payback.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della quota di payback; le relative previsioni sono state considerate dalla Corte costituzionale nel giudizio di proporzionalità della misura.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione sulla parte regionale della controversia, previo contraddittorio.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la controversia sul provvedimento regionale rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa, trattandosi di rapporto obbligatorio patrimoniale privo di esercizio di potere autoritativo.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo, nei limiti esaminati, dei principi di irretroattività, certezza del diritto, legittimo affidamento e libertà d’iniziativa economica.
  • Il payback opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti pubblici, incidendo sul fatturato complessivo delle imprese fornitrici e non sull’entità delle forniture o sul prezzo contrattuale; non costituisce quindi una modifica retroattiva dei contratti né altera l’esito delle gare.
  • Nel procedimento di payback per gli anni 2015-2018, la fissazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento sono competenze statali; Regioni e Province autonome svolgono esclusivamente attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle aziende obbligate e calcolo della quota di ripiano secondo percentuali e criteri già stabiliti.
  • L’atto regionale o provinciale che individua le aziende fornitrici e quantifica il payback, quando si limita all’applicazione matematica di presupposti e criteri predeterminati, non esprime esercizio di potere autoritativo, ma accerta il quantum di un’obbligazione patrimoniale; le controversie relative al corretto calcolo dell’importo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel calcolo del payback rileva il fatturato relativo ai dispositivi medici, non il corrispettivo di servizi accessori autonomamente considerati; la corretta distinzione contabile tra beni e servizi grava sugli operatori e sugli enti secondo le regole contabili applicabili.
  • Gli atti generali adottati nell’attuazione del payback sono sottratti alle garanzie partecipative del Capo III della l. 241/1990 ai sensi dell’art. 13, salvo che la disciplina speciale preveda specificamente la partecipazione dei destinatari.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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