Provvedimento AGCM C12360 n. 28622 del 30/03/2021
2I RETE GAS/INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficiale2i Rete Gas ha acquisito il 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas, entrambe attive nella distribuzione di gas naturale. L’AGCM ha avviato un’istruttoria ex articolo 16, comma 4, L. 287/1990 per i mercati delle future gare negli ATEM Como 2, Pavia 3, Rovigo e Roma 4. Le criticità sono state confermate soltanto per Roma 4, dove l’operazione avrebbe riunito due dei tre principali gestori uscenti e portato l’entità post-merger oltre il [65-70%] dei PDR. L’operazione è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, L. 287/1990, subordinatamente alla piena esecuzione di una dismissione di almeno 27.500 PDR e di misure comportamentali di salvaguardia della contendibilità.
2i Rete Gas acquisisce il controllo esclusivo di Infrastrutture Distribuzione Gas: autorizzazione subordinata a misure strutturali e comportamentali per l’ATEM Roma 4
Acquisizione di Infrastrutture Distribuzione Gas da parte di 2i Rete Gas
L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. da parte di 2i Rete Gas S.p.A., mediante l’acquisto del 100% del capitale sociale. L’AGCM ha autorizzato la concentrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di misure correttive riferite principalmente all’ATEM Roma 4.
Parti e struttura dell’operazione
2i Rete Gas opera nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali sull’intero territorio nazionale ed è concessionaria in oltre 2.100 comuni italiani. IDG, appartenente al gruppo Edison, è attiva principalmente nella distribuzione di gas naturale in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio, in circa 60 comuni.
L’acquisizione è accompagnata da un accordo quadro di servizi transitori tra IDG, Edison ed Edison Stoccaggio, avente a oggetto servizi tecnici, informatici e amministrativi destinati ad assicurare la continuità operativa di IDG per un periodo transitorio successivo al closing. L’Autorità ha qualificato le previsioni dell’accordo come restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alla concentrazione, richiamando la Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).
Qualificazione giuridica e procedimento
L’operazione integra una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’AGCM ha ritenuto non applicabile il Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento, e ha applicato la disciplina nazionale.
L’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, L. 287/1990 risultava soddisfatto poiché il fatturato totale nazionale delle imprese interessate superava la soglia di 504 milioni di euro e almeno due imprese realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 31 milioni di euro.
A seguito della notifica del 10 febbraio 2021, l’AGCM ha avviato il 23 febbraio 2021 un’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, L. 287/1990, ritenendo l’operazione suscettibile di costituire o rafforzare una posizione dominante nei mercati delle future gare relative agli ATEM Como 2, Pavia 3, Rovigo e Roma 4. Nel procedimento è stato svolto un market test presso 13 operatori, 12 dei quali hanno fornito risposta.
Mercati rilevanti
La distribuzione del gas naturale comprende attività di gestione, manutenzione e potenziamento della rete locale, pronto intervento, bilanciamento, gestione dei contatori e prestazioni tecniche relative agli impianti dei clienti finali. Poiché tale attività è svolta in regime di monopolio legale sulla base di concessioni, la concorrenza si manifesta principalmente nella fase di assegnazione delle concessioni attraverso le gare d’ambito.
Secondo la prassi dell’AGCM, ciascuna gara d’ATEM costituisce un mercato rilevante distinto. Nel caso in esame, i mercati oggetto di approfondimento erano le future gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei seguenti ambiti:
- Como 2;
- Pavia 3;
- Rovigo;
- Roma 4.
Posizioni delle parti negli ATEM
Le quote, calcolate in termini di punti di riconsegna del gas, risultavano le seguenti:
- Como 2: 2i Rete Gas [70-75%], IDG [1-5%], Multiutility del Nord [15-20%];
- Pavia 3: 2i Rete Gas [70-75%], IDG [5-10%], Condotte Nord [15-20%];
- Roma 4: 2i Rete Gas [40-45%], IDG [20-25%], Italgas Reti [30-35%];
- Rovigo: 2i Rete Gas [30-35%], IDG [10-15%], AP Reti Gas [35-40%], Italgas Reti [15-20%].
