Cassazione Penale, Ordinanza n. 33345/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la loro responsabilità penale per il delitto di furto aggravato e, sulla base dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la pena irrogata dal Tribunale. I ricorrenti hanno censurato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi oggetto di rinuncia, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che si traducano nell'illegalità della sanzione perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla preclusione, conseguente al concordato in appello, delle censure relative all'illogicità o contraddittorietà della motivazione e, più in generale, ai vizi della pena non comportanti illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione solo per questioni relative alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia al contenuto dell'accordo.
art. 129 c.p.p.
condizioni di proscioglimento
Nel giudizio conseguente al concordato in appello non è deducibile come motivo di ricorso la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero o il contenuto della pronuncia quando difforme dall'accordo.
- Nel concordato in appello sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel concordato in appello non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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