Sentenza n. 3735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima quater) n. 5326/2024 del 16 marzo 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l'opposizione del Ministero dell'interno e revocato il decreto ingiuntivo relativo al pagamento di compensi per lavoro straordinario e servizio notturno
Esito
La controversia
Il militare aveva ottenuto dal TAR Lazio un decreto ingiuntivo per € 88.059,36, oltre accessori, quale compenso per 143 missioni di scorta e protezione svolte tra il 2007 e il 2013. Il Ministero dell'interno aveva proposto opposizione deducendo il difetto di titolarità passiva, poiché il rapporto di impiego intercorreva con il Ministero della difesa, l'assenza dei presupposti per il decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito. Il TAR aveva accolto l'opposizione, ritenendo riferibile il rapporto di impiego al Ministero della difesa e non provato il diritto alla remunerazione dello straordinario, in particolare per mancata tempestiva richiesta dei riposi compensativi e per i limiti dello stanziamento di bilancio. L'appellante ha censurato entrambe le statuizioni, sostenendo che i fogli di viaggio indicavano le missioni come a carico del Ministero dell'interno, che i relativi capitoli erano allocati presso tale Ministero e che la prestazione, pacificamente eseguita e non contestata, dovesse presumersi onerosa senza necessità di una domanda formale di riposo compensativo. Il Ministero ha proposto appello incidentale condizionato, insistendo anche sulla prescrizione quinquennale, deducendo l'inidoneità della nota del 2014 a interrompere la prescrizione perché indirizzata al MEF e al Ministero della difesa, nonché l'inefficacia della successiva PEC del 2017 rispetto ai crediti già prescritti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in appello, rilevando che le missive erano già presenti nel fascicolo del giudizio monitorio di primo grado. Applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente l'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero e l'ha ritenuta fondata. Ha affermato che il compenso per lavoro straordinario dei dipendenti pubblici è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza mese per mese per le retribuzioni periodiche. La nota del 25 marzo 2014 non ha interrotto la prescrizione nei confronti del Ministero dell'interno, poiché era stata indirizzata al MEF e al Ministero della difesa. Sono quindi state dichiarate prescritte le pretese relative al periodo dal 2007 al 20 novembre 2012. La nota del 20 dicembre 2017, indirizzata anche al Ministero dell'interno, è stata invece ritenuta idonea a interrompere la prescrizione per il periodo successivo. Senza definire le ulteriori questioni relative alla legittimazione passiva, alla spettanza dei compensi, ai riposi compensativi e alla capienza degli stanziamenti, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio: il Ministero dovrà depositare entro 90 giorni una relazione, corredata dalla documentazione, con la quantificazione delle somme astrattamente dovute per il periodo non prescritto e l'indicazione della capienza o incapienza degli stanziamenti annuali, valutata con riferimento al momento di maturazione dei diritti. Il giudizio è stato rinviato all'udienza del 10 novembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 118 c.p.a.
Il testo richiama l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 118 c.p.a.
Disciplina il procedimento monitorio e l'opposizione davanti al giudice amministrativo.
artt. 633 ss. c.p.c.
Il testo richiama i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
Richiamati dal Ministero con riguardo ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. è applicabile anche alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, ivi compresi i diritti al compenso per lavoro straordinario.
Il diritto ai compensi retributivi periodici, compreso il lavoro straordinario, si prescrive in cinque anni; per le competenze periodiche il termine decorre mese per mese.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione processuale; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Il diritto al compenso per lavoro straordinario dei dipendenti pubblici è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Per le retribuzioni periodiche, il termine quinquennale di prescrizione decorre autonomamente e progressivamente per ciascuna mensilità maturata.
- Un atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione nei confronti del soggetto cui è indirizzato; la comunicazione rivolta ad altre amministrazioni non interrompe la prescrizione nei confronti dell'amministrazione successivamente convenuta per il pagamento.
- L'individuazione della prescrizione come questione di più agevole definizione consente al giudice di esaminarla prioritariamente, rinviando l'esame delle ulteriori questioni di rito e di merito e disponendo, ove necessario, approfondimenti istruttori sul credito residuo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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