Teorie del danno e criteri di valutazione
L’Autorità ha considerato centrale il ruolo di gestore uscente. La presenza pregressa in un ATEM attribuisce infatti vantaggi informativi e finanziari, anche perché il nuovo aggiudicatario deve corrispondere al gestore uscente il valore residuo degli investimenti, il cosiddetto VIR.
Sono stati individuati due possibili effetti restrittivi delle concentrazioni nel settore:
- la scomparsa di un potenziale partecipante alla gara, quando due operatori con presenza significativa nell’ATEM vengono ricondotti a un unico centro decisionale;
- il rafforzamento dell’incumbent, tale da ridurre la contendibilità percepita dell’ATEM e scoraggiare la partecipazione di operatori terzi.
Il market test ha confermato che la presenza pregressa costituisce per la maggior parte degli operatori un elemento determinante nella selezione degli ATEM cui partecipare. Nove delle dodici imprese rispondenti hanno dichiarato di concentrarsi soprattutto sugli ambiti nei quali sono già presenti. La presenza di un incumbent forte è stata indicata come ostacolo per le asimmetrie informative e per la barriera finanziaria collegata al rimborso del VIR.
Valutazione degli ATEM Como 2 e Pavia 3
Per Como 2 e Pavia 3, l’AGCM ha escluso effetti restrittivi significativi. Prima dell’operazione, 2i Rete Gas deteneva già oltre il [70-75%] dei PDR in ciascun ATEM. L’acquisizione di IDG determinava quindi soltanto un incremento limitato della quota dell’incumbent.
Secondo l’Autorità, le condizioni di contendibilità già esistenti, sia reali sia percepite, non risultavano modificate in modo specifico dall’operazione. Il market test ha mostrato che soltanto un operatore riteneva che il merger potesse incidere sulla partecipazione alla gara di Como 2 e soltanto due esprimevano una posizione analoga per Pavia 3. L’operazione non è stata pertanto ritenuta idonea a ridurre significativamente la concorrenza attesa in tali mercati.
Valutazione dell’ATEM Rovigo
Anche per Rovigo le preoccupazioni iniziali non sono state confermate. Sebbene IDG rappresentasse un potenziale partecipante con una quota del [10-15%] dei PDR, la struttura dell’ATEM risultava relativamente equilibrata: oltre a 2i Rete Gas erano presenti AP Reti Gas e Italgas Reti con quote significative, senza un incumbent dominante.
Quattro operatori hanno dichiarato di essere interessati alla gara e altri tre non avevano ancora definito la propria strategia. L’Autorità ha quindi ritenuto che il numero dei partecipanti attesi rimanesse sufficiente a garantire un adeguato livello di concorrenza. Lo stralcio del piano industriale di IDG prodotto da 2i Rete Gas è stato considerato privo di adeguata valenza probatoria, ma gli altri elementi istruttori conducevano comunque all’esclusione di effetti restrittivi significativi.
Valutazione dell’ATEM Roma 4
La situazione di Roma 4 è stata ritenuta diversa e gravemente problematica. Prima dell’operazione erano presenti tre gestori uscenti qualificati:
- 2i Rete Gas, con il [40-45%] dei PDR;
- IDG, con il [20-25%];
- Italgas Reti, con il [30-35%].
L’acquisizione avrebbe riunito sotto un unico centro decisionale due dei tre principali operatori, eliminando uno dei potenziali partecipanti autonomi alla futura gara. L’entità post-merger avrebbe detenuto oltre il [65-70%] dei PDR, con una posizione nettamente superiore a quella di Italgas Reti.
