Sentenza n. 1268/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione, fondato su un giudizio di pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Modena che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego era motivato dal giudizio di pericolosità sociale desunto da plurimi precedenti penali e di polizia: denunce per false attestazioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, una condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, nonché una denuncia per detenzione illecita di stupefacenti. Era inoltre stato adottato nei suoi confronti un avviso orale quale misura di prevenzione personale. Il ricorrente ha dedotto mancanza di parametri di riferimento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, lamentando anche la contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del permesso di soggiorno. Ha sostenuto che i precedenti penali non potessero operare automaticamente come causa ostativa e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente la sua posizione, considerando la durata della permanenza in Italia, i legami personali, l’inserimento socio-lavorativo, le condizioni di salute e gli elementi sopravvenuti, in rapporto alla concreta gravità dei reati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate unitariamente le censure. Il giudizio di pericolosità sociale è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su elementi plurimi, gravi, circostanziati e ravvicinati nel tempo. La frequenza delle condotte, commesse poco dopo l’ingresso in Italia, e la loro natura — comprendente reati contro il patrimonio, la persona, in materia di armi e stupefacenti — consentivano di desumere una concreta e attuale pericolosità sociale. Il giudice ha escluso che il diniego fosse automatico, rilevando che l’Amministrazione aveva svolto una valutazione complessiva della personalità dell’interessato e della valenza sintomatica delle condotte, senza limitarsi a richiamare una singola condanna. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza può essere desunta anche da elementi diversi da una condanna per i reati indicati dalla disposizione, purché tali elementi siano chiaramente rappresentati nel provvedimento. Il TAR ha ritenuto non dimostrati profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento o gravi errori di fatto nell’esercizio della discrezionalità amministrativa. La situazione personale, familiare, sanitaria e la permanenza sul territorio non sono state ritenute sufficienti a superare il quadro negativo derivante dalle plurime condotte penalmente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
“Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva (...) per uno dei reati ivi riportati.”
La disposizione non richiede necessariamente una condanna per uno dei reati elencati: la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza può essere desunta anche da altri elementi, purché specificamente e chiaramente rappresentati nel provvedimento e utilizzati per formulare una valutazione concreta di pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’avviso orale adottato quale misura di prevenzione personale costituisce, insieme agli altri precedenti penali e di polizia, un elemento rilevante nella valutazione complessiva della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego per ragioni di ordine pubblico o sicurezza non è illegittimo quando l’Amministrazione fonda il giudizio di pericolosità sociale su una valutazione concreta, complessiva e attuale di plurime condotte penalmente rilevanti, senza limitarsi ad attribuire valore automatico a una singola condanna.
- Ai fini dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza può essere desunta anche da denunce, precedenti di polizia, misure di prevenzione e procedimenti penali, purché gli elementi siano gravi, circostanziati, chiaramente indicati nel provvedimento e logicamente valorizzati dall’Amministrazione.
- La reiterazione di condotte penalmente rilevanti, la loro gravità e la loro concentrazione in un arco temporale ristretto possono giustificare il giudizio di pericolosità sociale anche quando i singoli reati, isolatamente considerati, non determinerebbero automaticamente il diniego del titolo di soggiorno.
- Nel sindacato sul diniego del permesso di soggiorno per pericolosità sociale, il giudice amministrativo verifica la presenza di una motivazione concreta e l’assenza di illogicità, irragionevolezza, travisamento o gravi errori di fatto, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’Amministrazione.
- La durata della permanenza in Italia, i legami personali o familiari, l’inserimento lavorativo e le condizioni di salute non impongono il rinnovo del permesso quando il quadro complessivo delle condotte penalmente rilevanti dimostra una persistente e concreta incapacità di conformarsi alle regole fondamentali della convivenza civile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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