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Direttiva 2008/51

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Normativa europea32008L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/51/CE modifica in modo significativo la direttiva 91/477/CEE per adeguarla al Protocollo ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e per rafforzare la sicurezza nel mercato interno. Introduce definizioni più precise di arma da fuoco, parte, munizione, intermediario, tracciabilità, fabbricazione e traffico illeciti, oltre a obblighi più stringenti di marcatura, registrazione e conservazione dei dati. Prevede anche controlli sugli armaioli, regole più dettagliate sulla disattivazione, sull’acquisto a distanza, sullo scambio di informazioni tra Stati membri e sulle sanzioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 luglio 2010.

Modifica della direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, con rafforzamento di tracciabilità, marcatura, registrazione, controllo degli intermediari e regole su disattivazione e trasferimenti

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche nella disciplina nazionale sul controllo dell'acquisizione, della detenzione, della fabbricazione, del commercio, del trasferimento e della tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni. Riguarda in particolare armaioli, fabbricanti, intermediari, acquirenti e detentori di armi da fuoco, cacciatori, tiratori sportivi e soggetti che utilizzano acquisti a distanza; include anche i trasferimenti da scorte governative a usi civili permanenti. Restano rilevanti le esclusioni e le discipline nazionali già previste dalla direttiva 91/477/CEE, incluse le ipotesi di collezionisti e organismi culturali e storici riconosciuti dallo Stato membro, nonché la possibilità per gli Stati membri di mantenere sistemi di classificazione più articolati.

Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

La direttiva interviene sulla disciplina europea delle armi da fuoco per adeguarla agli impegni assunti dall'Unione in relazione al Protocollo ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Il legislatore unionale utilizza l'occasione anche per rafforzare la tracciabilità, armonizzare alcune definizioni e migliorare il controllo del mercato interno, mantenendo al tempo stesso un margine di organizzazione nazionale nella scelta di forme e mezzi di attuazione.

Finalità e contesto

La direttiva 91/477/CEE è richiamata come misura di accompagnamento del mercato interno, volta a bilanciare la libera circolazione di alcune armi da fuoco con esigenze di sicurezza pubblica. La modifica del 2008 nasce dalla necessità di garantire un'applicazione coerente degli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo e di risolvere criticità emerse nell'attuazione della disciplina previgente, in particolare in materia di armi trasformabili, marcatura, registrazione, scambio di informazioni e disattivazione.

Ambito oggettivo e soggettivo

La direttiva riguarda armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché le attività di fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, trasformazione, intermediazione, trasferimento e detenzione. Il testo è centrato su operatori professionali, in particolare armaioli, fabbricanti e intermediari, ma incide anche su acquirenti e detentori privati, cacciatori, tiratori sportivi e soggetti che acquistano a distanza. Le regole si applicano anche ai trasferimenti da scorte governative verso usi civili permanenti. Restano salve le esclusioni e le specificità previste dalla direttiva 91/477/CEE, inclusi i regimi nazionali relativi a collezionisti e organismi culturali e storici riconosciuti.

Definizioni e qualificazioni giuridiche rilevanti

L'articolo 1 amplia e precisa le definizioni chiave. È qualificata come arma da fuoco qualsiasi arma portatile a canna che espelle o può essere trasformata per espellere un colpo mediante combustibile propellente, salvo le esclusioni dell'allegato I. Vengono definite in modo autonomo le nozioni di parte, parte essenziale, munizione, tracciabilità, intermediario e armaiolo.

In particolare:

  • la nozione di parte comprende gli elementi o ricambi specificamente progettati e indispensabili al funzionamento dell'arma, inclusi canna, fusto o carcassa, carrello o tamburo, otturatore o blocco di culatta e i dispositivi per ridurre il rumore;
  • la parte essenziale è identificata nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna;
  • la munizione è definita come cartuccia o suoi componenti, se soggetti ad autorizzazione nello Stato membro;
  • la tracciabilità è il controllo sistematico del percorso delle armi, e per quanto possibile delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente;
  • l'intermediario è chi, diverso dall'armaiolo, svolge professionalmente attività di acquisto, vendita o organizzazione del trasferimento di armi;
  • l'armaiolo è chi professionalmente fabbrica, commercia, scambia, loca, ripara o trasforma armi da fuoco, parti e munizioni.

Sono inoltre introdotte le definizioni di fabbricazione illecita e traffico illecito, in termini coerenti con il Protocollo.

Marcatura, registrazione e tracciabilità

Il nucleo più rilevante della riforma è il rafforzamento della tracciabilità. Gli Stati membri devono garantire che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano marcate e registrate, oppure disattivate. La marcatura delle armi assemblate deve essere unica e comprendere almeno:

  • nome del fabbricante;
  • paese o luogo di fabbricazione;
  • numero di serie;
  • anno di fabbricazione, se non già compreso nel numero di serie.