L’effetto anticoncorrenziale era duplice: da un lato, la riduzione strutturale da tre a due del numero dei gestori uscenti qualificati; dall’altro, il rafforzamento dell’incumbent, idoneo a scoraggiare ulteriormente la partecipazione di terzi. Il market test ha evidenziato che soltanto due operatori si erano dichiarati interessati alla gara in assenza dell’operazione e che uno di essi avrebbe modificato la propria decisione a causa del merger.
L’AGCM ha quindi concluso che l’operazione, così come notificata, era suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nell’ATEM Roma 4, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, L. 287/1990.
Misure strutturali
Per eliminare l’effetto strutturale dell’operazione, 2i Rete Gas si è impegnata a cedere almeno 27.500 PDR nell’ATEM Roma 4. La dismissione comprende le concessioni, gli impianti, il personale preposto alla gestione e tutti gli attivi necessari a preservare redditività, operatività e competitività del perimetro ceduto.
La cessione deve avvenire:
- mediante una procedura trasparente, competitiva e adeguatamente pubblicizzata;
- a un unico acquirente indipendente da 2i Rete Gas e dalle imprese collegate;
- a un soggetto dotato di mezzi finanziari, competenze, incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività;
- a un acquirente che non sia già presente nell’ATEM Roma 4 con una quota superiore al 10% dei PDR;
- senza possibilità per 2i Rete Gas di riacquisire il controllo degli asset ceduti fino all’aggiudicazione della gara d’ambito.
La procedura prevede la pubblicazione di un avviso entro due mesi dalla notifica del provvedimento, la raccolta delle manifestazioni di interesse, l’accesso a una virtual data room, la presentazione di offerte vincolanti e la trasmissione delle offerte all’AGCM, che può valutare l’idoneità dei potenziali acquirenti entro 15 giorni.
La cessione è subordinata al raggiungimento di un prezzo minimo di riserva, non divulgato al mercato. Tale meccanismo è stato ritenuto adeguato alle peculiarità del settore, poiché riduce il rischio che gli asset siano acquistati da soggetti aventi finalità meramente speculative, interessati soltanto a incassare il VIR senza partecipare alla gara.
Misure comportamentali in caso di mancata dismissione
Qualora non sia individuato un acquirente idoneo disposto a offrire almeno il prezzo minimo, si applicano all’intero perimetro dei PDR delle Parti nell’ATEM Roma 4 le seguenti misure.
La prima è la dilazione del pagamento del VIR per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro del nuovo gestore, a un tasso pari allo 0,20% più il tasso Midswap a dieci anni, con tasso minimo pari a zero. In alternativa, il gestore subentrante può optare per un indennizzo calcolato sul VIR, applicando uno spread di 180 punti base più il tasso Midswap a dieci anni. Ai tassi indicati nel provvedimento, l’indennizzo corrisponderebbe a circa il 5,4% del VIR su tre anni.
La seconda misura consiste nella disponibilità di un Transitional Service Agreement della durata di un anno, destinato ad agevolare il subentro. Il TSA comprende, tra l’altro, la migrazione dei dati e dei processi, il supporto alla gestione e manutenzione degli impianti, le operazioni di attivazione e disattivazione e il supporto alla gestione dei misuratori e dei dati di misura. Le attività di migrazione sono fornite gratuitamente; gli altri servizi sono remunerati a condizioni di mercato e comunque entro il limite della quota dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall’ARERA per servizi analoghi.
La terza misura riguarda il personale. Il gestore aggiudicatario può assumere il personale soggetto al passaggio diretto previsto dall’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 in misura pari a un dipendente ogni 2.000 PDR, anziché ogni 1.500 PDR, con facoltà di rinunciare al trasferimento del personale collegato a funzioni centrali. I dipendenti non trasferiti restano alle dipendenze del gestore uscente alle medesime condizioni economiche individuali.
