Sentenza n. 2290/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: - degli atti con cui l’Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografa nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; - degli atti con i quali l’Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48; - dell’elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; - del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/o ambiguo e fuorviante; - degli atti della Commissione Nazionale di cui all'artt 7 del DM nt326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; - dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 ottobre 2022 per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, inoltre: - della graduatoria, ignota alla ricorrente, dei soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale nel concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografa nella Scuola Secondaria di I grado, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; - degli avvisi del calendario delle prove orali del predetto concorso pubblicati sul sito istituzionale dell’USR per l’Emilia-Romagna in data 9 agosto 2022 e in data 30 settembre 2022, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta e conseguente non ammissione alla prova orale del concorso ordinario per la classe A022, con attribuzione di zero punti alle domande nn. 12, 40 e 48
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti relativi alla correzione della prova scritta sostenuta il 21 marzo 2022 nell'ambito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, classe A022, contestando il mancato superamento della prova, l'attribuzione del punteggio complessivo di 66 punti e l'assegnazione di zero punti alle risposte alle domande nn. 12, 40 e 48. Ha inoltre censurato il questionario, ritenuto errato, ambiguo e fuorviante, gli atti di formulazione delle domande, i verbali, l'elenco e la graduatoria degli ammessi alla prova orale e i relativi calendari, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 7160/2022.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 10 novembre 2025, con la quale ella ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. Ha quindi dichiarato l'intero giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla prova concorsuale e agli atti di non ammissione alla prova orale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al ricorso e ai motivi aggiunti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando risulta riferita all'intero giudizio e non emergono ragioni per procedere comunque all'esame della controversia.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della vicenda lo giustifica.
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