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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5877/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censurava la mancata traduzione in lingua a lui conosciuta (ha dichiarato di comprendere l'inglese) della sentenza con cui è stata disposta la consegna (mandato di arresto europeo). Sosteneva che l'assenza di traduzione avrebbe sospeso la decorrenza del termine di impugnazione e determinato la perdita di efficacia della misura cautelare in applicazione dell'art. 17, comma 2, legge 22/4/2006 n.69 (come modificato), con conseguente ineseguibilità della sentenza di consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile il principio della Direttiva 2010/64/UE anche alla procedura del mandato d'arresto europeo ma ha precisato che, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., la traduzione scritta degli atti (tra cui la sentenza) è dovuta all'imputato alloglotta solo se da questi è espressamente e motivatamente richiesta; in assenza di tale richiesta non sussiste pregiudizio rilevante, soprattutto se all'udienza erano presenti il difensore e l'interprete e la difesa ha potuto proporre ricorso. Ha inoltre escluso l'applicabilità della dedotta perdita di efficacia della misura cautelare richiamando l'inapplicabilità degli articoli invocati (art. 17 comma 2 e art. 21 abrogato) al caso concreto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Applicato ai procedimenti esecutivi del mandato di arresto europeo in forza dell'art.39, comma 1, L. n.69/2005; la traduzione scritta di atti è assicurata se l'interessato ne fa espressa e motivata richiesta; il giudice può disporre la traduzione di atti non elencati nel comma 2 con atto motivato.

  • Direttiva 2010/64/UE

    Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010

    I principi della Direttiva (diritto all'interpretazione e alla traduzione dei documenti fondamentali per la difesa) valgono anche per la procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo e giustificano l'applicazione dei meccanismi di traduzione previsti dall'art.143 c.p.p., nel rispetto dei limiti procedurali nazionali.

  • art. 39, comma 1, L. n. 69/2005

    art. 39, comma 1, L. n. 69/2005

    Estende, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e le leggi complementari alla procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, consentendo l'applicazione dell'art.143 c.p.p. anche a detta procedura.

  • art. 22-bis L. n. 69/2005

    art. 22-bis L. n. 69/2005

    Richiamato nella sentenza ma ritenuto inapplicabile al caso concreto rispetto alla dedotta inefficacia della misura cautelare; la Corte esclude la sua applicazione per i fatti dedotti dal ricorrente.

  • art. 17, comma 2, legge 22/4/2006 n.69 (modificato dal d.lgs. 2/2/2021 n.10)

    art. 17, comma 2, legge 22/4/2006 n.69

    Invocato dal ricorrente per sostenere la perdita di efficacia della misura cautelare entro termini brevi; la Corte ha escluso la rilevanza di tale richiamo nel caso concreto, anche per effetto di modifiche/abrogazioni normative che ne hanno limitato l'applicazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma determinata (euro 3.000) a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 22, comma 5, L. n. 69/2005

    art. 22, comma 5, L. n. 69/2005

    Rinvio agli adempimenti che la Cancelleria deve espletare dopo la pronuncia di rigetto/inammissibilità nel procedimento di consegna.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della censura in Cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti di questa norma e valutato per ammissibilità.

Massime di principio

  • Nella procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo la traduzione scritta di atti (compresa la sentenza) è dovuta in linea di principio se l'interessato ne fa espressa e motivata richiesta; in assenza di richiesta non scatta automaticamente l'obbligo di traduzione.
  • La presenza in udienza di un interprete e del difensore riduce l'allegato pregiudizio per la mancata traduzione scritta dell'atto, se la difesa ha potuto esercitare i rimedi (es. proporre ricorso).
  • Se si ritiene pregiudicato il diritto di difesa per mancata traduzione, è necessario formulare tempestiva, espressa e motivata istanza al giudice chiedendo la traduzione, specificando perché la sola assistenza orale non è sufficiente.
  • La mancata traduzione senza una richiesta motivata non sospende automaticamente i termini processuali né determina di per sé la perdita di efficacia della misura cautelare; le conseguenze invalidanti devono essere prospettate con riferimento preciso alle norme di perdita di efficacia e ai fatti concreti.
  • In casi simili è utile documentare tempestivamente la propria incapacità di comprendere la lingua del procedimento, richiedere l'interprete e, se necessario, chiedere la traduzione degli atti con motivazione sul pregiudizio concreto subito; l'omessa richiesta può compromettere il successo di impugnazioni successive.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.), perciò è opportuno valutare la fondatezza giuridica prima di adire la Cassazione.

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