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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9625/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per essersi, in qualità di dipendente della Getsennani s.r.l., impossessato di denaro e merce per un valore di circa 10.000 euro. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione delle immagini di videosorveglianza e per l'insufficienza del restante compendio probatorio; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei cosiddetti 'cugini' (Pina e Antonio Carbone) per mancanza dell'avvertimento ex art. 199 c.p.p.; 3) inattendibilità o incoerenza delle dichiarazioni di altri testi (Antonio Viscomi) e valutazione errata della credibilità di un teste favorevole (Gennaro Madia); 4) illegittima esclusione dei testi indicati dalla difesa; 5) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: molte doglianze erano mera riproposizione delle stesse censure già svolte in precedenti gradi di giudizio e, quindi, non consentite in cassazione; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che i 'cugini' non rientrano tra i soggetti destinatari dell'avvertimento di cui all'art. 199 c.p.p.; le valutazioni sulla attendibilità dei testi costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se non per profili di illegittimità che qui non emergono; la convergenza del compendio probatorio è stata ritenuta corroborata da documentazione (inventario del 7/12/2016) e la ricostruzione alternativa della difesa è stata ritenuta congetturale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte conferma l'impianto accusatorio nei limiti propri dell'esame di legittimità, non sindacando la valutazione di merito ma la corretta applicazione della norma penale

  • art. 199 cod. proc. pen.

    avvertimento al teste in caso di imputazione a terzi? (norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni senza avvertimento in talune ipotesi)

    La Corte territoriale ha ritenuto che il dovere di avvertimento non ricorreva rispetto ai 'cugini' del ricorrente; pertanto le loro dichiarazioni non erano inutilizzabili per tale causa

  • art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

    inammissibilità per novità introdotte in Cassazione

    La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi proposti per la prima volta in Cassazione in violazione della catena devolutiva, confermando la regola che impedisce di sollevare questioni inammissibili per novità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    effetti dell'inammissibilità del ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può infliggere una sanzione pecuniaria (qui 3.000 euro alla Cassa delle ammende)

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020

    celebrato con contraddittorio scritto

    Procedura svolta con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale citata; richiamata per spiegare la forma del procedimento in Cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: vanno dedotte violazioni di legge o questioni di diritto, non una nuova tara della credibilità dei testimoni.
  • Le censure basate su presunte esclusioni o valorizzazioni probatorie già discusse nei precedenti gradi sono in genere inammissibili per reiterazione; le questioni nuove devono essere tempestivamente sollevate nei gradi inferiori.
  • L'obbligo di avvertimento ex art. 199 c.p.p. ha un ambito definito: non tutte le relazioni di parentela comportano automaticamente l'applicazione dell'avvertimento; occorre verificare se il legislatore ha voluto tutelare una specifica autodifesa o conflitto di interesse.
  • La rimozione di singole prove (es. filmati acquisiti senza autorizzazione) non determina automaticamente l'assoluta inefficacia dell'intero impianto accusatorio se il restante compendio probatorio è convergente e documentato.
  • Per contestare in modo efficace una condanna occorre indicare specifici profili di illegittimità (violazione di norme procedurali, vizi motivazionali sulla legge applicata, carenze istruttorie rilevanti ai fini della prova) e non limitarsi a prospettare ricostruzioni alternative congetturali.
  • La presentazione tardiva di testimoni o la loro esclusione deve essere impugnata nei termini e nei modi previsti; introdurre tali doglianze per la prima volta in Cassazione espone all'inammissibilità per frattura della catena devolutiva.
  • La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile è una conseguenza da considerare; valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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