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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 1517 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla classificazione doganale di apparecchi (fotocamere digitali / action cam / videocamere) importati e dei loro accessori: l'Agenzia ha rettificato la classificazione dichiarata in dogana ritenendo alcune unità riconducibili alla voce NC 8525 80 99 (videocamere digitali - altri / action cam) con relativo dazio e ha riclassificato gli accessori separatamente, irrogando maggiori somme e sanzioni amministrative. Le società hanno impugnato l'atto sanzionatorio e la classificazione, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado; l'Agenzia ha ricorso per cassazione contestando l'errata applicazione delle voci tariffarie e delle regole di classificazione (Reg. e note NC/TARIC).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione regionale (CTR Lombardia) in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione del giudice d'appello su due profili principali: (i) criteri di distinzione tra fotocamere digitali, videocamere digitali e 'action cam' (NC 8525 80 30 vs NC 8525 80 91/99): ha richiamato i parametri essenziali individuati dalla giurisprudenza comunitaria (qualità e durata della registrazione video: risoluzione minima 800x600 a 23 fps e registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti; e, per la sottovoce 99, la capacità di registrare da fonti esterne); ha inoltre evidenziato che il Reg. 876/2014/UE non poteva essere applicato nella parte incongruente con la giurisprudenza CJEU; (ii) trattamento tariffario degli accessori: la CTR aveva ritenuto gli accessori «parti» per il solo fatto che erano serventi agli apparecchi, ma la Corte ha chiarito che per essere «parti» è necessario dimostrare che l'oggetto sia indispensabile e condizioni il funzionamento meccanico o elettrico della macchina; in mancanza occorre classificare gli accessori secondo la materia costitutiva o voci più pertinenti. La questione sostanziale resta quindi sottoposta a nuovi accertamenti istruttori in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2658/87/CEE (Nomenclatura combinata) - Regole generali e Regole interpretative (Regole 1-3)

    Fornisce la struttura normativa per la classificazione tariffaria; applicazione delle Regole generali (in particolare Regola 1 e Regola 3) per determinare voce pertinente, con priorità alla voce più specifica e, per prodotti compositi, classificazione secondo la materia che conferisce il carattere essenziale.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014/UE

    Regolamento invocato dall'Agenzia per qualificare action cam; la Corte ha osservato che parte del Regolamento è stata ritenuta invalida dalla giurisprudenza CJEU (sent. GROFA) e non può prevalere sulla corretta interpretazione della NC così come delineata dalla Corte di giustizia.

  • Regolamento (UE) n. 458/2014/UE

    Regolamento che contiene distinzioni analitiche tra sottovoci (citato come ausilio interpretativo insieme alla giurisprudenza comunitaria) e utile per il confronto tra videocamere e action cam.

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata (es. 2015/C 076/01) e modifiche (2016/C 214/89/UE)

    2015/C 076/01; 2016/C 214/89/UE

    Le note esplicative dettagliano i criteri tecnici di distinzione (capacità di registrare su memoria interna o esterna, risoluzione/durata minima per escludere la voce fotocamere digitali, capacità di registrare da sorgenti esterne per la sottovoce 99). Sono strumenti interpretativi rilevanti ma devono essere coordinati con la giurisprudenza CJEU.

  • Disposizioni preliminari TARIC - Regole 2 e 3 (Regole interpretative)

    Regola 3 applicata per prodotti composti/assortimenti e per definire classificazione basata sulla materia che conferisce carattere essenziale quando non prevale una voce specifica; regole richiamate per gli accessori e per la loro classificazione.

  • Note di Sezione (Sezione XVI, Nota 2)

    Definisce condizioni per classificare "parti" di macchine: le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina devono essere classificate nella voce della macchina solo se rientrano nei casi previsti; in particolare richiede che la parte condizioni il funzionamento meccanico o elettrico per essere considerata "parte".

  • Codice di procedura civile italiano, art. 360 c.p.c.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione del diritto, utilizzata dall'Agenzia per censurare errori di diritto nell'interpretazione tariffaria.

  • Codice di procedura civile italiano, art. 366 c.p.c. comma 1 n.3

    Richiama i requisiti formali del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto l'eccezione di inammissibilità infondata in quanto il ricorso conteneva sufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni.

Massime di principio

  • Per classificare apparecchi ibridi (foto + video) la discriminante essenziale tra fotocamera digitale (NC 8525 80 30) e videocamera digitale (NC 8525 80 91/99) è la capacità di registrare video con qualità e durata: risoluzione almeno 800x600 a 23 fps e registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti; se presente, questo requisito sposta la classificazione verso le voci videocamera.
  • Tra le sottovoci videocamera 8525 80 91 e 8525 80 99 la sottovoce 99 si applica solo se l'apparecchio può registrare file audio/video anche da fonti esterne all'obiettivo in modo autonomo; in mancanza si utilizza la 91.
  • Non è decisivo il semplice fatto che un dispositivo sia 'servente' o destinato principalmente ad un'apparecchiatura: per considerare un accessorio "parte" ai fini tariffari è necessario che sia indispensabile e che condizioni il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio; altrimenti l'accessorio va classificato secondo la materia di cui è composto o in voci più generiche (es. lavori di materie plastiche).
  • Le definizioni e i criteri formulati da regolamenti esecutivi possono essere disapplicati se contrastano con l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell'UE; occorre sempre verificare la conformità della norma regolamentare alla giurisprudenza comunitaria.
  • In caso di beni con più funzioni prevale la funzione principale agli occhi del consumatore; in assenza di chiarezza si dovranno acquisire elementi tecnici (specifiche, depliant, prove di funzionamento continuo) e valutare la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante.
  • Procedure pratiche: documentare tecnicamente risoluzione e durata di registrazione, verificare presenza di input esterni registrabili, raccogliere manualistica/depliant e ITV (binding tariff info) esistenti; per accessori valutare se incidono sul funzionamento elettrico/meccanico prima di classificarli come 'parti'.

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