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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48807/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della quantificazione della confisca del "profitto" del reato tributario (contestata somma di Euro 49.833,00 rideterminata in appello da Euro 60.400,00) con la tesi che il ricorrente, avendo provveduto a pagare il debito tributario dell'emittente (Associazione K Racing ASD) e avendo posto in essere altre condotte risarcitorie, avrebbe azzerato il profitto e il danno per l'Erario. Il ricorrente deduceva inoltre l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 e sosteneva che, per identità soggettiva della persona fisica che emetteva e utilizzava le fatture, si dovesse valutare il profitto in modo sostanziale e non formale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato come manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha confermato la correttezza della Corte d'appello: la confisca è riconducibile al profitto conseguito dal soggetto utilizzatore delle fatture (Motorfactory Parma s.r.l.), il pagamento del debito tributario dell'emittente (K Racing ASD) da parte del medesimo soggetto fisico non estingue l'obbligazione né il profitto della società utilizzatrice; il reato è di pericolo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, pertanto non richiede il verificarsi di un danno concreto all'Erario. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 13-bis (attenuante) perché è necessario l'estinzione integrale del debito tributario, non un pagamento parziale. Condanna alle spese processuali e pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che si tratta di reato di pericolo e di mera condotta, perfezionato con la presentazione della dichiarazione e indipendente dall'effettivo danno all'Erario.

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Regime derogatorio in tema di concorso di persone; la giurisprudenza richiamata e la Corte interpretano che tale deroga non elimina la rilevanza della distinzione tra soggetti giuridici diversi (emittente e utilizzatore), anche quando la stessa persona fisica incarni ruoli in entrambi i soggetti.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nel testo per sottolineare che, in relazione a talune fattispecie, non è corretto parlare del 'profitto' nei medesimi termini; comunque la decisione distingue chiaramente tra prezzo/profitto e benefici prodotti dalla condotta dell'utilizzatore delle fatture.

  • art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Circostanza attenuante applicabile solo in caso di estinzione integrale del debito tributario; la Corte ha escluso la sua applicazione perché nel caso concreto vi è stato solo un pagamento parziale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella disamina sul concorso di persone: la separazione dei soggetti giuridici impedisce che l'estinzione del debito di uno annulli l'obbligazione e il profitto dell'altro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; usata come parametro per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma comunque imporre l'aggio.

Massime di principio

  • La confisca del profitto del reato tributario si calcola sul vantaggio conseguito dal soggetto che ha utilizzato le fatture false (società utilizzatrice) e non viene automaticamente annullata da pagamenti effettuati in favore di un diverso soggetto giuridico (società/associazione emittente), anche se l'autore materiale è la stessa persona fisica.
  • L'identità soggettiva della persona fisica che svolge ruoli in più soggetti giuridici non neutralizza la rilevanza della separazione tra persone giuridiche: ciò che conta è la distinzione degli obblighi fiscali tra i soggetti coinvolti.
  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti è di pericolo/mera condotta e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione; non è necessaria la prova di un danno concreto per l'Erario per affermare la sussistenza del reato.
  • L'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 richiede l'estinzione integrale del debito tributario per poter essere applicata; pagamenti parziali non sono sufficienti.
  • Nella quantificazione del profitto confiscabile rilievo ha ciò che effettivamente costituisce vantaggio per il soggetto utilizzatore (es. risparmio d'imposta); le restituzioni o pagamenti che incidono su tale profitto devono essere provati e riferiti formalmente allo stesso soggetto per ridurre la confisca.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare in modo specifico la natura, destinatario e destinatari effettivi dei pagamenti (se estinguono integrale/effettivo debito del medesimo soggetto titolare del profitto) per prospettare una riduzione o esclusione della confisca.

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