Provvedimento AGCM C12357 n. 28621 del 30/03/2021
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL HOLDCO/TOWERTEL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePhoenix Tower International Holdco, attraverso una società controllata e una JV NewCo nella quale deterrà una partecipazione di controllo, acquisisce l’intero capitale di Towertel, precedentemente controllata da EI Towers. L’operazione riguarda i servizi di ospitalità su infrastrutture passive per telecomunicazioni, con mercato geografico nazionale. Poiché Phoenix e le società del gruppo Blackstone non erano attive in Italia nel settore e Towertel deteneva una quota stimata del [5-10%], l’AGCM ha ritenuto insussistenti effetti anticoncorrenziali e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Phoenix Tower International Holdco acquisisce il controllo esclusivo di Towertel tramite JV NewCo e fusione inversa: autorizzazione senza condizioni, con non avvio dell’istruttoria
Phoenix Tower International Holdco/Towertel: acquisizione del controllo esclusivo di una società di infrastrutture passive
Phoenix Tower International Holdco, LLC, società del gruppo Phoenix Tower International controllato da Blackstone, acquisisce indirettamente l’intero capitale sociale di Towertel S.p.A., precedentemente controllata da EI Towers S.p.A. L’AGCM ha esaminato l’operazione in fase preliminare e, con provvedimento n. 28621, ha deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Le parti e l’operazione
Il gruppo PTI opera nelle infrastrutture per il settore wireless e gestisce, a livello internazionale, torri, fibra ottica e altri siti correlati. Al momento della notifica non risultava attivo in Italia. Anche le società in portafoglio di Blackstone non risultavano operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia.
Towertel, interamente controllata da EI Towers e riconducibile al Terzo Fondo F2i, fornisce esclusivamente in Italia servizi infrastrutturali integrati e servizi di ospitalità su infrastrutture passive agli operatori di telecomunicazioni. Alla data del closing avrebbe gestito circa [2.500-5.000] siti, di cui una parte costituita da siti ibridi utilizzati anche da operatori radiotelevisivi.
L’acquisizione è stata prevista mediante la costituzione di JV NewCo. Il capitale della società sarebbe stato detenuto da PTI TopCo, società interamente controllata da Phoenix, per l’[80-90%], e da F2i TLC 2 per il [10-20%]. In base al patto parasociale, il socio di minoranza avrebbe goduto esclusivamente di diritti di tutela, mentre Phoenix avrebbe potuto decidere autonomamente sulle questioni strategiche. Successivamente, JV NewCo e Towertel sarebbero state fuse mediante fusione inversa, con Towertel quale società superstite e PTI TopCo titolare diretto della partecipazione di controllo.
Qualificazione giuridica e competenza dell’AGCM
L’operazione è stata qualificata come acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa e quindi come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’AGCM ha ritenuto non applicabile il Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento.
La concentrazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava la soglia di 504 milioni di euro e il fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese interessate superava la soglia di 31 milioni di euro. L’AGCM ha inoltre richiesto informazioni integrative, con interruzione dei termini procedimentali ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998.
Settore e infrastrutture passive di telecomunicazione
Il settore interessato riguarda le infrastrutture destinate all’ospitalità degli impianti di diffusione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture passive comprendono, tra l’altro, torri, pali, tralicci, rooftops, opere civili, fondazioni, recinzioni, ripari, scaffalature, impianti elettrici e di condizionamento, sistemi di sicurezza e terreni o immobili connessi ai siti.
I servizi di ospitalità consistono nella messa a disposizione di spazi sulle infrastrutture passive, dietro pagamento di un canone, affinché gli operatori di rete mobile installino apparati RAN, antenne, radio e unità in banda base. Il settore ha visto il progressivo passaggio da strutture utilizzate in regime captive dagli operatori mobili a un’offerta indipendente rivolta a operatori terzi.
La capacità disponibile può essere limitata dai vincoli sui campi elettromagnetici, dalla normativa ambientale e paesaggistica nazionale e locale e dalle caratteristiche dei centri storici e dei borghi italiani. Tali fattori possono ridurre la possibilità di installare nuovi impianti e rendono rilevante la co-locazione di più operatori sul medesimo sito.
Mercati rilevanti
Secondo gli orientamenti dell’AGCM e i precedenti nazionali ed europei, le infrastrutture per le telecomunicazioni mobili sono distinguibili dalle infrastrutture destinate alla radiodiffusione televisiva e sonora. Le differenze nelle caratteristiche tecniche dei segnali e nelle esigenze di localizzazione rendono tali infrastrutture solo marginalmente sostituibili.
La definizione di eventuali segmenti ulteriori è stata lasciata aperta. In particolare, la prassi europea ha considerato possibili distinzioni tra:
- servizi di ospitalità su macro-siti e micro-siti;
- vendite captive e non captive;
- servizi forniti a MNO, operatori FWA e altri operatori di telecomunicazioni;
- siti localizzati in aree con più o meno di 35.000 abitanti.
