Regolamento (UE) 2024/2608
Regolamento (UE) 2024/2608 della Commissione, del 7 ottobre 2024, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, inserendo condizioni d’uso specifiche per la cellulosa in polvere e il gluconodeltalattone nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare. La Commissione motiva l’intervento richiamando le domande presentate nel 2022 e le valutazioni scientifiche pregresse dell’EFSA e del comitato scientifico per l’alimentazione umana. La modifica riguarda la parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e consente l’uso degli additivi a quantum satis entro i limiti di categoria fissati.
Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l'uso di cellulosa in polvere (E 460(ii)) e gluconodeltalattone (E 575) nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o immettono sul mercato prodotti caseari nell'Unione europea, in particolare alla categoria alimentare 01.7.6 "Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)". Incide sulle condizioni d’uso degli additivi alimentari cellulosa in polvere [E 460(ii)] e gluconodeltalattone (E 575), con estensione specifica ai prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri, direttamente e senza necessità di recepimento, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione dell’uso di E 460(ii) ed E 575 nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare
Il regolamento interviene sull’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è consentire l’impiego della cellulosa in polvere [E 460(ii)] e del gluconodeltalattone (E 575) in una specifica categoria di prodotti caseari, sulla base di un aggiornamento richiesto tramite la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e che tale elenco può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato. Le domande relative all’uso di E 460(ii) e E 575 nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare sono state presentate il 28 luglio 2022 e rese accessibili agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
La Commissione evidenzia inoltre che l’uso proposto migliora l’efficienza produttiva: il gluconodeltalattone acidifica la miscela di latte e favorisce la coagulazione della caseina in tempi brevi mediante una riduzione controllata del pH; la cellulosa in polvere lega il siero di latte e ne impedisce la separazione dalla cagliata, contribuendo alla stabilità del prodotto durante il periodo di conservazione.
Valutazione di sicurezza
Per la cellulosa in polvere [E 460(ii)] la Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 16 gennaio 2018 sulla nuova valutazione delle cellulose, nel quale è stato affermato che non è necessario fissare una DGA numerica e che gli usi e livelli d’uso comunicati per le cellulose non modificate e modificate non pongono problemi di sicurezza.
Per il gluconodeltalattone (E 575) viene richiamata la valutazione del 1990 del comitato scientifico dell’alimentazione umana, che aveva stabilito una DGA "non specificata". La Commissione ritiene che tale conclusione conservi validità, non essendo emersi nuovi elementi sostanziali tali da modificarla. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione afferma che l’uso dei due additivi nei prodotti indicati non può avere un effetto sulla salute umana e che, pertanto, non è necessario chiedere il parere dell’EFSA per questo aggiornamento.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto stabilito nell’allegato al regolamento.
Nel dettaglio, nella parte E dell’allegato II, per la categoria alimentare 01.7.6 "Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)":
- la voce relativa a E 460(ii) è sostituita con l’indicazione "Cellulosa in polvere" a quantum satis, con autorizzazione per i soli prodotti non stagionati e per i prodotti stagionati grattugiati e affettati, nonché per i prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare;
- la voce relativa a E 575 è sostituita con l’indicazione "Gluconodeltalattone" a quantum satis, con autorizzazione per i soli prodotti stagionati e per i prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari
Viene modificato l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le relative condizioni d’uso, in conformità alla procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Autorizzazione specifica per la cellulosa in polvere (E 460(ii))
Per la categoria alimentare 01.7.6, la voce relativa alla cellulosa in polvere è sostituita prevedendo l’uso di E 460(ii) a quantum satis nei soli prodotti non stagionati e nei prodotti stagionati grattugiati e affettati, nonché nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare.
Autorizzazione specifica per il gluconodeltalattone (E 575)
Per la categoria alimentare 01.7.6, la voce relativa al gluconodeltalattone è sostituita prevedendo l’uso di E 575 a quantum satis nei soli prodotti stagionati e nei prodotti caseari a pasta molle non stagionati da spalmare.
Motivazione scientifica e valutazione del rischio
La Commissione richiama il parere EFSA del 16 gennaio 2018 sulla cellulosa in polvere, che ha concluso per l’assenza di necessità di una DGA numerica e per la sicurezza degli usi e livelli comunicati. Per il gluconodeltalattone richiama la valutazione del 1990 del comitato scientifico dell’alimentazione umana, che ha stabilito una DGA "non specificata", ritenuta ancora valida.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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