La quarta misura impone la disponibilità di informazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 4 e 5 del D.M. 226/2011, tra cui:
- cartografie elettroniche delle reti secondo i tracciati SINFI;
- anno di posa delle tubazioni;
- elenco delle apparecchiature degli impianti di riduzione;
- curva storica di crescita dei clienti e dei PDR;
- richieste di allacciamento non evase o non evadibili;
- dettagli sulle dispersioni rilevate nell’ultimo triennio;
- andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti primari;
- schede relative al parametro Kt sulla protezione catodica;
- stato delle campagne di sostituzione dei misuratori elettronici.
Misure sulle attività non dismesse
Per i PDR dell’ATEM Roma 4 non oggetto della dismissione, il gestore aggiudicatario può beneficiare cumulativamente della dilazione del VIR o dell’indennizzo alternativo, del TSA, della misura occupazionale e della misura informativa.
L’applicabilità delle misure deve essere comunicata al mercato entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara, con pubblicazione del term-sheet del TSA. 2i Rete Gas deve inoltre presentare annualmente all’Autorità, fino all’aggiudicazione della gara, una relazione dettagliata sull’ottemperanza alle misure comportamentali.
Esito finale
L’AGCM ha ritenuto che i rimedi, considerati unitariamente, siano idonei a eliminare sia la riduzione strutturale del numero dei gestori uscenti sia il rafforzamento dell’incumbent nell’ATEM Roma 4. La dismissione di almeno 27.500 PDR mira a ricostituire un terzo operatore qualificato; le misure comportamentali aumentano l’attrattività degli asset e dell’ATEM anche nel caso in cui la procedura dismissiva non abbia successo.
L’operazione è stata pertanto autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, L. 287/1990, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte. Le misure sono entrate in vigore con la notifica del provvedimento.
Punti principali
Parti e operazione
2i Rete Gas S.p.A., attiva nella distribuzione di gas naturale in oltre 2.100 comuni, acquisisce il 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A., società del gruppo Edison attiva in circa 60 comuni di cinque regioni. L’operazione comprende un accordo quadro di servizi transitori tecnici, informatici e amministrativi, qualificato come restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria.
Qualificazione e soglie
L’operazione costituisce acquisizione del controllo esclusivo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004; l’operazione è soggetta alla notifica preventiva ex articolo 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato nazionale aggregato supera 504 milioni di euro e almeno due imprese superano individualmente 31 milioni di euro.
Mercati e avvio istruttorio
La distribuzione nelle singole aree di concessione, svolta in monopolio legale, non presenta effetti concorrenziali rilevanti. I mercati rilevanti sono invece quelli, distinti, delle future gare d’ambito per le concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM Como 2, Pavia 3, Rovigo e Roma 4. L’istruttoria è stata avviata il 23 febbraio 2021 ex articolo 16, comma 4, L. 287/1990.
Valutazione degli effetti
Per Como 2 e Pavia 3, l’incremento della presenza già predominante di 2i Rete Gas è stato ritenuto marginale e non merger-specific. Per Rovigo, la struttura articolata dell’ATEM e l’interesse manifestato da più operatori hanno escluso una significativa riduzione dei partecipanti attesi. Per Roma 4, invece, l’operazione elimina uno dei tre gestori uscenti qualificati e riunisce oltre il [65-70%] dei PDR sotto un unico centro decisionale, con effetti di rafforzamento dell’incumbent e disincentivo alla partecipazione di terzi.
Rimedi ed esito
L’AGCM ha accettato un pacchetto di rimedi. 2i Rete Gas deve cedere almeno 27.500 PDR, con concessioni, impianti, personale e attivi necessari, a un acquirente indipendente e qualificato che non detenga già oltre il 10% dei PDR dell’ATEM Roma 4. In caso di mancata dismissione, diventano applicabili misure comportamentali rafforzate: dilazione o indennizzo del VIR, TSA annuale, alleggerimento degli obblighi occupazionali e divulgazione di informazioni tecniche aggiuntive. L’autorizzazione è subordinata alla piena ed effettiva esecuzione delle misure.
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