Direttiva 2008/55
Direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (Versione codificata)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 76/308/CEE in materia di assistenza reciproca al recupero di crediti pubblici transfrontalieri. Essa stabilisce un sistema di cooperazione tra autorità fiscali e amministrative degli Stati membri basato su scambio di informazioni, notificazione di atti, riconoscimento automatico del titolo esecutivo, recupero coattivo e misure cautelari. La disciplina contiene limiti espressi all’assistenza, regole su contestazioni, prescrizione, traduzioni, costi e coordinamento con forme di cooperazione più ampie. Il termine di recepimento non è riportato nel corpo del testo fornito, ma la direttiva è adottata come versione codificata e abroga la direttiva 76/308/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I.
Assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero di crediti pubblici e assimilati sorti in uno Stato membro e da recuperare in un altro, tramite informazioni, notifiche, riconoscimento del titolo esecutivo, riscossione e misure cautelari.
Ambito di applicazione
Si applica al recupero, in uno Stato membro diverso da quello di origine, di crediti rientranti nelle categorie elencate all’articolo 2: crediti FEAGA/FEASR, contributi e altri dazi dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, dazi all’importazione e all’esportazione, IVA, accise su tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche e oli minerali, imposte sul reddito e sul capitale, imposte sui premi assicurativi, nonché interessi, penali, sanzioni amministrative e spese connesse, esclusi i crediti di natura penale. La direttiva si applica anche a imposte di natura identica o analoga alle imposte sui premi assicurativi che si aggiungano o sostituiscano quelle esistenti, previa comunicazione tra Stati membri e Commissione delle relative date di entrata in vigore. Le autorità coinvolte sono le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro adito.
Direttiva 2008/55/CE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
La direttiva codifica la disciplina comunitaria sull’assistenza reciproca per il recupero transfrontaliero di determinati crediti pubblici, sostituendo la direttiva 76/308/CEE. Il suo obiettivo è superare i limiti del recupero puramente nazionale, rafforzando il funzionamento del mercato interno e contrastando frodi e pregiudizi agli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità.
Obiettivi e logica della disciplina
La direttiva impone agli Stati membri di prevedere nelle rispettive norme interne un sistema di cooperazione amministrativa e di recupero coattivo per crediti sorti in uno Stato membro e da riscuotere in un altro. Il meccanismo si fonda su una forte assimilazione del credito estero al credito interno dello Stato dell’autorità adita, così da rendere effettiva l’esecuzione senza creare un procedimento autonomo di diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione oggettivo
L’articolo 2 individua in modo tassativo i crediti interessati:
- restituzioni, interventi e altre misure FEAGA/FEASR, inclusi gli importi da riscuotere nel quadro di tali azioni;
- contributi e altri dazi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- dazi all’importazione ed esportazione;
- IVA;
- accise su tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche, oli minerali;
- imposte sul reddito e sul capitale;
- imposte sui premi assicurativi;
- interessi, penali, sanzioni amministrative e spese relativi ai crediti precedenti, con esclusione delle sanzioni penali.
La direttiva si estende anche a tributi aventi natura identica o analoga alle imposte sui premi assicurativi, se introdotti in sostituzione o ad aggiunta di quelle già esistenti, con obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le date di entrata in vigore.
Soggetti coinvolti e definizioni rilevanti
L’assistenza opera tra:
- l’"autorità richiedente", cioè l’autorità competente dello Stato membro in cui è sorto il credito;
- l’"autorità adita", cioè l’autorità competente dello Stato membro cui è rivolta la domanda.
L’articolo 3 chiarisce inoltre cosa si intende per dazi all’importazione, dazi all’esportazione, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi. Per queste ultime la direttiva fornisce un elenco dettagliato dei tributi nazionali rientranti nella nozione, con riferimento ai singoli Stati membri.
Forme di assistenza: informazioni e notificazione
L’articolo 4 disciplina lo scambio di informazioni. Su richiesta, l’autorità adita deve fornire tutte le informazioni utili al recupero, usando i poteri che il proprio ordinamento le attribuisce per crediti analoghi interni. La domanda deve contenere gli elementi necessari all’identificazione del debitore e del credito. Il rifiuto è ammesso solo in casi limitati: impossibilità di ottenere le informazioni, tutela di segreti commerciali/industriali/professionali, sicurezza o ordine pubblico.
L’articolo 5 riguarda la notificazione di atti e decisioni, anche giudiziarie, relativi al credito o al recupero. La notificazione avviene secondo le regole del diritto dello Stato dell’autorità adita. Quest’ultima deve informare l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda e della data di trasmissione al destinatario.
