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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00355/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non era consentita nel giudizio di legittimità contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., perché mascherava sotto la formula dell'erronea qualificazione giuridica una critica a errori valutativi non deducibili. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., ha applicato la pena concordata per i reati di minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi, unificati dalla continuazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come errore di diritto, in realtà mirava a contestare valutazioni di merito, e quindi non rientrava nei limitati casi di ricorribilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento. Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i casi di ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti dalla norma

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità

  • Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619

    richiamata per affermare che non sono deducibili in cassazione errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile ogni doglianza che, pur formalmente qualificata come violazione di legge, si traduca in una contestazione di merito o in una critica a valutazioni del giudice.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore emerge dal testo del provvedimento impugnato; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità una censura diretta a rimettere in discussione apprezzamenti valutativi.
  • Quando il ricorso si risolve in censure non consentite contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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