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Sentenza

Sentenza n. 9242/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento notificato il 9.12.2024 con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha disposto il diniego del visto d’ingresso per lavoro autonomo, presentato dai ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\2\2026 : dei provvedimenti di diniego dei visti in data 28.08.2025, allo stato non conosciuti dai ricorrenti e citati genericamente e per la prima volta nella nota del Consolato Generale Prot. N. 2080 – P del 22.10.2025, depositata il 02.02.2026 e della predetta nota del Consolato Generale Prot. N. 2080 – P del 22.10.2025;

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare del visto d’ingresso per lavoro autonomo e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del 28 agosto 2025 e la relativa nota istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, cittadini turchi e unici soci di una società italiana operante nel commercio di calzature, abbigliamento, accessori e prodotti ottici, hanno impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro autonomo, sostenendo che la gestione della società richiedesse la loro presenza in Italia. Hanno dedotto, in primo luogo, la mancata comunicazione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. In secondo luogo, hanno lamentato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione della disciplina sui requisiti per il rilascio del visto, contestando la valutazione consolare sul rischio migratorio e sulla genuinità dello scopo dichiarato. Dopo una prima ordinanza cautelare con cui il TAR aveva disposto il riesame per l’omesso preavviso di diniego, l’amministrazione ha riconvocato i richiedenti, svolto una nuova intervista, acquisito ulteriore documentazione e adottato un nuovo diniego il 28 agosto 2025. Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, insieme alla relativa documentazione istruttoria. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il nuovo diniego eludesse l’ordine giudiziale di riesame e reiterato le censure relative al contraddittorio procedimentale e alla sussistenza dei requisiti per il visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il diniego originario era stato integralmente superato dal nuovo diniego del 28 agosto 2025, impugnato con motivi aggiunti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla caducazione dell’atto originario. I motivi aggiunti sono stati ritenuti ammissibili, poiché non risultava provata la notificazione del nuovo provvedimento né il dedotto rifiuto della notifica e i ricorrenti ne avevano acquisito conoscenza attraverso i depositi dell’amministrazione. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il nuovo provvedimento non ha eluso l’ordine di riesame, poiché l’amministrazione aveva rinnovato l’istruttoria mediante nuova convocazione, intervista consolare e acquisizione di documentazione. Non sussisteva inoltre la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: nelle more era entrato in vigore l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, che, mediante l’inserimento del comma 7-bis nell’art. 4 T.U.I., aveva esonerato l’amministrazione degli affari esteri dalla comunicazione del preavviso di diniego nei procedimenti per il rilascio dei visti d’ingresso, con applicazione ai provvedimenti emessi dal febbraio 2025. Il diniego dell’agosto 2025, quale nuova estrinsecazione del potere amministrativo, non era quindi soggetto a tale formalità. Il Collegio ha inoltre rilevato che il contraddittorio sostanziale era stato comunque assicurato attraverso le interviste consolari e le integrazioni documentali prodotte anche nel giudizio cautelare. Quanto alla valutazione dello scopo del soggiorno e del rischio migratorio, il TAR ha riconosciuto all’autorità consolare un’ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche, travisamento manifesto o illogicità evidente. Nel caso concreto, la valutazione era sorretta da plurimi elementi oggettivi: mancata conoscenza dell’italiano e dell’inglese, coincidenza tra la compagine societaria e i richiedenti, assenza di dipendenti, società formalmente attiva ma sostanzialmente dormiente e riattivata con risultati economici modesti, sede operativa coincidente con un’abitazione civile presa in locazione per un periodo limitato e destinata anche al figlio dei richiedenti, nonché coincidenza temporale tra la richiesta dei visti e la frequenza del corso di studi del figlio a Milano. Tali circostanze, valutate singolarmente e nel loro complesso, costituivano indici non manifestamente illogici di possibile utilizzo del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della peculiarità della controversia e del comportamento processuale dell’amministrazione, che aveva reso necessarie misure attuative dell’ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR ha escluso la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di diniego rispetto al nuovo provvedimento, in quanto la successiva disciplina speciale sui visti d’ingresso ha esonerato l’amministrazione degli affari esteri da tale formalità.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, introdotta dal d.l. 145/2024, esonera l’amministrazione degli affari esteri dalla comunicazione del preavviso di diniego nei procedimenti relativi al rilascio dei visti d’ingresso; secondo il TAR, essa si applica ai provvedimenti emessi dal febbraio 2025.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (...), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (...)

    La norma attribuisce all’amministrazione il potere di verificare che lo scopo e le condizioni del soggiorno dichiarati siano effettivi e adeguatamente documentati.

  • art. 4 d.m. n. 850/2011

    Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 (...) è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

    La disposizione valorizza la competenza della rappresentanza diplomatica o consolare nella valutazione del rischio migratorio, dello scopo del viaggio, della condizione socioeconomica e degli elementi emersi dal colloquio con il richiedente.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è stata considerata dal TAR per individuare l’oggetto delle doglianze proposte con motivi aggiunti, estese sia alla relazione istruttoria sia al sottostante diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e delle altre persone menzionate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego originario di un visto d’ingresso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, sia adottato un nuovo diniego che lo sostituisca integralmente e quest’ultimo sia ritualmente impugnato con motivi aggiunti.
  • L’ordine giudiziale di riesame è rispettato quando l’amministrazione, a fronte dell’accertata omissione di una formalità istruttorio-procedimentale, rinnova l’istruttoria, riconvoca gli interessati, svolge una nuova intervista e adotta una nuova decisione sulla base degli elementi acquisiti; non è invece necessario che il riesame conduca a un esito favorevole.
  • La disciplina speciale sopravvenuta che esonera l’amministrazione degli affari esteri dalla comunicazione del preavviso di diniego nei procedimenti per il rilascio dei visti d’ingresso si applica ai nuovi provvedimenti adottati nel suo periodo di vigenza, anche quando questi siano adottati a seguito di un ordine giudiziale di riesame relativo a un precedente diniego.
  • La valutazione consolare sull’effettività dello scopo dichiarato del soggiorno e sul rischio migratorio è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di dati manifestamente travisati, macroscopiche abnormità logiche o evidente illogicità.
  • La valutazione del rischio migratorio può fondarsi sulla considerazione complessiva di una pluralità di indici oggettivi, tra cui la coerenza dell’attività societaria, la struttura e l’effettiva operatività dell’impresa, la disponibilità di personale, le condizioni dell’alloggio, la situazione familiare e la coincidenza temporale tra la richiesta del visto e altri eventi personali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella consolare in assenza di manifesta irragionevolezza.
  • La relazione dell’autorità consolare può essere utilizzata come documento istruttorio per verificare la legittimità del diniego quando le ragioni della decisione risultino già dall’atto e dall’incarto procedimentale, senza costituire motivazione postuma.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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