Cassazione Penale, Ordinanza n. 38041/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la responsabilità per furto, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva il vizio di carenza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esaminare specificamente le doglianze difensive formulate con l'atto di appello, incluse quelle sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non specificamente articolato, osservando che la motivazione della decisione d'appello era congrua e che vi era stata puntuale risposta alle censure difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione fosse generica e priva di specifiche indicazioni sul vizio lamentato, rilevando che i motivi d'impugnazione devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità. Ha inoltre affermato che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di merito richiami un atto del procedimento congruamente motivato, dimostri di averne compreso e condiviso le ragioni e quando tale atto sia conosciuto o conoscibile dall'interessato. Poiché tali condizioni risultavano rispettate, e la Corte d'appello aveva dato risposta alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, altrimenti il ricorso è inammissibile
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a dedurre in modo generico un vizio di motivazione, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura.
- La motivazione per relationem del provvedimento di merito è legittima se il giudice richiama un atto del procedimento dotato di motivazione congrua, dimostra di averne preso effettiva cognizione e condivide le ragioni ivi espresse, e se l'atto richiamato è conosciuto o comunque conoscibile dalla parte interessata.
- La Corte di cassazione non accoglie doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure già formulate in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta puntuale e non meramente apparente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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