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Sentenza

Sentenza n. 13105/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024, e l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il titolo era stato regolarmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione né fornito elementi contrari; la pretesa è stata quindi accolta anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati in sede esecutiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato in sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può procedersi all’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; l’amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o l’inesistenza dell’inadempimento.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato, l’allegato inadempimento del creditore può essere accolto in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad assicurare l’attuazione del contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e, se previsto, alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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