Cassazione Penale, Sentenza n. 45570/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia del 14/12/2020 che aveva ridotto la pena per il reato di cui all'art. 648 c.p. riclassificandolo nell'ipotesi lieve e aveva dichiarato la prescrizione per altri reati contestati (capi A, B, C e D, quest'ultimo fino al 14/12/2010). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze e per il calcolo della pena dopo la riqualificazione nell'ipotesi lieve; 2) violazione di legge per la mancata applicazione della riduzione conseguente al rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (decesso del ricorrente avvenuto il 13/04/2021, dopo la proposizione del ricorso). È richiamata la giurisprudenza sul principio che la morte dell'imputato estingue il rapporto processuale e preclude pronunce di proscioglimento nel merito. Inoltre sono stati riconosciuti e liquidati, a titolo di onorari per il gratuito patrocinio relativi alla fase di legittimità, €2.394,00 all'avv. Michela Borra, con indicazione che il giudice del merito competente provvederà alla liquidazione ai sensi dell'art. 82, comma 2, del T.U. spese di giustizia; la liquidazione è limitata alle voci di esame e studio e predisposizione degli atti introduttivi, essendo venuto meno il rapporto professionale per il decesso.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione; la sentenza di merito aveva riqualificato il fatto nella fattispecie lieve e ridotto la pena, su cui il ricorrente aveva impugnato il calcolo e l'applicazione delle circostanze
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato estingue il reato e il rapporto processuale, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e escludendo ogni pronuncia sul merito
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in riferimento al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale che disciplina le modalità processuali in pandemia
art. 82, comma 2, T.U. spese di giustizia
Norma invocata per indicare quale giudice del merito debba procedere alla liquidazione degli onorari riconosciuti per la fase di legittimità e per stabilire l'ammontare a carico dell'Erario
Massime di principio
- La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione di un ricorso estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: il giudice di legittimità dichiara l'estinzione e non decide sul merito delle questioni sostanziali.
- Quando il rapporto professionale con l'imputato cessa per morte, il difensore ha diritto al compenso per l'attività già svolta nella fase in cui il mandato era in vigore; la liquidazione può essere limitata alle voci effettivamente maturate (esame e studio, predisposizione atti introduttivi).
- Se il ricorso è già stato depositato prima del decesso, il procedimento di cassazione non può proseguire con decisioni di merito: si provvede all'annullamento per estinzione del reato in base all'art. 129 c.p.p.
- Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (es. calcolo della pena, applicazione delle circostanze, effetti del rito abbreviato) restano non definite quando la causa si estingue per morte; per ottenere una pronuncia nel merito occorre che il procedimento non sia estinto.
- È opportuno che, in caso di decesso dell'imputato dopo il deposito di un ricorso, la difesa notifichi tempestivamente il certificato di morte per consentire al giudice di legittimità di dichiarare l'estinzione e adottare le conseguenti misure procedimentali e patrimoniali.
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