Cassazione Penale, Sentenza n. 3073/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì (15/10/2015) con cui Fabbri era stato condannato per il reato previsto dall'art. 610 cod. pen. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo: violazione di legge (artt. 581 e 591 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.), sostenendo che l'atto di impugnazione non era generico poiché aveva contestato la ricostruzione dei fatti, la qualificazione giuridica e la motivazione relativa alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse effettivamente generico e non avesse dato specifico e serio confronto con il compendio probatorio affermato in primo grado (plurime fonti dichiarative che attestavano l'avvenuto sorpasso e l'arresto del veicolo su carreggiata ristretta, con conseguente impedimento alla persona offesa). Anche le censure relative alla provocazione e alle attenuanti generiche sono state ritenute prive di specificità e basate su argomentazioni apodittiche. Per tale ragione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato; utilizzata nella motivazione per indicare il titolo di reato contestato in primo grado
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di riferimento invocato dal ricorrente per censurare la decisione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che l'appello non rispettasse i requisiti di specificità richiesti per il concreto confronto con le risultanze di causa
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero apodittiche e non avessero affrontato i punti decisivi emergenti dal giudizio di primo grado
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata come base di scrutinio per la cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo denunciato e lo ha ritenuto inammissibile per genericità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali del ricorso in cassazione; il ricorso era stato presentato nei limiti di tale disposizione ma non ha superato il vaglio di ammissibilità per carenza di specificità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Un appello va motivato in modo specifico e concreto: non è sufficiente reiterare affermazioni apodittiche o generiche rispetto alla ricostruzione dei fatti accertata in primo grado
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su plurime fonti dichiarative e un compendio probatorio articolato, il gravame deve confrontarsi puntualmente con tali risultanze per essere ammissibile
- Le censure sulle circostanze attenuanti o su presunte provocazioni richiedono argomentazioni e, se possibile, elementi probatori specifici; deduzioni generiche sono inidonee
- Il rischio di dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se le questioni sono limitate e di natura chiaramente definita, la Corte può adottare una motivazione in forma semplificata
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