Direttiva 2008/52
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune minimo per promuovere la mediazione nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere, migliorando l’accesso alla giustizia e la disponibilità di strumenti alternativi al contenzioso. Impone agli Stati membri di garantire l’esecutività degli accordi scritti risultanti dalla mediazione, di tutelare la riservatezza del procedimento e di evitare che la mediazione pregiudichi termini di prescrizione e decadenza. La disciplina lascia ampi margini agli Stati membri quanto alle forme di attuazione, alla possibilità di rendere obbligatoria o incentivata la mediazione e ai meccanismi di qualità e formazione dei mediatori.
Direttiva sulla mediazione in materia civile e commerciale per facilitare la composizione amichevole delle controversie transfrontaliere e garantire un equilibrio con il procedimento giudiziario
Ambito di applicazione
Si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, limitatamente ai diritti e obblighi di cui le parti possono disporre liberamente secondo la legge applicabile. Restano esclusi, in particolare, materia fiscale, doganale e amministrativa, nonché la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). Non si applica alle controversie puramente interne, ma gli Stati membri possono estenderne volontariamente l’applicazione alla mediazione interna. Sono esclusi anche i tentativi del giudice o dell’organo giurisdizionale di comporre la controversia nell’ambito del processo, le trattative precontrattuali, l’arbitrato, i reclami dei consumatori e i procedimenti affidati a soggetti che emettono raccomandazioni formali; è invece ricompresa la mediazione ordinata dal giudice, prescritta dal diritto nazionale o condotta da un giudice non investito del contenzioso. La direttiva non si applica alla Danimarca.
Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
La direttiva si inserisce nella politica dell’Unione volta a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e a migliorare l’accesso alla giustizia anche tramite strumenti extragiudiziali. Il legislatore europeo intende promuovere la mediazione nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere, ritenendola un mezzo rapido, conveniente e idoneo a preservare rapporti amichevoli tra le parti.
Finalità e logica dell’intervento
L’obiettivo dichiarato è facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la composizione amichevole, garantendo un equilibrio tra mediazione e procedimento giudiziario. La direttiva mira a creare un quadro giuridico minimo e certo, soprattutto per i profili essenziali della procedura civile connessi alla mediazione: esecutività degli accordi, riservatezza e effetti sui termini di prescrizione e decadenza.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, purché si tratti di diritti e obblighi disponibili per le parti secondo la legge applicabile. Restano esclusi, in particolare, i settori fiscale, doganale e amministrativo, nonché la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.
La direttiva precisa che, ai suoi fini, "Stato membro" non comprende la Danimarca. Gli Stati membri possono tuttavia estendere volontariamente la disciplina anche ai procedimenti di mediazione interni.
Nozione di controversia transfrontaliera
La controversia è considerata transfrontaliera quando almeno una parte è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello delle altre parti alla data rilevante. Tale data coincide con il momento in cui le parti concordano di ricorrere alla mediazione, il giudice la ordina, il diritto nazionale la impone oppure, ai fini dell’articolo 5, viene rivolto un invito.
Per gli articoli 7 e 8, la nozione si estende anche ai casi in cui il successivo procedimento giudiziario o arbitrale venga avviato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio o della residenza abituale delle parti alla data iniziale. Il domicilio va determinato secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Definizioni di mediazione e mediatore
La mediazione è definita come un procedimento strutturato, a base volontaria, in cui due o più parti cercano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore. Il procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale oppure prescritto dal diritto nazionale.
La definizione include anche la mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile del procedimento giudiziario sulla controversia; esclude invece i tentativi del giudice adito di comporre la lite nel corso del processo stesso. Il mediatore è qualunque terzo incaricato di condurre la procedura in modo efficace, imparziale e competente, a prescindere dalla denominazione o dalla professione.
Obblighi degli Stati membri su qualità e formazione
Gli Stati membri devono incoraggiare codici volontari di condotta per mediatori e organismi di mediazione, nonché altri meccanismi efficaci di controllo della qualità. Devono inoltre promuovere la formazione iniziale e continua dei mediatori per garantire che la mediazione sia gestita in modo efficace, imparziale e competente.
