Cassazione Penale, Sentenza n. 20460/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza per la revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico. Il ricorrente sostenva che in atti risultava la nomina del difensore di fiducia (avv. Cristallo) nella fase di concessione dell'affidamento e in relazione a precedenti segnalazioni, per cui avrebbe dovuto essere notificato l'avviso; tuttavia il Tribunale aveva nominato e avvisato un difensore di ufficio (avv. Pagliardi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che non fosse stata formalizzata, nella specifica procedura di revoca, la nomina del difensore di fiducia e che la nomina del legale nella fase ordinaria di concessione dell'affidamento non si estenda automaticamente alla fase eventuale e distinta del procedimento di revoca. Pertanto la nomina del difensore d'ufficio è legittima, il ricorrente è stato assistito in udienza dal difensore di ufficio e non ha fatto risultare una nomina fiduciaria nella specifica procedura. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 9 febbraio 2022.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, quando il ricorso risulti inammissibile e non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938 (Mihalachi)
Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938, Rv. 262131
Principio affermato secondo cui il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza per la concessione dell'affidamento in prova non si estende automaticamente alla fase eventuale e diversa del procedimento di revoca; occorre una nuova nomina per la fase di revoca.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900 (De Santis)
Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900, Rv. 243561
Conferma del principio che la nomina del difensore per la fase di concessione non copre automaticamente il procedimento di revoca, giustificando la nomina di ufficio se non vi è nuova designazione.
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 1, 04/03/2016 n. 21291 (Arnone)
Sez. 1, 04/03/2016 n. 21291, Rv. 270575
Ulteriore conferma della distinzione tra mandato nella fase di concessione dell'affidamento e fase di revoca, con la conseguente necessità di una specifica nomina per quest'ultima.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia nella procedura di concessione dell'affidamento in prova non si estende automaticamente alla fase successiva e distinta di revoca: per essere validamente assistito in quella fase occorre una nuova nomina specifica.
- Se non risulta formalizzata la nomina del difensore di fiducia nella specifica procedura di revoca, il giudice può nominare un difensore d'ufficio e la partecipazione all'udienza con quest'ultimo rende efficace la difesa, impedendo la nullità per mancata notifica al precedente difensore non formalmente designato.
- L'omessa notifica al difensore indicato in atti per altre fasi del procedimento non determina automaticamente l'annullamento dell'ordinanza di revoca se non è provata la sussistenza di una nomina valida nella specifica fase e la parte è stata assistita in udienza.
- Gli appellanti devono verificare e formalizzare espressamente la nomina del proprio difensore per ciascuna fase processuale differente; in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni processuali sono possibili condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Prima di proporre gravami per vizi di notifica è opportuno accertare negli atti la effettiva formalizzazione della nomina del difensore e se la parte abbia partecipato all'udienza assistita da difensore, elemento che può rendere infondate le doglianze di nullità.
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