Cassazione Civile, Ordinanza n. 11148/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società poi dichiarata fallita per ottenere la declaratoria di inefficacia di due pagamenti eseguiti dalla debitrice in bonis in favore di un proprio creditore, a saldo di fatture, rispettivamente in data 30/6/2004 e 31/7/2004, per complessivi euro 7.307,20. Il tribunale ha accolto la domanda ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. e ha condannato la convenuta alla restituzione della somma con interessi dalla costituzione in mora. La corte d'appello ha rigettato il gravame della società convenuta, ritenendo: che, per effetto della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, rilevasse la disciplina vigente all'epoca dell'ammissione al concordato (7/2/2005), con conseguente applicazione del periodo sospetto annuale previsto dal testo originario dell'art. 67, comma 2, l.fall.; che l'art. 69-bis l.fall. non fosse applicabile ratione temporis; che la creditrice avesse consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice sulla base di indizi quali numerosi protesti e la vicinanza territoriale delle imprese. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 69-bis l.fall. e delle norme transitorie, sostenendo che, essendo il fallimento stato dichiarato dopo l'entrata in vigore della riforma, la decadenza triennale sarebbe stata applicabile; 2) violazione delle norme sulla prova presuntiva, contestando la sussistenza della scientia decoctionis; 3) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., per l'asserita mancata specifica contestazione della circostanza relativa agli assegni postdatati; 4) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice fondato la decisione su elementi probatori generici o non prodotti; 5) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al dies a quo degli interessi dovuti in restituzione, che secondo l'appellante avrebbero dovuto decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla costituzione in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo. Ha ritenuto infondati il primo motivo, affermando che, in caso di consecuzione tra domanda di concordato preventivo proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012 e fallimento successivo, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto resta la data della domanda di concordato e non opera il meccanismo dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall. nel testo introdotto nel 2012; ha ritenuto inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, perché diretti in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque perché la motivazione sulla scientia decoctionis è stata reputata congrua e non apparente. Ha invece accolto il quinto motivo perché la corte d'appello non si era pronunciata sulla censura relativa alla decorrenza degli interessi; richiamando il principio secondo cui, nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto solutorio, gli interessi sulle somme da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado sul punto degli interessi, con condanna alla restituzione della somma di euro 7.307,20 oltre interessi legali dal 13/3/2015 fino al soddisfo.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 14/3/2005, conv. con l. n. 80/2005
nei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, la revocabilità presuppone la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del creditore; nel regime anteriore alla novella il periodo sospetto era di un anno
art. 69-bis, comma 1, l.fall.
la norma introdotta dalla riforma del 2006 non si applica alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, per le procedure anteriori al d.l. n. 83/2012 non assume rilievo la formalità della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese come dies a quo del periodo sospetto
art. 150 d.lgs. n. 5/2006
le procedure aperte successivamente all'entrata in vigore della riforma sono disciplinate dalle nuove disposizioni, ma la Corte ha escluso che tale regola rendesse applicabile l'art. 69-bis alla fattispecie concreta per la rilevanza della consecuzione e della domanda di concordato anteriore
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sul regime temporale applicabile
art. 2697 c.c.
richiamato ai fini dell'onere probatorio sulla scientia decoctionis
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare la prova della conoscenza dell'insolvenza se tratte da fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto
art. 2729 c.c.
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro idoneità è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata
art. 115 c.p.c.
la Corte ha escluso la violazione processuale denunciata per la parte relativa alla valutazione delle prove; ha invece ravvisato un'omessa pronuncia sul motivo d'appello concernente gli interessi
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla contestazione degli assegni postdatati, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento
art. 360 n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti decisivi o all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibili le ragioni del convincimento; non è censurabile la mera insufficienza della motivazione
art. 64 e ss. l.fall.
richiamati per individuare le azioni recuperatorie cui si applica il calcolo a ritroso del periodo sospetto
art. 36 n. 5 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve rispettare specifici oneri di indicazione degli atti e dei fatti decisivi
art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti rilevanti
d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012
per le domande di concordato anteriori alla sua entrata in vigore non si applica il criterio della pubblicazione nel registro delle imprese come dies a quo dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza richiesta dall'art. 67, comma 2, l.fall. deve essere effettiva e riferita al momento del pagamento; non basta una mera conoscibilità astratta della crisi del debitore.
- La scientia decoctionis può essere provata per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la selezione degli elementi indiziari e la loro valutazione restano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o dell'anomalia motivazionale.
- Quando vi sia consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, per le procedure anteriori alla riforma del 2012 il calcolo a ritroso del periodo sospetto si ancora alla domanda di concordato e non alla pubblicazione nel registro delle imprese.
- L'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli interessi integra vizio censurabile in cassazione; nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un atto solutorio, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, non dalla costituzione in mora.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11092/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →