Ordinanza n. 11170/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 22 maggio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 22 maggio 2024 diretta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il giudizio era stato definito con sentenza favorevole, che aveva accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, nominando anche un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 12 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, per i quali l’iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la pronuncia della sentenza non fosse propriamente una rinuncia al ricorso, ormai definito, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale facoltà appartiene liberamente alla parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Poiché non era quindi necessaria l’adozione di una decisione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo la definizione del giudizio con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale deve essere qualificata, in quanto riferita a un giudizio già definito, come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza da parte della parte vittoriosa costituisce una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede l’intermediazione né una specifica statuizione del giudice.
- Quando l’istanza sopravvenuta riguarda esclusivamente la rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata e non richiede ulteriori decisioni giurisdizionali, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
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