Cassazione Penale, Sentenza n. 34547/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di rinvio della Corte di appello di Perugia eccependo: 1) violazione di legge per la mancata rilevazione, da parte del giudice di rinvio, della prescrizione delle condotte di reato superstiti, maturata nel frattempo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale per le condotte residue, con contestazione del mancato riconoscimento del mero tentativo e richiamo all'art. 649 c.p.p.; 3) vizio nella quantificazione della pena (e nella applicazione della continuazione). Il ricorso mirava quindi a ottenere l'estinzione per prescrizione o comunque la riforma della ritenuta responsabilità e della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando la Corte di legittimità ha annullato parzialmente una sentenza limitatamente alla quantificazione della pena e ha rinviato ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, l'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato è divenuto definitivo (formazione del giudicato progressivo), sicché non è possibile nel giudizio di rinvio dichiarare successivamente l'estinzione del reato per prescrizione né ridiscutere il fondamento della responsabilità. Quanto alla misura della pena, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata si era mantenuta pressoché al minimo edittale (2 anni di reclusione e 350 euro di multa, con lieve aumento per la continuazione) e ha ritenuto le censure del ricorrente generiche. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 453 e 459 c.p.
Qualificano le condotte di falso contestate; la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza delle condotte posteriori al 3/1/2008 e la Cassazione, con precedente annullamento, aveva definitivamente escluso quelle condotte, confermando invece la responsabilità per i fatti anteriori per i quali è stata disposta la rideterminazione della pena
art. 649 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento del mero tentativo; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate, senza ritenere possibile rimettere in discussione la declaratoria di responsabilità ormai definitiva
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto secondo tale modalità
Massime di principio
- L'annullamento in Cassazione con rinvio limitato alla sola determinazione della pena rende definitivo l'accertamento della responsabilità penale: nel giudizio di rinvio non è possibile invocare la prescrizione sopravvenuta per estinguere il reato né ridiscutere il merito della responsabilità.
- Se la Corte di legittimità ha confinato il rinvio ai soli profili sanzionatori, le future impugnazioni devono focalizzarsi su profili procedurali o di diritto strettamente attinenti alla determinazione della pena; contestazioni generiche sul merito saranno normalmente inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della prescrizione sopravvenuta è necessario che la declaratoria precedente non abbia creato un giudicato progressivo; se tale giudicato è invece formato, la prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale non può essere opposta nel giudizio di rinvio.
- Le censure sulla quantificazione della pena richiedono motivazioni concrete e specifiche: l'avvicinamento alla misura minima edittale è un elemento che rende più difficile la riforma della pena se non sono indicati errori di calcolo o malapplicazioni normative.
- Impugnazioni ritenute irriguardose o manifestamente infondate possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende per l'irritualità/colpa dell'impugnazione.
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