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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2677

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2677 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R2677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi di importazione dell’Unione per reagire a un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, nello Stato dell’Idaho. In particolare, sospende l’ingresso nell’UE di determinate partite provenienti dalla zona soggetta a restrizioni individuata dall’autorità veterinaria statunitense. La modifica è attuata mediante l’inserimento della nuova zona US-2.680 negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli elenchi UE di paesi terzi/zona autorizzati per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitando una zona dell’Idaho (Stati Uniti) per un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dagli Stati Uniti, con particolare riferimento alla zona soggetta a restrizioni istituita nello Stato dell’Idaho a seguito di un focolaio di HPAI confermato il 27 settembre 2024. La misura incide sugli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, allegati V e XIV, e quindi sulle condizioni di ammissibilità all’importazione nell’UE delle partite interessate. L’effetto è immediato dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Non riguarda gli altri paesi terzi o le altre zone degli Stati Uniti non colpite dalla restrizione introdotta.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2677 aggiorna con urgenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato dell’Idaho, confermato il 27 settembre 2024. La Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti dalla zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie statunitensi, al fine di proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel sistema della normativa unionale in materia di sanità animale fondato sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692. Tali atti stabiliscono, rispettivamente, il quadro generale della sanità animale e le prescrizioni che devono essere soddisfatte dalle partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per poter entrare nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati, tra cui quelli rilevanti per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda due allegati specifici del regolamento (UE) 2021/404:

  • l’allegato V, relativo all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • l’allegato XIV, relativo all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

La modifica consiste nell’inserimento della nuova zona US-2.680, riferita allo Stato dell’Idaho, Lincoln County, come zona soggetta a restrizioni di raggio pari a 10 km, con coordinate di riferimento precise. La misura colpisce quindi l’ammissibilità all’esportazione verso l’UE delle partite provenienti da tale area, mentre non risulta dalla norma un’estensione generalizzata all’intero territorio degli Stati Uniti.

Ragioni sanitarie della misura

Secondo i considerando, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa del focolaio di HPAI e hanno comunicato le misure adottate, tra cui:

  • istituzione di una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km;
  • politica di abbattimento totale per contenere il contagio;
  • trasmissione di informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure di prevenzione della diffusione ulteriore.

La Commissione, valutate tali informazioni, conclude che la zona interessata non offra sufficienti garanzie per l’ingresso nell’Unione delle partite contemplate, rendendo necessaria la sospensione dell’autorizzazione per la zona US-2.680.

Contenuto della modifica agli allegati

Nel dettaglio:

  • nell’allegato V, parte 1, sezione B, alla voce Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.679 è inserita la nuova riga US-2.680;
  • nell’allegato V, parte 2, è aggiunta la descrizione della zona US-2.680 come area dello Stato dell’Idaho, Lincoln County, con raggio circolare di 10 km;
  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.679 sono aggiunte le righe relative alla zona US-2.680.

Le annotazioni riportate negli allegati richiamano, per la zona US-2.680, la data 27.9.2024 e le categorie di prodotti/animali interessate, così da allineare gli elenchi autorizzati alla situazione epidemiologica accertata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente in ragione dell’evoluzione dell’epizoozia negli Stati Uniti. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente gli operatori e le autorità competenti nei controlli all’importazione.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento interviene in attuazione del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è proteggere lo stato sanitario dell’Unione mediante l’aggiornamento degli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso per prodotti avicoli interessati da un focolaio di HPAI negli Stati Uniti.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Tali allegati contengono gli elenchi delle aree da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuova zona restritta negli Stati Uniti: US-2.680

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nella parte 2, viene inserita la zona US-2.680 relativa allo Stato dell’Idaho, Lincoln County, descritta come area circolare di raggio 10 km con punto di riferimento nord alle coordinate GPS 114.1910665°W 43.2283500°N. Per questa zona è quindi sospeso l’ingresso nell’Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché delle carni fresche di pollame e selvaggina da penna interessate dall’elenco aggiornato.

Aggiornamento dell’allegato XIV per le carni fresche

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce Stati Uniti sono aggiunte le righe relative alla zona US-2.680, con conseguente esclusione di tale zona dagli elenchi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Prescrizioni per l’ingresso di pollame e materiale germinale

Nell’allegato V la nuova zona US-2.680 è associata alle categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20, con indicazione della data 27.9.2024. Ciò riflette l’aggiornamento delle condizioni di ammissibilità per le partite provenienti da tale zona a seguito del focolaio HPAI.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con efficacia urgente motivata dall’evoluzione epidemiologica negli Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricontrolli veterinarimercato internosicurezza alimentare

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