Recupero del credito e titolo esecutivo
L’articolo 6 prevede che, su domanda, l’autorità adita proceda al recupero secondo le norme applicabili ai crediti analoghi del proprio ordinamento. Il credito oggetto della domanda è trattato come credito dello Stato dell’autorità adita, salvo le eccezioni previste dall’articolo 12.
L’articolo 7 stabilisce la documentazione necessaria: titolo esecutivo ufficiale o copia certificata conforme, e altri documenti eventualmente utili. La domanda è ammissibile solo se il credito o il titolo non sono contestati nello Stato richiedente, salvo il caso di contestazione regolato dall’articolo 12, e se lo Stato richiedente ha già avviato procedure di recupero adeguate senza ottenere il pagamento integrale. La domanda deve specificare importo, componenti del credito, dati identificativi, date di notificazione e periodo utile all’esecuzione.
L’articolo 8 rafforza l’efficacia del sistema: il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come strumento esecutivo nello Stato adito. In alternativa, può essere omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo conforme al diritto interno. Le formalità devono essere completate entro tre mesi dalla ricezione della domanda; il ritardo va motivato all’autorità richiedente.
Modalità di riscossione, rateizzazione e trasferimento delle somme
Ai sensi dell’articolo 9, il recupero avviene nella moneta dello Stato dell’autorità adita, che trasferisce integralmente all’autorità richiedente quanto riscosso. Se il diritto o la prassi amministrativa dello Stato adito lo consentono, e previa consultazione dell’autorità richiedente, può essere concessa una dilazione o un pagamento rateale. Gli interessi derivanti da tali facilitazioni, nonché quelli da ritardato pagamento maturati dopo il riconoscimento del titolo, devono essere trasferiti allo Stato richiedente.
L’articolo 10 precisa che i crediti recuperati non devono necessariamente godere della stessa prelazione prevista per i crediti analoghi interni dello Stato adito.
Contestazione del credito e sospensione dell’esecuzione
L’articolo 12 disciplina la fase contenziosa. Se il debitore contesta il credito o il titolo esecutivo, l’azione deve essere proposta davanti all’organo competente dello Stato richiedente secondo il suo diritto. L’autorità adita, ricevuta la notifica, sospende l’esecuzione salvo richiesta contraria dell’autorità richiedente; può però adottare misure cautelari se il proprio ordinamento lo consente.
Se la contestazione riguarda gli atti esecutivi adottati nello Stato adito, la controversia va davanti all’organo competente di tale Stato. Quando la decisione del giudice civile o amministrativo è favorevole all’autorità richiedente e consente il recupero nello Stato di origine, essa vale come titolo esecutivo ai fini della direttiva.
Misure cautelari
L’articolo 13 consente, su domanda motivata, l’adozione di provvedimenti cautelari per garantire il recupero, a condizione che il diritto dello Stato adito lo permetta. La direttiva richiama, per questa procedura, gran parte delle regole sul recupero ordinario, applicate mutatis mutandis.
Limiti all’assistenza e prescrizione
L’articolo 14 permette all’autorità adita di negare l’assistenza quando il recupero potrebbe causare, per la situazione del debitore, gravi difficoltà economiche o sociali, se l’ordinamento nazionale consente una simile deroga per crediti interni analoghi. È inoltre possibile rifiutare l’assistenza per domande relative a crediti di oltre cinque anni dalla costituzione del titolo esecutivo fino alla data della domanda, salvo il caso di contestazione; in tal caso il termine decorre da quando il credito non è più contestabile. Il rifiuto deve essere motivato e comunicato anche alla Commissione.
L’articolo 15 attribuisce la disciplina della prescrizione esclusivamente al diritto dello Stato richiedente. Gli atti compiuti dall’autorità adita che avrebbero sospeso o interrotto la prescrizione se effettuati nello Stato richiedente producono gli stessi effetti anche in tale Stato.
Riservatezza, lingua e spese
L’articolo 16 limita la circolazione dei documenti e delle informazioni ai soli soggetti coinvolti nel recupero o alle autorità giudiziarie competenti. L’articolo 17 richiede, salvo rinuncia dell’autorità adita, la traduzione degli atti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato adito.
L’articolo 18 disciplina le spese: l’autorità adita recupera e trattiene le spese connesse secondo il proprio diritto; gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’assistenza, salvo accordi specifici per casi di particolare difficoltà o connessi alla lotta contro la criminalità organizzata. Lo Stato richiedente risponde delle spese e perdite derivanti da azioni rivelatesi infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo.