Si tratta di un obbligo di promozione e incentivazione, che lascia agli Stati un ampio margine di scelta sulle modalità attuative e sui modelli organizzativi da adottare.
Ricorso alla mediazione e mediazione obbligatoria
L’organo giurisdizionale investito della causa può invitare le parti a ricorrere alla mediazione, valutate tutte le circostanze del caso, e può anche invitarle a una sessione informativa, se disponibile e facilmente accessibile.
La direttiva non ostacola le normative nazionali che rendano la mediazione obbligatoria o la sottopongano a incentivi o sanzioni, prima o dopo l’avvio del giudizio, a condizione che non sia impedito l’accesso al sistema giudiziario. Ne deriva che agli Stati è riconosciuta una significativa discrezionalità nel modulare il rapporto tra mediazione e processo.
Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
Uno dei punti centrali della direttiva è la garanzia che le parti possano chiedere di rendere esecutivo il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione. L’esecutività è obbligatoria salvo che il contenuto dell’accordo sia contrario alla legge dello Stato membro della richiesta oppure che tale legge non consenta in radice l’esecutività del contenuto in questione.
L’accordo può essere reso esecutivo tramite sentenza, decisione o atto autentico da parte di un organo giurisdizionale o di altra autorità competente, secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione quali autorità siano competenti a ricevere tali richieste. Restano ferme le regole sul riconoscimento e l’esecuzione negli altri Stati membri degli accordi resi esecutivi.
Riservatezza
La direttiva tutela espressamente la riservatezza del procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo delle parti, mediatori e soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento non possono essere obbligati a testimoniare in successivi procedimenti giudiziari o arbitrali su informazioni derivanti dalla mediazione o ad essa connesse.
Le eccezioni sono limitate ai casi di superiore interesse pubblico, in particolare per proteggere l’interesse superiore del minore o per evitare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona, nonché ai casi in cui la comunicazione del contenuto dell’accordo sia necessaria per la sua applicazione o esecuzione. Gli Stati membri possono adottare regole più restrittive per rafforzare la riservatezza.
Prescrizione e decadenza
Gli Stati membri devono assicurare che il ricorso alla mediazione non pregiudichi la possibilità per le parti di avviare successivamente un procedimento giudiziario o arbitrale qualora, durante la mediazione, siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. La direttiva non armonizza in modo generale tali termini, ma impone un risultato minimo di tutela.
Rimangono salve le disposizioni sui termini previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Informazione al pubblico e trasparenza
Gli Stati membri devono incoraggiare la diffusione al pubblico, soprattutto via Internet, delle informazioni su come contattare mediatori e organismi di mediazione. La Commissione, a sua volta, rende pubbliche le informazioni sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri per la domanda di esecutività degli accordi.
Revisione e monitoraggio
La Commissione deve presentare entro il 21 maggio 2016 una relazione sull’attuazione della direttiva, sullo sviluppo della mediazione nell’Unione e sul suo impatto negli Stati membri. Se del caso, la relazione deve essere accompagnata da proposte di modifica.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 maggio 2011. Per l’articolo 10, relativo alla pubblicazione delle informazioni sulle autorità competenti, il termine è anticipato al 21 novembre 2010. Nel recepimento, gli Stati devono inserire un riferimento alla direttiva o corredare le misure di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità da essi stabilite.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri, con esclusione della Danimarca.
Disposizioni principali
Obiettivo e ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la composizione amichevole, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un equilibrio tra mediazione e procedimento giudiziario. La disciplina si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, con esclusione dei diritti indisponibili e, in particolare, delle materie fiscale, doganale, amministrativa e della responsabilità dello Stato per acta iure imperii. La Danimarca è esclusa dall’ambito soggettivo di applicazione.
