Cassazione Penale, Sentenza n. 845/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Colecchia Alma impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che l'aveva ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La contestazione originaria era per avere, quale amministratrice di diritto della SCAB s.r.l. (dal 18/05/2006), sottratto o distrutto la documentazione contabile necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale e il movimento degli affari della società dichiarata fallita, rendendosi irreperibile e non consegnando le scritture al curatore. In cassazione la difesa proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico), sostenendo che la ricorrente fosse una "testa di legno" priva di consapevolezza e che quindi il fatto andasse riqualificato come bancarotta semplice; 2) mancata derubricazione a bancarotta semplice documentale, atteso che l'imputata non esercitava poteri gestori e si sarebbe limitata a trascurare la tenuta delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui, nonostante la ricorrente fosse amministratrice formale "testa di legno", l'incarico formale comportava il preciso obbligo di tenere e conservare le scritture contabili. La documentazione, pur esistente prima del fallimento, non fu depositata al curatore e la ricorrente si rese irreperibile; tali fatti, unitamente alla durata dell'incarico e al comportamento complessivo (firma sistematica di documenti e assegni, omissione di spiegazioni, irreperibilità), consentivano di ritenere provata la sottrazione/occultamento fraudolento delle scritture e il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha inoltre osservato che è ammessa l'imputazione alternativa tra diverse forme di bancarotta documentale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 217
La Corte ha distinto tra bancarotta fraudolenta documentale (esigenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori per sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture) e bancarotta semplice; ha ritenuto applicabile la fattispecie con dolo specifico sulla base dei comportamenti della amministratrice formale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 (Rv. 247251)
Richiamata per il principio secondo cui anche il soggetto formalmente investito della carica di amministratore ha il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture, potendo quindi essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale anche se "testa di legno".
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021 (Rv. 280572)
Richiamata per affermare la legittimità della contestazione alternativa tra le diverse modalità di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/distruzione/occultamento) e la tenuta fraudolenta delle scritture.
Massime di principio
- L'amministratore formale di una società ha un obbligo diretto e personale di tenuta e consegna delle scritture contabili: la qualifica formale non esclude responsabilità penale se le scritture non sono rese disponibili agli organi fallimentari.
- La sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili e la irreperibilità dell'amministratore, specie se durature e in presenza di documentazione antecedente al fallimento, possono far desumere il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La mancata detenzione o la tenuta imperfetta delle scritture non sempre comporta la derubricazione a bancarotta semplice: è decisivo valutare se l'omissione sia colposa o abbia avuto contenuto fraudolento volto a pregiudicare i creditori.
- È ammessa l'imputazione alternativa tra diverse forme di bancarotta documentale; il giudice deve motivare la scelta e può ritenere sussistente la fattispecie più grave quando gli elementi fattuali dimostrino una volontà di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale.
- In situazioni analoghe, la difesa che invoca l'assenza di poteri gestori e la mera firma formale deve provare l'impossibilità materiale o la mancata disponibilità delle scritture per escludere il dolo; la semplice assenza di funzioni gestorie è insufficiente di per sé.
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