Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Firenze, prot. n. 480277 del 18.12.2025, notificato in pari data, che dispone la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza titolo abilitativo, disponendo l'apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale di Firenze qualora non venga ottemperato a quanto disposto, e dei successivi atti sullo stesso fondati, cioè del verbale di ispezione del 23.12.2025 e del verbale di esecuzione coattiva di provvedimento di chiusura, cessazione o sospensione, con contestuale apposizione dei sigilli, del 29.12.2025, entrambi emessi dalla Polizia Municipale di Firenze.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo, con diffida e previsione dell'apposizione dei sigilli, nonché verbali di ispezione ed esecuzione coattiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze che disponeva la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ritenuta esercitata senza il necessario titolo abilitativo, consentendo invece la prosecuzione della sola attività di commercio alimentare con consumo sul posto assentita dalla comunicazione di subingresso. Sono stati impugnati anche il verbale di ispezione del 23 dicembre 2025 e il verbale di esecuzione coattiva del 29 dicembre 2025, con apposizione dei sigilli. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che non vi fosse prova delle attività abusive poste a fondamento della chiusura. Con il secondo motivo ha dedotto di essere titolare del titolo abilitativo per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari con consumo sul posto e di svolgere l'attività in conformità all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento unico per le attività commerciali del Comune di Firenze.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Ha valorizzato le stesse dichiarazioni della ricorrente, secondo cui, dopo l'avvio del procedimento, la macchina del caffè era stata collocata in una parte nascosta dei locali ma continuava a essere utilizzata per preparare le bevande. Tale circostanza è stata confermata dalla relazione della Polizia Municipale, che aveva rilevato la presenza di due macinacaffè e di una macchina professionale per il caffè accesa, operativa e calda, nonché l'utilizzo della macchina per preparare un caffè da miscelare con altra bevanda. Secondo il TAR, la presenza della macchina per il caffè espresso costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento comunale, indice dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Poiché la ricorrente ha riconosciuto di non disporre del relativo titolo abilitativo, i provvedimenti impugnati sono apparsi esenti dalle censure dedotte. Il precedente decreto monocratico, che aveva consentito provvisoriamente la sola prosecuzione dell'attività di commercio alimentare con consumo sul posto, non ha impedito il rigetto collegiale della domanda cautelare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta nel giudizio amministrativo.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della precedente tutela cautelare monocratica d'urgenza.

  • art. 50 l.r. Toscana n. 62/2018

    È richiamato dal provvedimento comunale quale norma violata per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo.

  • art. 2, comma 3, lett. a) e b), Regolamento unico per le attività commerciali del Comune di Firenze, approvato con D.C.C. n. 7/2018

    Individua l'attività di commercio alimentare con consumo sul posto che la ricorrente era autorizzata a esercitare.

  • art. 2, comma 4, Regolamento unico per le attività commerciali del Comune di Firenze, approvato con D.C.C. n. 7/2018

    Attribuisce alla presenza della macchina per il caffè espresso valore di indice dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando le stesse dichiarazioni del ricorrente, corroborate dagli accertamenti dell'amministrazione, dimostrano la prosecuzione dell'attività contestata senza il relativo titolo abilitativo.
  • La collocazione della macchina per il caffè in una parte nascosta dei locali o la sua parziale copertura non esclude l'esercizio della somministrazione quando il macchinario rimane operativo e viene concretamente utilizzato per preparare bevande destinate alla clientela.
  • Quando il regolamento comunale qualifica la presenza e l'utilizzo della macchina per il caffè espresso come indice dell'attività di somministrazione, tale elemento può concorrere a dimostrare l'esercizio di detta attività in assenza del titolo abilitativo, giustificando la misura di cessazione contestata in sede cautelare.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.