Cooperazione istituzionale e procedure di attuazione
Gli articoli 19, 20, 21 e 22 organizzano la cooperazione istituzionale. Gli Stati membri comunicano l’elenco delle autorità abilitate a presentare o ricevere domande. La Commissione è assistita dal comitato di recupero; per le misure di applicazione si applica la decisione 1999/468/CE e il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi. Le modalità applicative riguardano, tra l’altro, i mezzi di comunicazione tra autorità, la conversione e il trasferimento delle somme recuperate e l’importo minimo del credito per cui è possibile presentare domanda.
Rapporti con altri strumenti e abrogazione
L’articolo 23 salva la possibilità per gli Stati membri di applicare forme di assistenza reciproca più ampie in base ad accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, anche per la notificazione degli atti. L’articolo 25 abroga la direttiva 76/308/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi di recepimento relativi ai termini indicati nell’allegato I, parte C; i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e effetti pratici
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Per i professionisti italiani, il testo è rilevante soprattutto per la gestione dei recuperi transfrontalieri di imposte, dazi e altri crediti pubblici, in particolare quanto a documentazione necessaria, limiti al rifiuto, regime delle contestazioni e coordinamento con l’esecuzione interna.
Disposizioni principali
Obiettivo e natura codificata
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva fissa le norme da inserire nelle disposizioni nazionali per garantire il recupero, in ogni Stato membro, dei crediti sorti in un altro Stato membro. I considerando chiariscono che la codificazione serve a razionalizzare e rendere più chiaro il quadro normativo preesistente, contrastando gli ostacoli al mercato interno e le frodi transfrontaliere.
Crediti interessati
L’articolo 2 delimita l’ambito oggettivo ai crediti derivanti da FEAGA e FEASR, contributi e altri dazi dello zucchero, dazi all’importazione e all’esportazione, IVA, accise su specifici prodotti, imposte sul reddito e sul capitale, imposte sui premi assicurativi, oltre a interessi, penali, sanzioni amministrative e spese. Sono escluse le sanzioni di natura penale. È prevista inoltre l’estensione a imposte analoghe alle imposte sui premi assicurativi, con obbligo di reciproca comunicazione delle date di entrata in vigore.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, autorità richiedente e autorità adita, nonché le nozioni di dazi all’importazione, dazi all’esportazione, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi. Per queste ultime è riportato un elenco dettagliato per Stato membro, utile per individuare i tributi nazionali coperti dalla direttiva.
Scambio di informazioni
L’articolo 4 prevede che l’autorità adita fornisca, su richiesta, tutte le informazioni utili al recupero del credito, esercitando i poteri disponibili per crediti analoghi interni. La domanda deve contenere i dati identificativi del debitore e del credito; l’autorità adita può rifiutare solo per impossibilità di ottenere le informazioni, segreto commerciale/industriale/professionale, o tutela di sicurezza e ordine pubblico.
Notificazione degli atti
L’articolo 5 consente all’autorità richiedente di domandare all’autorità adita la notificazione, secondo le regole nazionali dello Stato richiesto, di atti e decisioni anche giudiziarie concernenti il credito o il recupero. La domanda deve indicare i dati identificativi del destinatario e dell’atto; l’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente dell’esito e della data di notificazione.
Recupero del credito e assimilazione al credito interno
L’articolo 6 dispone che, su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede al recupero del credito secondo le norme applicabili ai crediti analoghi del proprio ordinamento. Il credito oggetto della domanda è trattato come credito dello Stato membro dell’autorità adita, salvo il regime speciale dell’articolo 12 sulle contestazioni.
Condizioni per la domanda di recupero
L’articolo 7 richiede il titolo esecutivo originale o copia certificata conforme, oltre ad eventuali altri documenti necessari. La domanda è ammissibile solo se il credito o il titolo non sono contestati nello Stato membro richiedente, salvo il caso dell’articolo 12, e se nell’ordinamento richiedente sono già state avviate procedure adeguate senza soddisfazione integrale del credito. Devono essere indicati, tra l’altro, importo in capitale, interessi, penali, sanzioni e spese, nonché le date rilevanti per l’esecuzione.
Riconoscimento del titolo esecutivo e termine di tre mesi
L’articolo 8 prevede il riconoscimento diretto e l’effetto automatico del titolo esecutivo nello Stato dell’autorità adita. In alternativa, secondo il diritto nazionale dello Stato adito, il titolo può essere omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo esecutivo interno. Le formalità devono essere concluse entro tre mesi dal ricevimento della domanda di recupero, salvo i casi previsti dal quarto comma; non possono essere rifiutate se il titolo è redatto correttamente.
