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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2136/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova con cui era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 20 alle 8). Contestavano in particolare la mancata valutazione della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, il presunto difetto di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e l'insufficiente considerazione del decorso del tempo e dei nuovi elementi offerti a favore della revoca/attenuazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e prive di nuovi elementi tali da incidere sul giudicato cautelare già formato; il mero decorso del tempo o il rispetto della misura non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale di Brescia è stata ritenuta congrua e priva di vizi logico-giuridici; la Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alla forma delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale; usata come riferimento procedurale per le conclusioni in Cassazione

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Richiamato quale base per le doglianze sulla motivazione del provvedimento impugnato (vizio di motivazione)

  • art. 299 c.p.p.

    Norma che disciplina l'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte richiama il principio che l'istanza deve fondarsi su fatti nuovi o non valutati che modifichino il quadro cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato nelle censure dei ricorrenti relative alla motivazione e alla valutazione dell'adeguatezza delle esigenze cautelari

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione e alle modalità di impugnazione; utilizzato dalle difese nelle censure, valutato dalla Corte nel quadro complessivo

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dalle difese nel contestare la motivazione; la Corte ne considera l'ambito senza rilevare vizi tali da inficiare l'atto impugnato

  • art. 649 c.p.p.

    Applicato estensivamente per il principio del "giudicato cautelare": le decisioni cautelari cristallizzano i precedenti accertamenti e non possono essere continuamente rimesse in discussione salvo fatti nuovi o non valutati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, utilizzata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in una delle censure sulla legittimità costituzionale del procedimento o della motivazione; la Corte non rileva violazioni costituzionali nel caso concreto

Massime di principio

  • Il provvedimento cautelare già divenuto "giudicato" non può essere facilmente riformato: per ottenere la revoca o la sostituzione è necessario fornire fatti nuovi o elementi non valutati che modifichino in meglio il quadro indiziario o le esigenze cautelari
  • Il mero decorso del tempo o il puntuale rispetto della misura cautelare non sono di per sé elementi sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Le censure generiche e non specifiche sulla motivazione sono inammissibili: l'impugnazione deve indicare con precisione quali errori logico-giuridici siano stati commessi dal giudice di merito
  • La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti o la valutazione della gravità degli indizi quando la motivazione del giudice di merito è congrua e priva di aporie: il controllo è limitato all'adeguatezza e alla logicità della motivazione
  • Nelle richieste di revoca/sostituzione delle misure cautelari è necessario allegare e documentare elementi concreti e aggiornati che rendano manifesto un mutamento del quadro cautelare rispetto a quello valutato nei provvedimenti precedenti

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