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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2609

Regolamento (UE) 2024/2609 della Commissione, del 7 ottobre 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di napropamide, piridaben e tebufenpirad in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R2609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ridefinendo gli LMR per napropamide, piridaben e tebufenpirad su numerosi prodotti vegetali e di origine animale. Le modifiche derivano dal riesame EFSA dei dati confermativi: in alcuni casi gli LMR sono mantenuti, in altri ridotti al limite di determinazione, e in altri ancora abbassati sulla base di nuove prove o di pratiche agricole alternative. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 aprile 2025, con eccezione delle uve da tavola trattate con tebufenpirad.

Modifica degli LMR di napropamide, piridaben e tebufenpirad nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per diversi prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di napropamide, piridaben e tebufenpirad nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Disciplina sia il mantenimento sia la riduzione degli LMR, compresi i limiti di determinazione (LD) specifici per prodotto, e la soppressione delle note a piè di pagina relative alla presentazione di dati supplementari. Sono esclusi dall’applicazione transitoria i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 28 aprile 2025, salvo il tebufenpirad in o su uve da tavola.

Modifica dei livelli massimi di residui di napropamide, piridaben e tebufenpirad

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II per una serie di prodotti alimentari e mangimi nei quali sono presenti residui delle sostanze napropamide, piridaben e tebufenpirad. L’intervento si fonda sul riesame dei LMR effettuato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulle valutazioni EFSA sui dati confermativi presentati dagli operatori.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, per varie combinazioni sostanza/prodotto, erano state segnalate lacune informative: in alcuni casi esse sono state colmate, in altri no. La Commissione ha quindi distinto tra ipotesi di mantenimento degli LMR vigenti, riduzione al limite di determinazione analitica e fissazione di nuovi livelli più bassi o conformi a pratiche agricole alternative, mantenendo l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei consumatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i LMR di napropamide, piridaben e tebufenpirad nei o sui prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, sia di origine vegetale sia animale. Le modifiche hanno effetto diretto in tutti gli Stati membri; la disciplina transitoria consente, in linea generale, di continuare ad applicare la versione previgente ai prodotti già immessi sul mercato dell’Unione prima del 28 aprile 2025, salvo il tebufenpirad in o su uve da tavola.

Napropamide

Per la napropamide, il regolamento conferma gli LMR vigenti per agrumi, fragole e frutti di piante arbustive, sopprimendo le note a piè di pagina che subordinavano tali valori alla presentazione di ulteriori dati. Diversamente, per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia, rosa canina e bacche di sambuco, gli LMR sono portati al limite di determinazione specifico per prodotto, poiché non sono stati forniti dati sul metabolismo delle colture.

Per erbe fresche e fiori commestibili, in assenza di dati sulle sperimentazioni sui residui, gli LMR sono anch’essi fissati all’LD. Per infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe, radici e altre parti della pianta, nonché per spezie da frutta, l’Autorità ha ritenuto possibile mantenere gli LMR all’LD, nonostante la mancanza di dati sui metodi di analisi per matrici difficili da analizzare.

Piridaben

Per il piridaben, il regolamento riduce gli LMR per l’intero gruppo delle pomacee, sulla base di nuovi dati relativi a pere e mele che hanno consentito all’EFSA di proporre un livello più basso. Per albicocche, pesche e fagioli con baccello, invece, la mancanza di dati sulle sperimentazioni sui residui comporta la fissazione degli LMR al limite di determinazione.

Un intervento specifico riguarda i prodotti di origine animale: per bovini, ovini, caprini ed equidi, nonché per il latte di tali animali, le lacune informative risultano colmate in misura sufficiente. Il regolamento mantiene quindi gli LMR vigenti per il latte all’LD e riduce il limite analitico per muscolo, grasso, fegato e rene dei suddetti animali da 0,05 mg/kg a 0,01 mg/kg, valorizzando un metodo analitico più sensibile.