Modalità di riscossione, valuta e interessi
L’articolo 9 stabilisce che il recupero avviene nella moneta dello Stato dell’autorità adita, che trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo riscosso. Con consultazione dell’autorità richiedente, l’autorità adita può concedere dilazioni o rateizzazioni se il proprio diritto interno lo consente; gli interessi riscossi per tali facilitazioni, così come quelli per ritardato pagamento maturati dopo il riconoscimento del titolo, sono trasferiti allo Stato richiedente.
Privilegi e prelazioni
L’articolo 10 prevede, in deroga, che i crediti da recuperare non godano necessariamente del grado di prelazione previsto per i crediti analoghi nello Stato dell’autorità adita.
Contestazione del credito o del titolo e sospensione
L’articolo 12 disciplina il caso in cui il debitore contesti il credito o il titolo esecutivo: l’azione va proposta dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente. Ricevuta la notifica, l’autorità adita sospende l’esecuzione, salvo richiesta contraria dell’autorità richiedente; può adottare misure cautelari se lo consente il diritto nazionale. Se la contestazione riguarda gli atti esecutivi dello Stato adito, la controversia si propone dinanzi all’organo competente di tale Stato. Se il giudice civile o amministrativo dà ragione all’autorità richiedente e consente il recupero, la decisione diventa titolo esecutivo ai fini degli articoli 6, 7 e 8.
Misure cautelari
L’articolo 13 consente, su domanda motivata, l’adozione di provvedimenti cautelari per garantire il recupero, ma solo se il diritto nazionale dello Stato adito lo permette. Per queste misure si applicano mutatis mutandis varie disposizioni sul recupero, sulla documentazione e sulla gestione della procedura.
Limiti all’obbligo di assistenza
L’articolo 14 consente il rifiuto dell’assistenza per grave difficoltà economica o sociale dovuta alla situazione del debitore, sempre che il diritto nazionale permetta un simile rifiuto per crediti interni analoghi. Inoltre, l’assistenza può essere rifiutata se la domanda riguarda crediti di più di cinque anni dalla formazione del titolo esecutivo fino alla data della domanda, salvo sospensione del termine in caso di contestazione. Il rifiuto va motivato e comunicato anche alla Commissione.
Prescrizione
L’articolo 15 affida esclusivamente al diritto dello Stato richiedente la disciplina della prescrizione. Gli atti di recupero compiuti dall’autorità adita che avrebbero sospeso o interrotto la prescrizione se effettuati dall’autorità richiedente producono lo stesso effetto nello Stato richiedente.
Riservatezza e utilizzo dei dati
L’articolo 16 limita la comunicazione dei documenti e delle informazioni ricevuti all’interessato, alle persone e autorità incaricate del recupero solo per tale finalità e alle autorità giudiziarie competenti. L’articolo 13 e il contesto generale confermano che i dati non possono essere usati per fini diversi dal recupero.
Lingua della documentazione
L’articolo 17 richiede la traduzione delle domande di assistenza, del titolo esecutivo e degli allegati nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato adito, salvo rinuncia dell’autorità adita alla traduzione.
Spese di recupero
L’articolo 18 prevede che l’autorità adita recuperi e trattenga le spese connesse secondo il proprio diritto per crediti analoghi. Gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’assistenza, salvo accordi specifici per casi particolarmente onerosi o collegati alla lotta contro la criminalità organizzata. Lo Stato richiedente resta responsabile delle spese e delle perdite derivanti da azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo.
Cooperazione amministrativa e comitologia
Gli articoli 19, 20, 21 e 22 istituiscono il meccanismo istituzionale: gli Stati membri comunicano l’elenco delle autorità abilitate, la Commissione è assistita dal comitato di recupero e si applica la decisione 1999/468/CE. L’articolo 22 rinvia alla procedura di comitato per le modalità applicative essenziali, inclusi i mezzi di comunicazione tra autorità, la conversione e il trasferimento delle somme e l’importo minimo del credito per cui può essere presentata domanda di assistenza.
Cooperazione più ampia e rapporti con altri atti
L’articolo 23 chiarisce che la direttiva non osta a forme più ampie di assistenza reciproca derivanti da accordi o convenzioni, anche per la notificazione degli atti. L’articolo 25 abroga la direttiva 76/308/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte C; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 26 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 27 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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