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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza della CTR Abruzzo n.110/2013 che aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale per ICI 2002-2007. La revocazione deduceva un errore di fatto del giudice d'appello: la notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione sarebbe avvenuta in un luogo (viale ...) che non costituiva la sede della società e dunque la notifica non sarebbe stata valida, trattandosi di notifica alla persona sbagliata (si contesta che sia stata consegnata al figlio del legale rappresentante invece che alla società nella sua sede). In cassazione sono stati poi svolti altri motivi riferiti a nullità del procedimento e della sentenza per tardive controdeduzioni, contestazione della liquidazione degli onorari dell'avvocato del Comune e, infine, impugnata l'applicazione del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater (raddoppio del contributo unificato) da parte della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: 1) l'asserito errore di fatto non ricade nella revocazione perché la questione della validità della notifica alla persona del rappresentante/figlio era valutazione di diritto/fatto già oggetto del dibattimento e non una palese svista immediatamente rilevabile; 2) la tardiva costituzione del Comune non comporta inammissibilita' e non impedisce l'esercizio della difesa nè la liquidazione delle spese; 3) la liquidazione dell'onorario al difensore del Comune era legittima, essendo stata prodotta memoria e data presenza in udienza. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto errata l'applicazione del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater al processo tributario, richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.18/2018; di conseguenza è cassato il capo della sentenza che aveva disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stato disposto rinvio. Le spese sono compensate per una quota in ragione di un quarto e la restante frazione è posta a carico della parte ricorrente; la Corte ha liquidato in favore del Comune complessivamente Euro 1.800,00 per onorario oltre Euro 200,00 per esborsi forfetari e spese.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. n. 4

    Limita la revocazione agli errori di fatto evidenti e non già alle valutazioni di diritto o a questioni dibattute; non si applica per correggere valutazioni giurisdizionali.

  • artt. 145, 214, 216 c.p.c.

    Richiamati a supporto delle doglianze sulla notifica e sulla validità della costituzione e della rappresentanza; la Corte ha comunque trattato la questione come valutazione processuale non idonea alla revocazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23, 24, 32, 58

    Regolano la fase processuale tributaria e la produzione documentale; la Corte afferma che l'appellato, anche se tardivamente costituito, può difendersi e depositare documenti in appello salvo le preclusioni previste dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle conseguenze della costituzione e alle spese; la Corte ha ritenuto applicabile il principio di soccombenza anche all'appellato costituito tardivamente.

  • L. n. 247/2012 art.1 comma 3, art.13 comma 6; D.M. n.55/2014 art.2

    Normative richiamate in relazione alla liquidazione degli onorari; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione all'avvocato del Comune in ragione di memoria depositata e presenza in udienza, nonostante contestazioni sulla utilità della difesa svolta.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater

    La Corte ha stabilito che la norma sul versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione non è applicabile al processo tributario; si tratta di misura sanzionatoria circoscritta al processo civile secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale (sent. n.18/2018).

  • Cassazione e pronunce di riferimento (es. Corte Cost. n.18/2018, Cass. n.5757/2021, n.15111/2018)

    Giurisprudenza utilizzata per sostenere l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato ai giudizi tributari e per definire i limiti della revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è limitata a errori di fatto macroscopici e non può sostituirsi a una normale impugnazione per correggere valutazioni giuridiche o fatti dibattuti.
  • La notificazione a una società può essere valida se effettuata nei confronti del legale rappresentante o della persona che legittimamente riceve la notifica, e la valutazione della validità della notifica è questione di merito processuale non sempre idonea alla revocazione.
  • La costituzione tardiva della controparte in appello non comporta di per sé inammissibilità né impedisce la produzione di memorie e documenti; l'appellato, anche se tardivo, ha diritto alla difesa e può essere destinatario della condanna alle spese.
  • La presenza in udienza e il deposito di una memoria costituiscono attività difensiva utile ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato, che possono essere riconosciuti anche in via equitativa per esborsi non dettagliatamente documentati.
  • La misura prevista dal D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater (ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione infondata o inammissibile) non trova applicazione nel processo tributario, per consolidata giurisprudenza e interpretazione della Corte Costituzionale.

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