Sentenza n. 5055/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha comunicato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'impresa individuale ricorrente, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011; - dell'atto di risoluzione della convenzione e revoca dell'assegnazione del Lotto nr. 7, notificato in data 1°.10.2025 da -OMISSIS- - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e conseguente risoluzione della convenzione con revoca dell'assegnazione di un lotto agricolo confiscato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, nonché il conseguente atto di risoluzione della convenzione e revoca dell'assegnazione del lotto. Con i motivi A.1, A.2 e A.3 ha contestato l'insufficienza del quadro indiziario, sostenendo che il titolare dell'impresa non aveva precedenti penali, che la condanna del padre per omicidio aggravato dal metodo mafioso riguardava fatti risalenti al 2003, che i legami con la criminalità organizzata sarebbero stati recisi e che il padre, assunto nell'impresa, avrebbe svolto soltanto mansioni operative senza poteri gestori né rapporti con clienti, fornitori o banche. È stato inoltre dedotto che il rapporto di lavoro e il rapporto locativo relativo a un fondo rustico non dimostrerebbero un'influenza del padre sull'impresa. Con il motivo A.4 è stata denunciata la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, assumendo che, in presenza di un'agevolazione soltanto occasionale, avrebbero dovuto essere applicate misure di prevenzione collaborativa meno afflittive. Quanto all'atto della cooperativa, con il motivo B.1 è stata dedotta l'illegittimità derivata dalla pretesa illegittimità dell'interdittiva; con il motivo B.2 è stata contestata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'interdittiva perché fondata su un quadro indiziario complessivo, grave e coerente, valutato secondo un criterio probabilistico e non secondo lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi valorizzati erano la condanna del padre del titolare per omicidio aggravato dal metodo mafioso, un'ulteriore condanna definitiva per concorso nello spaccio di stupefacenti, la stabile convivenza o residenza presso il medesimo indirizzo, il rapporto di lavoro continuativo del padre nell'impresa dal gennaio 2024 fino a dopo l'adozione dell'interdittiva e la locazione al figlio di un fondo rustico utilizzabile nell'attività agricola, con contratto fino al 2031. Il Collegio ha escluso che il mero decorso del tempo facesse venir meno l'attualità del pericolo, osservando che occorrono fatti nuovi e il loro consolidamento per dimostrare una definitiva fuoriuscita dal contesto di rischio. Ha inoltre affermato che il rapporto parentale può assumere rilievo quando, per intensità e caratteristiche concrete, renda verosimile un'influenza anche indiretta sulla gestione dell'impresa, soprattutto nel caso di impresa individuale, nella quale il condizionamento del titolare si riflette direttamente sull'attività aziendale. La cessazione del rapporto di lavoro del padre, intervenuta dopo l'adozione dell'interdittiva, non è stata ritenuta una misura di self cleaning effettiva, ma una possibile risoluzione strumentale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 94-bis, poiché il quadro istruttorio evidenziava legami stabili e strutturali, incompatibili con un'agevolazione meramente occasionale e quindi con l'applicazione della prevenzione collaborativa. L'atto di risoluzione della convenzione è stato ritenuto legittimo, non essendo configurabile alcuna illegittimità derivata in assenza di vizi dell'interdittiva. L'omessa comunicazione di avvio non ha effetto invalidante perché l'atto era vincolato e conseguenziale all'interdittiva, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990; inoltre, il contraddittorio era già stato assicurato nel procedimento prefettizio e il ricorrente non aveva indicato quali elementi utili avrebbe potuto dedurre. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva, adottabile in presenza di elementi dai quali emerga il pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 91, commi 5 e 6, d.lgs. 159/2011
Consente al Prefetto di estendere gli accertamenti ai soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa, inclusi i componenti familiari, e fonda l'adozione dell'informazione antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure di prevenzione collaborativa applicabili quando l'agevolazione della criminalità organizzata sia soltanto occasionale; tali misure non sono applicabili quando il quadro indiziario evidenzi legami stabili e strutturali.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato per descrivere il controllo giudiziario delle imprese destinatarie di interdittiva che abbiano impugnato il provvedimento, nel quadro delle misure graduabili in relazione all'occasionalità dell'agevolazione.
art. 21-octies l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio è stato applicato all'atto di risoluzione conseguenziale all'interdittiva.
art. 575 c.p.
Richiamato in relazione alla condanna del padre del titolare per omicidio doloso aggravato dal metodo mafioso, quale elemento indiziario della vicinanza alla criminalità organizzata.
art. 7 l. 203/1991
L'aggravante del metodo mafioso, riconosciuta nella condanna del padre, è stata considerata elemento significativo del quadro indiziario prefettizio.
art. 110 c.p.
Richiamato insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per la condanna del padre del titolare per concorso nel reato di spaccio di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale fattispecie del reato di spaccio per il quale il padre del titolare era stato condannato con sentenza definitiva.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa è oggetto di una valutazione induttiva e probabilistica, fondata su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a rendere il rischio più probabile che non, senza necessità di raggiungere lo standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- I rapporti di parentela con soggetti condannati o contigui alla criminalità organizzata non sono irrilevanti per l'interdittiva antimafia quando, per intensità e caratteristiche concrete, siano accompagnati da elementi di convivenza, collaborazione lavorativa o cointeressenza economica tali da rendere verosimile un'influenza, anche indiretta, sulle decisioni dell'impresa.
- Nell'impresa individuale il condizionamento mafioso del titolare si riflette direttamente sull'impresa; pertanto, la valutazione prefettizia può valorizzare i legami personali ed economici del titolare con soggetti inseriti o vicini a contesti criminali.
- Il mero decorso del tempo non elimina automaticamente l'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa: la rilevanza di fatti risalenti viene meno solo in presenza di fatti nuovi, positivi e consolidati, idonei a dimostrare una fuoriuscita definitiva dal contesto di rischio.
- La valutazione degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva deve essere complessiva e non parcellizzata; la risalenza dei singoli fatti o l'assenza di precedenti penali del titolare non impediscono la misura quando il loro collegamento sistematico renda attendibile il rischio di condizionamento.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione soltanto occasionale della criminalità organizzata e non sono applicabili quando gli elementi istruttori evidenzino legami stabili o strutturali; l'atto conseguenziale vincolato all'interdittiva non è annullabile per omessa comunicazione di avvio se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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