Sotto il profilo geografico, il mercato è stato considerato nazionale, poiché le attività sono disciplinate da regole nazionali e i siti di Towertel sono distribuiti sull’intero territorio italiano. L’AGCM ha comunque rilevato che, in precedenti valutazioni europee, possono assumere rilievo anche le condizioni concorrenziali a livello municipale.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’operazione interessa il mercato nazionale delle infrastrutture passive di telecomunicazione. L’AGCM ha escluso la presenza di sovrapposizioni tra le attività di Phoenix o delle società del gruppo Blackstone e quelle di Towertel, poiché Phoenix non era attiva in Italia e nessuna società del portafoglio Blackstone operava nel settore italiano.
L’effetto principale dell’operazione consiste quindi nella sostituzione dell’attuale controllante di Towertel, EI Towers, con Phoenix, senza modificare sostanzialmente la struttura dell’offerta nazionale. Towertel deteneva una quota stimata pari al [5-10%], sensibilmente inferiore a quella di operatori più strutturati quali INWIT, Cellnex Italia e CKHNI, sia per numero di siti sia per ampiezza e varietà della clientela.
Alla luce dell’assenza di sovrapposizioni, della limitata quota di Towertel e dell’ingresso di un soggetto non precedentemente attivo nel mercato italiano, l’AGCM ha concluso che l’operazione non fosse idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.
Marketing Agreement e restrizioni accessorie
Nel contesto dell’operazione, Towertel ed EI Towers avrebbero stipulato un Marketing Agreement relativo ai siti e ai rapporti commerciali con gli operatori di telecomunicazioni. Le parti lo avevano descritto come necessario per preservare il valore delle attività trasferite, le relazioni commerciali preesistenti e la continuità dell’accesso ai siti.
L’AGCM ha tuttavia ritenuto che il Marketing Agreement, per la tipologia di accordo, le clausole previste e la durata, conferisse a Towertel uno status di acquirente privilegiato. Esso non è stato pertanto qualificato come restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria alla concentrazione, in linea con la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), il cui paragrafo 34 esclude, in particolare, gli obblighi di esclusiva o quelli che attribuiscono uno status di fornitore o acquirente privilegiato.
Di conseguenza, il Marketing Agreement non è stato oggetto della delibera di autorizzazione e la valutazione dell’AGCM si è limitata agli effetti della concentrazione.
Parere dell’AGCOM
L’AGCM ha richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249/1997. L’AGCOM ha chiarito che le proprie competenze non riguardano specificamente le infrastrutture passive di radiocomunicazione e i relativi servizi di ospitalità, poiché le tower companies non sono operatori di rete ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del decreto legislativo n. 177/2005 e non sono iscritte al ROC.
L’AGCOM ha ritenuto condivisibile la definizione dei mercati rilevanti e ha evidenziato che Phoenix sostituirà EI Towers nel capitale di Towertel, subentrando come soggetto non attivo nel mercato italiano. Ha quindi espresso parere positivo sull’operazione.
Esito
L’AGCM ha ritenuto che la concentrazione non determinasse, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, senza imporre condizioni o misure correttive. Il Marketing Agreement è stato espressamente escluso dall’oggetto della delibera, non essendo stato considerato una restrizione accessoria alla concentrazione.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Phoenix Tower International Holdco, società del gruppo PTI controllato da Blackstone, acquisisce indirettamente l’intero capitale di Towertel da EI Towers. L’acquisizione sarà realizzata tramite JV NewCo, detenuta per l’[80-90%] da PTI TopCo e per il [10-20%] da F2i TLC 2; Phoenix disporrà comunque del controllo esclusivo e dell’influenza determinante sulle decisioni strategiche.
Qualificazione e obbligo di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004. La notifica preventiva era obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché risultavano superate le soglie nazionali di 504 milioni di euro per il fatturato complessivo e di 31 milioni di euro per il fatturato individuale di almeno due imprese interessate.
Mercato rilevante
L’operazione interessa il settore delle infrastrutture passive per telecomunicazioni mobili, comprendenti torri, pali, tralicci, rooftops e altri asset destinati a ospitare apparati di rete. Il mercato geografico è stato considerato di dimensione nazionale, pur rilevando possibili valutazioni locali a livello municipale. Sono distinti, sotto il profilo merceologico, i servizi per telecomunicazioni mobili da quelli destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora.
Assenza di sovrapposizioni e posizione di Towertel
Phoenix e le società del portafoglio Blackstone non erano attive in Italia nel settore delle infrastrutture passive di telecomunicazione. L’operazione determina quindi la sostituzione del controllante di Towertel, senza sovrapposizioni orizzontali. Towertel disponeva di una quota nazionale stimata pari al [5-10%], inferiore a quella di operatori quali INWIT, Cellnex Italia e CKHNI.
Marketing Agreement ed esito
Il Marketing Agreement tra EI Towers e Towertel, prevedendo uno status di acquirente privilegiato e clausole di esclusiva, non è stato considerato una restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria ai sensi della Comunicazione della Commissione 2005/C 56/03. L’AGCM ha pertanto escluso tale accordo dall’oggetto della delibera e ha deciso di non avviare l’istruttoria.
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