Ordinanza n. 1286/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. n. 68 del 17 marzo 2026, e relativi allegati, comunicata il 19 marzo 2026, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha escluso la soc. Olympus Italia dal lotto 13, avente ad oggetto “Pinza per biopsia, per EGDS e COLONSCOPIA” (CIG B4C9D9771D)”, della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania”; - del verbale di gara n. 3 del 16 giugno 2025, nonché degli altri verbali e relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, nonché dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fosse già stati sottoscritti o emessi; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente riammissione dell’offerta della ricorrente in relazione al lotto 13.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, limitatamente al lotto 13 relativo a pinze per biopsia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto 13, deducendo che l’omesso inserimento nel portale dell’Allegato 7, recante l’elenco dei prodotti offerti, costituisse un errore materiale inoffensivo. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe comunque potuto individuare i prodotti offerti attraverso gli altri documenti depositati in gara, contenenti denominazione commerciale, codici prodotto, descrizione, produttore, CND, RDM e unità per confezione, nonché attraverso le schede tecniche e le etichette riferite ai modelli FB-230K, FB 240K, FB-230U e FB-240U. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell’esclusione e, nel merito, l’annullamento degli atti di gara con riammissione dell’offerta e risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato degli atti, sufficienti profili di fondatezza. Le schede tecniche prodotte non consentivano di individuare i prodotti effettivamente offerti, poiché riferite a numerosi modelli di pinze. Neppure le etichette depositate in giudizio permettevano di superare tale incertezza, non essendo provato che fossero state allegate all’offerta tecnica originaria e fossero quindi disponibili alla stazione appaltante in sede di gara. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’Allegato 7 dovesse contenere l’elenco dei prodotti concretamente offerti, elemento essenziale dell’offerta, non suscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio in quanto attinente al contenuto dell’offerta stessa. È stata fissata l’udienza pubblica del 29 luglio 2026 per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato, sufficienti profili di fondatezza.
Massime di principio
- L’omessa produzione del documento richiesto dalla lex specialis che individua specificamente i prodotti offerti può riguardare un elemento essenziale dell’offerta e non è emendabile mediante soccorso istruttorio quando incide sul contenuto sostanziale dell’offerta.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per individuare ex post i prodotti concretamente offerti, qualora la documentazione originariamente presentata si riferisca a una pluralità di modelli e non consenta alla stazione appaltante di determinare con certezza l’oggetto dell’offerta.
- Documenti prodotti in giudizio possono rilevare ai fini della verifica dell’offerta solo se risulta provato che erano stati allegati all’offerta originaria e che, pertanto, erano nella disponibilità della stazione appaltante durante la gara.
- In sede cautelare, l’incertezza sulla concreta individuazione dell’oggetto dell’offerta e l’impossibilità di colmare tale lacuna senza integrare il contenuto dell’offerta escludono, allo stato, il fumus boni iuris necessario per sospendere l’esclusione.
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