Cassazione Civile, Ordinanza n. 15055/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 29.6.1992 tra un comune e un'ATI appaltatrice. L'ATI avviò un giudizio arbitrale nel 2002 chiedendo la risoluzione del contratto, il pagamento di differenze economiche ancora dovute e il risarcimento di maggiori oneri e danni. Il collegio arbitrale, dopo l'istituzione e alcune attività istruttorie, emise lodo favorevole all'ATI condannando il comune al pagamento di una somma rilevante. Il comune impugnò il lodo deducendo, in sintesi, nullità per violazione del contraddittorio, nullità della nomina del presidente/terzo arbitro per illegittimità della procedura prevista da norma regolamentare poi caducata, e vizi nella determinazione del quantum. La Corte d'appello di Roma, in sede di riassunzione dopo precedente cassazione, aveva ritenuto infondate le censure. Il comune ricorse in Cassazione con tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento arbitrale; 2) violazione della disciplina di nomina degli arbitri, per nullità della nomina del presidente/terzo arbitro secondo una norma regolamentare dichiarata illegittima; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla determinazione delle somme. La resistente chiese il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto fondata la censura sulla violazione del contraddittorio, osservando che, pur non essendo emerse dal sopralluogo risultanze istruttorie ulteriori, doveva comunque essere garantita alle parti la possibilità di interloquire sulla mancata acquisizione della documentazione ritenuta necessaria dagli arbitri; la mancata verbalizzazione e l'impossibilità di acquisire i registri di contabilità e i verbali di andamento lavori avevano inciso sul diritto di difesa. Ha inoltre accolto la doglianza sulla composizione/nomina del collegio arbitrale, ribadendo che l'eccezione di nullità va proposta nel corso dell'arbitrato o nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri, e che nel caso concreto l'istanza del comune era stata tempestivamente proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
comma 1, n. 2; comma 1, n. 9; comma 2
La nullità del lodo può essere dedotta per irregolare composizione del collegio arbitrale o per violazione delle regole di diritto nei limiti previsti dalla norma; la Corte richiama il regime applicabile ratione temporis e distingue tra vizi deducibili e motivi inammissibili o assorbiti.
art. 101 c.p.c.
Nel giudizio arbitrale il contraddittorio deve essere effettivo: non basta un rispetto meramente formale, ma occorre verificare se la parte abbia realmente potuto dedurre e contraddire senza subire pregiudizio.
art. 816, comma 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sull'attività istruttoria nel procedimento arbitrale.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla lamentata impossibilità di interloquire sulle acquisizioni istruttorie mancanti.
art. 817, comma 2, c.p.c.
L'eccezione di nullità relativa alla composizione o alla nomina degli arbitri deve essere proposta nella prima difesa successiva alla nomina o comunque nel corso dell'arbitrato.
art. 830, comma 2, c.p.c.
La Corte precisa che, poiché la domanda arbitrale è del 2002, si applica il testo previgente alla riforma del 2006, con possibilità per la corte d'appello di decidere anche nel merito o rimettere la causa per nuova istruzione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti dal comune.
art. 150, comma 3, D.P.R. 554/1999
La procedura di nomina del terzo arbitro era ancorata a una norma regolamentare dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato; la relativa invalidità può riflettersi sulla validità della nomina e del lodo.
D.P.R. 1063/1962
Richiamato nella clausola compromissoria del contratto, con conseguente rilevanza sulla composizione del collegio arbitrale (cinque arbitri anziché tre, secondo quanto affermato nel precedente giudizio).
art. 158 c.p.c.
Richiamato in motivazione per escluderne l'applicazione ai vizi della composizione del collegio arbitrale.
art. 812 c.p.c.
Richiamato per precisare che l'irregolare composizione del collegio arbitrale non ricade nelle sole ipotesi tassative previste da tale norma.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al quantum.
Massime di principio
- Nel giudizio arbitrale la violazione del contraddittorio non va valutata in modo meramente formale, ma verificando se la parte abbia subito una concreta lesione della possibilità di dedurre e controdedurre; anche l'attività istruttoria che non produca nuovi esiti può richiedere comunque il coinvolgimento effettivo delle parti.
- L'eccezione di nullità relativa alla composizione del collegio arbitrale o alla procedura di nomina degli arbitri deve essere tempestivamente proposta nel corso dell'arbitrato, nella prima difesa successiva alla nomina o comunque prima della decisione, pena la sua preclusione.
- L'invalidità di una procedura di nomina fondata su una disposizione regolamentare poi dichiarata illegittima può rilevare nel controllo di validità del lodo, senza che la fase di nomina assuma un'autonomia tale da sottrarsi al sindacato del giudice dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per vizi preliminari del lodo o del procedimento arbitrale, le ulteriori censure sul merito o sul quantum possono risultare assorbite.
- Nel regime previgente all'art. 830 c.p.c. riformato, la corte d'appello, una volta cassato il lodo, può essere investita anche della decisione sul merito se la causa è già matura, ovvero della rimessione per ulteriore istruzione se necessaria.
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