La marcatura deve essere apposta su una parte essenziale dell'arma, la cui distruzione ne renderebbe impossibile l'utilizzo. Sono ammessi sistemi alternativi di marcatura con codice numerico o alfanumerico, purché consentano agli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione. Per le munizioni complete è richiesta la marcatura su ciascuna unità elementare di imballaggio, con indicazione del nome del fabbricante, del numero di lotto, del calibro e del tipo di munizione.

È inoltre previsto che, nei trasferimenti dalle scorte governative a usi civili permanenti, le armi siano dotate di marcatura unica idonea a identificare il paese di trasferimento.

Archivio centralizzato o decentrato e registri degli armaioli

Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri devono istituire e mantenere un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, accessibile alle autorità autorizzate, in cui ogni arma da fuoco sia registrata. I dati conservati per almeno vent'anni devono includere:

  • tipo;
  • marca;
  • modello;
  • calibro;
  • numero di serie;
  • nome e indirizzo del fornitore;
  • nome e indirizzo dell'acquirente o del detentore.

Gli armaioli devono tenere, durante la loro attività, un registro di tutte le armi in entrata e in uscita, con i dati necessari alla loro identificazione e tracciabilità. Alla cessazione dell'attività, il registro deve essere consegnato all'autorità nazionale competente per l'archivio.

Per le armi da fuoco della categoria D, la direttiva impone misure di tracciabilità adeguate a partire dal 28 luglio 2010 e, dal 31 dicembre 2014, misure che consentano in ogni momento il collegamento dei prodotti immessi sul mercato dopo il 28 luglio 2010 ai rispettivi proprietari.

Regime di acquisizione e detenzione

Gli Stati membri devono consentire acquisizione e detenzione solo a soggetti in possesso di licenza o, per le categorie C e D, di specifica autorizzazione nazionale. Permane la clausola generale secondo cui l'acquisizione e detenzione sono ammesse solo a persone con motivo valido, almeno 18 anni, salve eccezioni per caccia e tiro sportivo dei minori con autorizzazione o supervisione adeguata, e non pericolose per sé o per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

La direttiva consente la revoca dell'autorizzazione se viene meno una delle condizioni originarie. Inoltre, gli Stati membri possono vietare a residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquistata in un altro Stato membro solo se l'acquisizione della stessa arma sarebbe vietata nel loro ordinamento.

Armi vendute a distanza e controllo degli acquisti

L'acquisto di armi da fuoco, parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti dalla direttiva 97/7/CE, deve essere sottoposto, se autorizzato, a un controllo rigoroso, salvo il caso degli armaioli. La previsione si colloca in un'ottica di prevenzione del traffico e di riduzione dei rischi derivanti da canali commerciali non presidiati da verifica diretta.

Carta europea d'arma da fuoco e circolazione transfrontaliera

La carta europea d'arma da fuoco è confermata come documento centrale per cacciatori e tiratori sportivi che viaggiano verso un altro Stato membro. La carta consente la detenzione temporanea durante il viaggio senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'arma sia indicata nel documento e che il titolare possa giustificare lo spostamento, ad esempio mediante invito o altra prova dell'attività di caccia o tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione della carta al pagamento di tasse o diritti. Il documento è personale, va sempre accompagnato all'arma e deve riportare eventuali mutamenti di detenzione, caratteristiche, smarrimento o furto.

Intermediari e scambio di informazioni tra Stati membri

La direttiva invita gli Stati membri a valutare un sistema di regolazione delle attività degli intermediari, che può comprendere registrazione obbligatoria e/o licenza o autorizzazione. Inoltre, per assicurare l'efficace applicazione della disciplina, gli Stati membri devono scambiarsi regolarmente informazioni.

La Commissione deve istituire entro il 28 luglio 2009 un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni. Gli Stati membri devono inoltre indicare alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità nazionali competenti a trasmettere e ricevere informazioni e a svolgere gli obblighi connessi ai trasferimenti.

Disattivazione delle armi da fuoco

L'allegato I viene modificato per precisare che le armi disattivate devono essere rese definitivamente inutilizzabili, con tutte le parti essenziali rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare per riattivare l'arma. Gli Stati membri devono prevedere controlli da parte di un'autorità competente, nonché il rilascio di un certificato o l'apposizione di una marcatura visibile attestante la disattivazione. La Commissione dovrà pubblicare, secondo la procedura del comitato, orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione.

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Il testo non predetermina importi o tipologie di sanzione, lasciando quindi un margine significativo di discrezionalità nazionale nel rispetto dei criteri di risultato imposti dalla direttiva.

Attuazione, controllo e riesame

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 luglio 2010 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

La direttiva prevede inoltre un monitoraggio successivo: entro il 28 luglio 2010 la Commissione deve riferire sulla commercializzazione delle armi copiate; entro il 28 luglio 2012 deve studiare l'opportunità di ridurre le categorie di armi da fuoco a due sole categorie; entro il 28 luglio 2015 deve presentare una relazione sull'applicazione complessiva della direttiva, con eventuali proposte.