Tebufenpirad

Per il tebufenpirad, gli LMR sono abbassati per albicocche e pesche, mentre sono mantenuti per more di rovo e more selvatiche. Per fagioli con baccello e luppolo, in mancanza rispettivamente di dati sulle sperimentazioni sui residui e sui metodi di analisi, gli LMR sono fissati al limite di determinazione.

Per i prodotti di origine animale, ad eccezione di miele e altri prodotti dell’apicoltura, gli LMR vigenti sono mantenuti, poiché la documentazione richiesta è stata considerata sufficiente. Per miele e altri prodotti dell’apicoltura, invece, l’LMR resta all’LD. Infine, per le uve da tavola il regolamento abbassa l’LMR perché quello precedente non consentiva di escludere il superamento della dose acuta di riferimento; il nuovo livello è motivato dal ricorso a pratiche agricole alternative meno critiche.

Consultazioni e basi tecniche

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno ritenuto tecnicamente possibile fissare alcuni limiti di determinazione più bassi. Inoltre, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate nel processo decisionale.

Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore

L’articolo 2 contiene una regola transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi nella versione precedente ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 28 aprile 2025, salvo il tebufenpirad in o su uve da tavola. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 28 aprile 2025. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Le colonne relative a napropamide, piridaben e tebufenpirad sono sostituite con nuovi valori di LMR per i prodotti indicati, inclusi diversi casi di fissazione al limite di determinazione analitica (LD) e di soppressione delle note a piè di pagina sui dati mancanti.

Napropamide: mantenimenti e abbassamenti degli LMR

Per agrumi, fragole e frutti di piante arbustive gli LMR vigenti sono mantenuti e vengono eliminate le note a piè di pagina, poiché la lacuna relativa alla stabilità all’immagazzinamento è stata colmata. Per mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes, uva spina/grossularia, rosa canina e bacche di sambuco gli LMR sono abbassati al LD specifico per prodotto, in assenza di dati sul metabolismo delle colture. Per erbe fresche e fiori commestibili gli LMR sono fissati al LD per mancanza di dati sulle sperimentazioni sui residui. Per infusioni di erbe e spezie da frutta gli LMR restano all’LD, pur permanendo una lacuna sui metodi di analisi, e vengono eliminate le relative note.

Piridaben: revisione per pomacee, drupacee, ortaggi e prodotti animali

Per pomacee (mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone e altre) gli LMR sono fissati al livello proposto dall’Autorità, più basso del precedente, sulla base di nuovi dati sui residui. Per albicocche, pesche e fagioli con baccello gli LMR sono ridotti al LD per assenza dei dati richiesti sulle sperimentazioni sui residui. Per prodotti di origine animale (bovini, ovini, caprini, equidi, latte) gli LMR sono mantenuti o fissati al LD; per muscolo, grasso, fegato e rene di tali animali il LD è ridotto da 0,05 mg/kg a 0,01 mg/kg grazie a un metodo analitico più sensibile, mentre per il latte gli LMR restano all’LD.

Tebufenpirad: rimodulazione degli LMR in ortofrutta e prodotti animali

Per albicocche e pesche gli LMR sono abbassati secondo la proposta EFSA; per more di rovo e more selvatiche sono mantenuti. Per fagioli con baccello e luppolo gli LMR sono fissati al LD per mancanza di dati sulle sperimentazioni sui residui e sui metodi analitici. Per i prodotti di origine animale, escluso miele e altri prodotti dell’apicoltura, gli LMR vigenti sono mantenuti; per miele e altri prodotti dell’apicoltura l’LMR resta all’LD. Per le uve da tavola l’LMR è abbassato poiché con il valore vigente non poteva escludersi il superamento della dose acuta di riferimento.

Base scientifica, consultazioni e adeguamento dei limiti di determinazione

La Commissione ha agito sulla base delle conclusioni EFSA relative al riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno confermato la possibilità tecnica di fissare alcuni LD più bassi. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.

Regime transitorio e applicazione differita

L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 28 aprile 2025, con la sola eccezione del tebufenpirad in o su uve da tavola. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimilibera circolazione delle merci

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