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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e al relativo accredito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 37, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 21 gennaio 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. La sentenza aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notifica della pronuncia il 28 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. È stata inoltre chiesta l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, spese di lite e accessori. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza del ricorrente e di riferire al TAR sull’esecuzione. Il Collegio ha accolto anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l’inadempimento fosse ingiustificato, che l’attività richiesta fosse semplice e che non fossero state rappresentate ragioni ostative tali da rendere la penalità manifestamente iniqua. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero, oltre il quale opera il commissario ad acta. Il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell’eventuale penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie quando l’inadempimento sia ingiustificato e la sua applicazione non determini un effetto manifestamente iniquo. Nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali e limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché dopo tale termine è previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti dell’amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    Sulle somme dovute dall’amministrazione in esecuzione del giudicato spettano interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • l. 107/2015

    Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria non sia stata eseguita dall’amministrazione dopo la notifica della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza di un giudicato che imponga all’amministrazione l’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare le specifiche attività necessarie per l’integrale esecuzione, assegnare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché il ritardo sia ingiustificato, gli adempimenti non presentino particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua.
  • Quando il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta dopo aver assegnato all’amministrazione un termine per l’adempimento, la penalità di mora può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché il successivo intervento sostitutivo costituisce un rimedio più incisivo rispetto alla penalità, avente funzione indirettamente coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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