Rapporto con il diritto nazionale e margini di discrezionalità

Trattandosi di una direttiva, l'atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta di forma e mezzi. In questa direttiva tale margine emerge, ad esempio, nella possibilità di adottare sistemi di marcatura alternativi, nell'organizzazione dell'archivio come struttura centralizzata o decentrata, nella regolazione degli intermediari, nella disciplina degli armaioli e nella concreta determinazione delle sanzioni. Tuttavia, il contenuto minimo armonizzato è piuttosto dettagliato, soprattutto per quanto riguarda identificazione, tracciabilità, autorizzazioni e cooperazione amministrativa.

Disposizioni principali

Definizioni e ampliamento dell'ambito tecnico

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della direttiva 91/477/CEE introducendo e precisando le definizioni di "arma da fuoco", "parte", "parte essenziale", "munizione", "tracciabilità", "intermediario" e "armaiolo". È rilevante l'inclusione delle armi trasformabili tra le armi da fuoco e la qualificazione di fabbricazione illecita e traffico illecito. La carta europea d'arma da fuoco viene definita come documento personale, valido fino a cinque anni e rinnovabile, che deve indicare le armi detenute e gli eventuali cambiamenti o smarrimenti.

Marcatura, registrazione e archivio delle armi

L'articolo 1, punto 2, sostituisce l'articolo 4 imponendo che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano marcate e registrate oppure disattivate. Le armi assemblate devono essere marcate in modo univoco con nome del fabbricante, paese o luogo di fabbricazione, numero di serie e anno di fabbricazione se non già compreso nel numero di serie; sono ammesse marcature alternative con codice numerico o alfanumerico. La marcatura deve essere apposta su una parte essenziale. Le munizioni complete devono recare marcature su ciascuna unità elementare di imballaggio con nome del fabbricante, lotto, calibro e tipo. Gli Stati membri devono istituire entro il 31 dicembre 2014 un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, accessibile alle autorità autorizzate, che conservi per almeno venti anni i dati identificativi di ogni arma. Gli armaioli devono tenere un registro delle entrate e uscite e consegnarlo all'autorità competente alla cessazione dell'attività.

Requisiti per acquisizione e detenzione

L'articolo 1 introduce l'articolo 4 bis, secondo cui l'acquisizione e la detenzione sono consentite solo a persone munite di licenza o, per le categorie C o D, di specifica autorizzazione nazionale. L'articolo 1 modifica anche l'articolo 5, stabilendo che l'acquisizione e la detenzione sono consentite solo a persone con motivo valido, di età almeno pari a 18 anni, salve eccezioni per caccia e tiro sportivo dei minori con autorizzazione o sotto supervisione adeguata, e che non costituiscano un pericolo per sé, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La condanna per reato doloso violento è considerata indicativa di pericolosità.

Controllo degli armaioli e degli intermediari

Gli Stati membri devono subordinare l'attività di armaiolo a un'autorizzazione basata almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'interessato, o del dirigente se si tratta di persona giuridica. L'articolo 4 ter impone agli Stati membri di esaminare la possibilità di regolamentare gli intermediari tramite registrazione obbligatoria e/o licenza o autorizzazione per l'attività di intermediazione.

Acquisti a distanza e traffico transfrontaliero

L'articolo 1 modifica l'articolo 6 per prevedere che l'acquisizione di armi da fuoco, parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza sia soggetta, se autorizzata, a un rigoroso controllo, salvo per gli armaioli. L'articolo 11 è integrato con l'obbligo per gli armaioli di comunicare prima del trasferimento tutte le informazioni necessarie alle autorità dello Stato membro di partenza, che possono effettuare ispezioni anche sul posto. L'articolo 12 consente a cacciatori e tiratori sportivi di detenere senza autorizzazione preventiva armi durante viaggi in più Stati membri, purché muniti di carta europea d'arma da fuoco e in grado di giustificare il viaggio; è vietato subordinare l'accettazione della carta al pagamento di tasse o diritti.

Scambio di informazioni e cooperazione amministrativa

L'articolo 13, paragrafo 3, impone uno scambio regolare di informazioni tra Stati membri per l'efficace applicazione della direttiva. La Commissione deve istituire entro il 28 luglio 2009 un gruppo di contatto per tale scambio e gli Stati membri devono indicare le autorità nazionali competenti per trasmettere e ricevere le informazioni.

Disattivazione delle armi da fuoco

L'allegato I è modificato per precisare che le armi disattivate devono essere rese definitivamente inutilizzabili, con tutte le parti essenziali rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di una riattivazione. Gli Stati membri devono prevedere la verifica da parte di un'autorità competente, con rilascio di un certificato o marcatura visibile, e la Commissione deve pubblicare orientamenti comuni sulle norme e tecniche di disattivazione.

Sanzioni, attuazione e riesame

L'articolo 16 stabilisce che gli Stati membri fissino sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. L'articolo 17 prevede relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 luglio 2015 sull'applicazione della direttiva, entro il 28 luglio 2012 su una possibile riduzione delle categorie di armi da fuoco a due, ed entro il 28 luglio 2010 su una possibile inclusione delle armi copiate nell'ambito della direttiva.

Termine di recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 28 luglio 2010 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. L'articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

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