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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25773/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di una procedura di estradizione, la Corte di appello ha convalidato l'arresto a fini estradizionali e applicato la custodia cautelare in carcere. In un primo momento l'ordinanza richiamava per errore una convenzione bilaterale Italia-Algeria mai entrata in vigore; successivamente la Corte ha corretto il riferimento normativo, indicando la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità del provvedimento per violazione dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che il richiamo alla convenzione errata non fosse emendabile come errore materiale; 2) tardività della correzione, intervenuta oltre il termine di 96 ore dall'arresto; 3) violazione di legge per difetto di doppia incriminazione, poiché i fatti algerini riguarderebbero riciclaggio e violazioni valutarie e, secondo la difesa, la disciplina italiana di riferimento non avrebbe superato le soglie penali; 4) difetto di concretezza e attualità del pericolo di fuga, in ragione della risalenza dei fatti, dell'assenza di precedenti procedimenti, dello svolgimento di attività commerciale e della disponibilità economica dell'estradanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha ritenuto applicabile, anche in materia di estradizione, il termine di dieci giorni per il ricorso avverso i provvedimenti cautelari, decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; nel caso concreto, la notificazione alla ricorrente è avvenuta il 24 aprile 2026 e il ricorso è stato presentato il 7 maggio 2026, oltre il termine. La successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale non ha riaperto i termini per impugnare l'ordinanza originaria, potendo al più consentire l'impugnazione del solo provvedimento correttivo. Conseguentemente non sono stati esaminati i motivi sul merito della misura e sui presupposti estradizionali. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è stata considerata idonea a emendare il richiamo normativo erroneo dell'ordinanza originaria, senza incidere sulla validità del provvedimento in termini tali da riaprire i termini di impugnazione.

  • art. 311 c.p.p.

    In materia di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari deve essere proposto nel termine di dieci giorni.

  • art. 719 c.p.p.

    Il termine per ricorrere decorre dalla notificazione all'interessato o al difensore, successiva all'esecuzione, dell'avviso di deposito del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La Cancelleria è onerata dei relativi adempimenti conseguenti alla decisione.

  • art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

    È indicato come base convenzionale corretta richiamata nel provvedimento corretto in luogo della convenzione bilaterale erroneamente citata.

  • legge n. 146/2006

    È richiamata quale legge di ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di estradizione, l'impugnazione per cassazione dei provvedimenti cautelari segue il termine ordinario di dieci giorni previsto per le misure cautelari, con decorrenza dalla notificazione dell'avviso di deposito all'interessato o al difensore.
  • Quando la notificazione del provvedimento cautelare avviene in momenti diversi all'imputato e al difensore, il termine per impugnare decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione.
  • La correzione di un errore materiale in un provvedimento giudiziale non riapre i termini per impugnare il provvedimento originario, perché la correzione esplicita un effetto già contenuto nell'atto integrato.
  • Se il ricorso contro la misura cautelare è tardivo, la Corte di cassazione non può esaminare i motivi di merito relativi ai presupposti cautelari o estradizionali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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