Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32223/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, della detenzione e del trasporto, finalizzati alla cessione a terzi, di circa 34,972 kg di cocaina suddivisa in 35 panetti, con applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità. La sostanza era occultata in un doppiofondo appositamente realizzato nella vettura, munita di documentazione intestata all'imputato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 59, comma 2, c.p. e 80 d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici di merito non avessero accertato correttamente l'imputabilità soggettiva dell'aggravante, poiché l'imputato avrebbe ignorato l'entità della partita di stupefacente occultata nel veicolo. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente orientate a una rivalutazione dei fatti e a una diversa ricostruzione della vicenda, non consentita in sede di legittimità. Ha considerato logica e coerente la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano desunto la consapevolezza, o comunque la colpevole ignoranza, dell'ingente quantitativo dal ruolo di corriere, dal rapporto fiduciario presupposto dall'incarico, dall'elevato valore della partita e dalle particolari cautele adottate per il trasporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata e corretta l'applicazione dei principi sull'imputabilità soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantità. In particolare, ha ritenuto sufficienti, ai fini dell'accertamento della colpa rispetto alla circostanza aggravante, il ruolo di corriere e gli elementi concreti relativi alle modalità organizzative e di occultamento del trasporto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice della detenzione e del trasporto di sostanze stupefacenti finalizzati alla cessione a terzi, richiamata quale base della responsabilità riconosciuta nei giudizi di merito.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Prevede l'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente; la Corte ne ha confermato l'applicazione sulla base dell'accertata imputabilità soggettiva della circostanza.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Richiede che l'agente risponda della circostanza aggravante quando l'ha ignorata per colpa o l'ha ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente quale presupposto per non applicare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Il testo non lo richiama espressamente; non è pertanto possibile attribuire alla Corte una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, l'agente deve essere soggettivamente imputabile della circostanza ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p.; è sufficiente che l'abbia ignorata per colpa o che l'abbia ritenuta inesistente per errore colposo.
  • La colpevole ignoranza dell'ingente quantità può essere desunta, secondo un ragionamento fondato su massime di esperienza, dal ruolo di corriere, dal rapporto fiduciario con i committenti, dall'elevato valore presumibile della partita e dalle cautele organizzative adottate per il trasporto, quali l'intestazione del veicolo o della relativa documentazione e la predisposizione di un doppiofondo.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito una diversa valutazione degli elementi probatori quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e fondata su criteri di inferenza condivisibili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.