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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05254/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (donatario)

La controversia

I genitori avevano convenuto in giudizio il figlio chiedendo la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 c.c., di una donazione indiretta avente ad oggetto un immobile sito in L'Aquila. Sostenevano che il figlio avesse acquistato una quota dell'immobile con denaro da loro fornito e che analogamente fosse stata pagata con denaro dei genitori anche l'ulteriore quota acquistata dal figlio dalla sorella. Deducevano inoltre che, dal 2011, il figlio avesse tenuto comportamenti ingiuriosi e avversi, tali da integrare l'ingiuria grave richiesta per la revocazione; aggiungevano che egli, quale socio e amministratore di una società di famiglia, si sarebbe appropriato di € 135.000,00 della società, arrecando un pregiudizio economico anche a loro. In appello i ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere i presupposti della revocazione, avesse trascurato le richieste istruttorie e avesse mal valutato la vicenda del prelievo di somme, sostenendo che il comportamento del figlio fosse doloso e volto a danneggiarli. In cassazione deducevano violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la sentenza di merito fosse carente e avesse invertito o comunque mal governato l'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura di vizio motivazionale fosse inammissibile sia per l'improprio richiamo al previgente art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché operava il filtro di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., essendo la sentenza di appello conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto. Dall'altro lato, ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che i ricorrenti non denunciavano realmente una falsa applicazione delle regole sull'onere della prova, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La Corte ha poi rilevato che mancava comunque la puntuale allegazione dei fatti idonei a integrare l'ingiuria grave e che la vicenda economica era stata correttamente ricondotta a rapporti civilistici tra soci, senza prova del dolo specifico del donatario né di un grave pregiudizio patrimoniale per i donanti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese ed è stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    individua il presupposto sostanziale della revocazione della donazione per ingratitudine, richiedendo la ricorrenza dei fatti tipici previsti dalla norma, qui non adeguatamente dimostrati.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sussiste solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova, non quando si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    il riferimento al vecchio vizio motivazionale è improprio perché la norma, nella formulazione richiamata, non era più applicabile ratione temporis.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    preclude la deduzione del vizio motivazionale in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo operante l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La revocazione della donazione per ingratitudine richiede la specifica allegazione e prova dei fatti integranti l'ingiuria grave o le altre condotte tipiche previste dalla legge; non è sufficiente la mera esistenza di conflitti familiari o di aspri contrasti tra le parti.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito o alterato la regola sull'onere probatorio; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, mediante censure meramente assertive contro l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della revocazione per ingratitudine, un'operazione economica contestata deve risultare sorretta da dolo specifico e da un effettivo pregiudizio per il donante; se la vicenda è spiegabile come rapporto civilistico tra soci o come regolazione patrimoniale interna, difettano i presupposti della revocazione.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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