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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-36/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022. — Sense Visuele Communicatie en Handel vof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Articolo 30, paragrafo 6, e articolo 50, paragrafo 2 – Domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per i giovani agricoltori – Autorità nazionale amministrativa che ha dato informazioni errate sulla definizione di una persona come “giovane agricoltore” – Principio della tutela del legittimo affidamento – Azione per risarcimento di un danno basata sull’inosservanza del principio di diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-36/21

Giurisprudenza europea62021CJ0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il principio unionale di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato per ottenere un risultato contrario a una disposizione precisa del regolamento n. 1307/2013. Tuttavia, ciò non impedisce che il diritto nazionale riconosca un’azione risarcitoria contro l’amministrazione per le conseguenze economiche di informazioni errate, purché il ristoro resti distinto dal beneficio unionale negato. Il giudice nazionale deve verificare che il risarcimento non si traduca in un vantaggio vietato, non pesi sul bilancio dell’Unione e non provochi distorsioni concorrenziali.

Tutela del legittimo affidamento nazionale e risarcimento del danno per errata informazione dell’autorità nazionale nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione osti a che un soggetto, che non può invocare con successo il principio di tutela del legittimo affidamento dell’Unione contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione, ottenga tuttavia, sulla sola base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento, il risarcimento del danno causato da informazioni errate fornite da un’autorità nazionale circa l’interpretazione di tale disposizione.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta a che, sulla sola base del diritto nazionale, un agricoltore ottenga il risarcimento del danno causato da informazioni errate fornite da un’autorità nazionale sull’applicazione di una disposizione precisa del diritto dell’Unione, anche se non può invocare il legittimo affidamento dell’Unione per ottenere il vantaggio sostanziale vietato; ciò però solo a condizione che il risarcimento non equivalga alla concessione del beneficio vietato, non gravi sul bilancio dell’Unione e non alteri la concorrenza tra Stati membri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 30, paragrafi 1, 4, 6 e 11, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014

Tutela del legittimo affidamento e risarcimento per errata informazione amministrativa in materia di pagamenti diretti PAC

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) sulla portata del principio di tutela del legittimo affidamento nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori. La questione concreta nasce da informazioni errate fornite da un’autorità nazionale alla società agricola Sense, che aveva fatto affidamento sulla possibilità di ottenere diritti all’aiuto dalla riserva nazionale per giovani agricoltori.

Fatti e procedimento principale

La Sense gestiva un allevamento di suini e aveva chiesto all’RVO informazioni sulla possibilità di ottenere diritti all’aiuto dalla riserva nazionale. Secondo quanto riferito nel procedimento, alcuni funzionari avevano comunicato che la società poteva ottenere tali diritti perché uno dei soci, A, aveva meno di 41 anni in un momento del 2018; tale indicazione era stata poi confermata via e-mail.

Sulla base di queste informazioni, la Sense presentava il 5 aprile 2018 una domanda di assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, dichiarandosi giovane agricoltrice, e contestualmente chiedeva i relativi pagamenti diretti, incluso il pagamento di inverdimento e quello supplementare per i giovani agricoltori. Il Ministro respingeva però le domande, rilevando che A aveva superato i 40 anni nel 2018 e non soddisfaceva il requisito di età previsto dal diritto dell’Unione.

Il giudice del rinvio chiariva che la controversia non verteva più sull’assegnazione dei diritti all’aiuto in sé, ma sul risarcimento del danno: la Sense sosteneva di aver rinunciato ad acquistare diritti all’aiuto sul mercato proprio perché aveva ricevuto informazioni sbagliate dall’amministrazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare:

  • il paragrafo 4, che impone agli Stati membri di assegnare i diritti all’aiuto dalle riserve nazionali secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento;
  • il paragrafo 6, che prevede l’uso prioritario delle riserve nazionali per i giovani agricoltori e per coloro che iniziano l’attività agricola;
  • il paragrafo 11, che rinvia alla definizione di “giovane agricoltore” contenuta nell’articolo 50, paragrafo 2.

L’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 definisce giovane agricoltore, tra l’altro, come una persona fisica che non ha più di 40 anni nell’anno della prima presentazione della domanda. Sono inoltre richiamati il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nella parte in cui disciplinano il sistema dei pagamenti e la domanda unica nel diritto nazionale di attuazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che un soggetto, che non può ottenere il vantaggio sostanziale perché la disposizione unionale è precisa e inderogabile, chieda tuttavia un risarcimento sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, quando l’amministrazione abbia fornito informazioni errate.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dell’ordinamento dell’Unione ed è vincolante per le autorità nazionali che applicano il diritto dell’Unione. Tuttavia, il principio non può essere invocato contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione: il comportamento contrario al diritto di un’autorità nazionale non può creare un affidamento tutelabile se ciò conducesse a un risultato vietato dalla norma unionale.

Applicando tale principio, la Corte osserva che l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 fissa in modo chiaro il requisito anagrafico: non aver compiuto 41 anni in nessun momento dell’anno della prima domanda. Si tratta dunque di una disposizione precisa, rispetto alla quale non è possibile invocare il legittimo affidamento dell’Unione per ottenere diritti all’aiuto o i pagamenti collegati.

La Corte distingue però nettamente tra il vantaggio sostanziale vietato e l’eventuale azione di risarcimento disciplinata dal diritto nazionale. Secondo il Collegio, nulla impedisce che il diritto nazionale riconosca un’azione risarcitoria per il danno causato dall’errata informazione dell’autorità nazionale, purché tale azione non si traduca nella concessione indiretta del beneficio unionale negato. La Corte precisa infatti che un simile risarcimento:

  • non deve equivalere alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell’Unione;
  • non deve gravare sul bilancio dell’Unione;
  • non deve provocare distorsioni della concorrenza tra Stati membri.

La Corte ritiene che, in linea di principio, un risarcimento limitato alla perdita economica subita per non aver acquistato diritti all’aiuto, a causa delle informazioni errate fornite dall’autorità, possa soddisfare tali condizioni, poiché resta a carico del bilancio nazionale e non comporta l’erogazione dei pagamenti diretti in base al regolamento n. 1307/2013.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un singolo ottenga, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, il risarcimento del danno derivante da un’interpretazione errata di una disposizione precisa del diritto dell’Unione fornita da un’autorità nazionale, a condizione che il risarcimento non equivalga a un vantaggio vietato, non gravi sul bilancio dell’Unione e non alteri la concorrenza tra Stati membri.

Portata pratica per i professionisti

La sentenza è rilevante per i casi in cui l’amministrazione nazionale, nell’attuare norme UE particolarmente precise, fornisca indicazioni errate che inducano il privato a compiere scelte economiche dannose. La Corte ammette la possibilità di una tutela risarcitoria nazionale, ma esclude che tale tutela possa essere usata per aggirare requisiti sostanziali imposti dal diritto dell’Unione, specie quando si tratta di accesso a fondi PAC e pagamenti finanziati dal bilancio UE.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti diretti agli agricoltoririserva nazionale per giovani agricoltoritutela del legittimo affidamentoresponsabilità risarcitoria dello stato

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