Regolamento (UE) 2024/2612
Regolamento (UE) 2024/2612 della Commissione, del 7 ottobre 2024, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chitosano, clopiralid, difenoconazolo, residui di distillazione dei grassi, flonicamid, proteine idrolizzate e Lavandulyl senecioato in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i valori di residui massimi consentiti per alcune sostanze attive e inserisce in allegato IV sostanze per le quali non è necessario fissare un LMR. Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, dalle valutazioni degli Stati membri e dai pareri scientifici dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. Il testo interviene in particolare su flonicamid, clopiralid e difenoconazolo, con aggiornamenti puntuali per numerose matrici alimentari di origine vegetale e animale.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di chitosano, clopiralid, difenoconazolo, residui di distillazione dei grassi, flonicamid, proteine idrolizzate e Lavandulyl senecioato in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su specifiche categorie di prodotti elencate negli allegati II e III, nonché sull’elenco delle sostanze per le quali non sono necessari LMR nell’allegato IV. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare, i produttori e importatori di prodotti vegetali e animali, e le autorità competenti degli Stati membri. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; per le sostanze inserite in allegato IV si applica l’esenzione dai LMR per le condizioni d’uso considerate non rischiose.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui di chitosano, clopiralid, difenoconazolo, residui di distillazione dei grassi, flonicamid, proteine idrolizzate e Lavandulyl senecioato
Il regolamento interviene sul sistema unionale dei limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 sulla base di domande degli operatori, valutazioni degli Stati membri e pareri dell’EFSA, con l’obiettivo di adeguare i LMR alle più recenti evidenze scientifiche e alle autorizzazioni delle sostanze nel quadro della normativa fitosanitaria.
Ambito e contesto procedurale
Le modifiche si innestano sulla procedura prevista dagli articoli 6, 8, 9 e 14 del regolamento (CE) n. 396/2005. Le domande riguardano in particolare:
- clopiralid nel miele e in altri prodotti dell’apicoltura;
- difenoconazolo in segale e frumento;
- flonicamid in patate, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, fagioli senza baccello, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro.
Gli Stati membri interessati hanno esaminato le domande e trasmesso le relazioni di valutazione alla Commissione, che le ha poi sottoposte all’EFSA insieme ai fascicoli pertinenti.
Valutazione scientifica e criteri di accettabilità
L’EFSA ha valutato i profili di rischio per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali, formulando pareri motivati sugli LMR proposti. Per il difenoconazolo in frumento e segale, l’Autorità ha rilevato la necessità di ulteriori elementi sul metabolismo/isomerizzazione dei quattro stereoisomeri e sull’impatto sulla tossicità; nonostante ciò, ha confermato che frumento e segale incidono solo marginalmente sull’esposizione cronica complessiva e che non sono previsti superamenti anche ipotizzando un cambiamento del rapporto tra isomeri. Per tale motivo viene fissato il nuovo LMR a 0,1 mg/kg.
Per le altre modifiche relative a clopiralid, difenoconazolo e flonicamid, l’EFSA ha concluso che tutte le prescrizioni in materia di dati risultano rispettate e che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, le modifiche sono compatibili con la sicurezza alimentare. L’esposizione lungo l’intero arco della vita e l’esposizione acuta non indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Modifiche agli LMR del flonicamid
L’allegato II è sostituito limitatamente alla colonna del flonicamid. Il regolamento introduce o modifica numerosi LMR per frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, prodotti di origine animale, tè, caffè, spezie, luppolo e altri prodotti.
Tra i profili più rilevanti figurano:
- limiti specifici per diverse categorie di frutta e ortaggi, con valori differenziati per gruppi e sottogruppi;
- limiti per prodotti di origine animale, inclusi muscolo, grasso, fegato, rene, latte, uova e miele;
- un LMR di 3 mg/kg per il luppolo;
- limiti specifici per cereali come orzo, avena, segale e frumento;
- definizione del residuo distinta per il codice 1000000, eccetto 1040000.