Definizione di controversia transfrontaliera
L’articolo 2 qualifica come transfrontaliera la controversia in cui almeno una parte è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui le parti concordano la mediazione, il giudice la ordina, il diritto nazionale la impone o, ai fini dell’articolo 5, viene rivolto un invito. Per gli articoli 7 e 8, rientrano anche i casi in cui il procedimento giudiziario o arbitrale successivo alla mediazione è avviato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio o residenza abituale delle parti alla data rilevante. Il domicilio è determinato secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Nozione di mediazione e di mediatore
L’articolo 3 definisce la mediazione come un procedimento strutturato, a base volontaria, in cui due o più parti tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore. Il procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto nazionale; include anche la mediazione condotta da un giudice non responsabile del procedimento giudiziario sulla controversia, ma esclude i tentativi del giudice o dell’organo giurisdizionale aditi di comporre la controversia nell’ambito del processo. Il mediatore è qualsiasi terzo incaricato di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente.
Qualità della mediazione e formazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri un obbligo di promozione, non di risultato vincolato a modelli specifici, per l’elaborazione e l’osservanza di codici volontari di condotta e di altri efficaci meccanismi di controllo della qualità. Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare la formazione iniziale e successiva dei mediatori per assicurare una gestione efficace, imparziale e competente del procedimento.
Ricorso alla mediazione e mediazione obbligatoria
L’articolo 5 consente all’organo giurisdizionale di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e a partecipare a sessioni informative se disponibili e accessibili. La direttiva lascia impregiudicata la normativa nazionale che renda la mediazione obbligatoria o la sottoponga a incentivi o sanzioni, sia prima sia dopo l’inizio del giudizio, purché non sia compromesso il diritto di accesso al sistema giudiziario.
Esecutività degli accordi di mediazione
L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire che le parti, o una di esse con consenso espresso delle altre, possano chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione sia reso esecutivo. L’esecutività deve essere concessa salvo contrarietà alla legge dello Stato membro della domanda o mancanza, in tale diritto, della possibilità di renderlo esecutivo; l’accordo può essere reso esecutivo mediante sentenza, decisione o atto autentico da un organo giurisdizionale o altra autorità competente. Gli Stati membri devono indicare alla Commissione le autorità competenti; restano salve le norme sul riconoscimento ed esecuzione in altri Stati membri.
Riservatezza della mediazione
L’articolo 7 stabilisce che, salvo diverso accordo delle parti, mediatori e soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento non possono essere obbligati a testimoniare in un successivo procedimento giudiziario o arbitrale su informazioni derivanti dalla mediazione o ad essa connesse. Le eccezioni riguardano le superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare la protezione degli interessi superiori dei minori o la prevenzione di un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona, e i casi in cui la comunicazione del contenuto dell’accordo sia necessaria per l’applicazione o l’esecuzione dello stesso. Gli Stati membri possono adottare misure più restrittive a tutela della riservatezza.
Effetto su prescrizione e decadenza
L’articolo 8 impone agli Stati membri di assicurare che la mediazione non impedisca alle parti, una volta conclusa senza esito, di avviare un procedimento giudiziario o arbitrale perché i termini di prescrizione o decadenza sono scaduti durante la mediazione. Restano salve le disposizioni in materia contenute negli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Informazione al pubblico e ruolo della Commissione
L’articolo 9 richiede agli Stati membri di incoraggiare la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, delle informazioni su come contattare mediatori e organismi di mediazione. L’articolo 10 prevede che la Commissione renda pubbliche le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri per la domanda di esecutività degli accordi.
Revisione della direttiva
L’articolo 11 impone alla Commissione di presentare entro il 21 maggio 2016 una relazione sull’attuazione della direttiva, sullo sviluppo della mediazione nell’Unione e sul relativo impatto negli Stati membri, eventualmente accompagnata da proposte di modifica.
Recepimento e termini di attuazione
L’articolo 12 fissa il termine di recepimento al 21 maggio 2011 per tutte le disposizioni, salvo l’articolo 10, per il quale il termine è il 21 novembre 2010. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le misure di recepimento, devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri.
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