Il regolamento conferma inoltre che, per alcune combinazioni prodotto/sostanza, il valore riportato corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con la nota a piè di pagina pertinente.
Modifiche agli LMR del clopiralid e del difenoconazolo
L’allegato III, parte A, è riscritto per le colonne relative a clopiralid e difenoconazolo. Il testo disciplina una vasta gamma di matrici, tra cui:
- agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e altra frutta;
- ortaggi a radice, a bulbo, a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, ortaggi a stelo;
- semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, spezie e piante da zucchero;
- prodotti di origine animale terrestri, tra cui carne, frattaglie, latte, uova e miele.
Per il difenoconazolo spiccano alcuni valori elevati o specifici per categorie particolari, ad esempio:
- 3 mg/kg per l’uva nel gruppo delle bacche e piccola frutta;
- 4 mg/kg per alcuni mirtilli giganti americani;
- 9 mg/kg per cipolline/cipolle verdi e cipollette;
- 7 mg/kg per alcuni ortaggi a foglia e per cardi e sedani;
- 0,1 mg/kg per varie categorie residuali e per il nuovo valore di frumento e segale fissato a 0,1 mg/kg nel segmento motivazionale del regolamento.
Per il clopiralid sono aggiornati i livelli in numerosi prodotti vegetali e animali, con valori generalmente differenziati tra comparti e sottogruppi. Il regolamento recepisce la valutazione di accettabilità dell’EFSA e i fattori di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Inserimento in allegato IV di sostanze per le quali non servono LMR
Il regolamento aggiunge all’allegato IV quattro sostanze: chitosano, proteine idrolizzate, residui di distillazione dei grassi e Lavandulyl senecioato. La ratio è che, in base alle condizioni d’uso e alle autorizzazioni fitosanitarie richiamate nei considerando, tali sostanze non dovrebbero determinare residui in alimenti o mangimi tali da comportare rischi per i consumatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie specifiche nel testo fornito.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. In allegato II viene sostituita la colonna relativa al flonicamid; in allegato III, parte A, sono sostituite le colonne relative a clopiralid e difenoconazolo; in allegato IV sono aggiunte le voci chitosano, proteine idrolizzate, residui di distillazione dei grassi e Lavandulyl senecioato.
Flonicamid: revisione dei limiti massimi di residui
Per il flonicamid viene aggiornata la tabella degli LMR in allegato II, con valori differenziati per numerose categorie di prodotti vegetali e animali. La definizione del residuo è indicata come somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid, con nota specifica per il codice 1000000, eccetto 1040000, dove la definizione del residuo è invece somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid.
Clopiralid e difenoconazolo: nuovi LMR in allegato III
Per il clopiralid e il difenoconazolo sono aggiornati i limiti in molte colture, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie e prodotti di origine animale. Per il difenoconazolo, il regolamento stabilisce 0,1 mg/kg per frumento e segale, in ragione delle valutazioni sul metabolismo/isomerizzazione e dell’assenza di superamenti attesi dell’esposizione complessiva.
Inserimento di sostanze senza LMR specifico in allegato IV
Chitosano, proteine idrolizzate, residui di distillazione dei grassi e Lavandulyl senecioato sono inseriti nell’allegato IV, con conseguente esclusione dalla necessità di fissare LMR specifici. Il regolamento motiva tale scelta con il fatto che le condizioni d’uso non dovrebbero determinare residui in alimenti o mangimi tali da comportare rischi per i consumatori.
Base scientifica e valutazione del rischio
Le modifiche discendono da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, valutate dagli Stati membri competenti e poi trasmesse alla Commissione e all’EFSA. L’Autorità ha esaminato i profili di rischio per i consumatori e, se del caso, per gli animali, concludendo che le modifiche sono accettabili e che né l’esposizione cronica né quella acuta indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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