Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11118/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

La controversia

L’attrice aveva convenuto davanti al Giudice di Pace di Francavilla Fontana due coniugi e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi, chiedendo la restituzione di € 952,00 che riteneva illegittimamente trattenuti, versati e incassati dai coniugi tramite l’ente tesoriere, oltre agli interessi e ai danni ai sensi dell’art. 67, comma 2, c.p.c. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 191/2013, respinse l’eccezione di incompetenza territoriale e accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di € 952,00, oltre interessi legali e spese. I coniugi e la Ragioneria proposero separati appelli, poi riuniti. L’Amministrazione eccepì la nullità della citazione di primo grado per essere stata notificata direttamente alla Ragioneria, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, e contestò l’addebitabilità del danno. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 2110/2015 del 14 dicembre 2015, accolse l’eccezione di nullità della notificazione e rimise gli atti al primo giudice, compensando le spese. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 25 c.p.c. e 6, 7 e 9 del R.D. n. 1611/1933, sostenendo che l’appello dell’Amministrazione avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale di Lecce, sede dell’Avvocatura distrettuale competente, e censurando l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione; 2) omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello autonomo della Ragioneria, deducendo la violazione degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. e lamentando che l’Amministrazione, pur avendo conoscenza dell’appello dei coniugi, avesse proposto un’impugnazione separata; 3) violazione del D.P.R. n. 43/2008, sostenendo che la citazione notificata direttamente alla Ragioneria fosse valida.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, ha confermato che il foro erariale si applica all’appello in esame, ma ha ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza della ricorrente perché sollevata soltanto nelle note di replica e non nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In base all’art. 38 c.p.c., applicabile anche alla competenza del giudice dell’impugnazione, l’eccezione della parte va proposta nella comparsa di risposta e il rilievo d’ufficio va effettuato, in appello, non oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c.; tale regime vale anche per il foro erariale. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che l’appello autonomo fosse per ciò solo inammissibile: avrebbe potuto convertirsi in appello incidentale se depositato nel termine previsto per quest’ultimo, ma la ricorrente non aveva indicato i dati necessari per dimostrare la tardività del deposito. Sul terzo, ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale: la citazione contro un’amministrazione dello Stato deve essere notificata presso l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 144 c.p.c. e dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933; il D.P.R. n. 43/2008 invocato dalla ricorrente non contiene una deroga processuale a tale regola. Ricorso rigettato; nulla per le spese. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    In conclusione, anche nel caso di errore sull’applicazione delle regole in materia di cd. “foro erariale” l’applicabilità della preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c., comma 1 comporta, per la parte convenuta in appello, l’onere di rilevare l’eccezione – a pena di decadenza – nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

    L’eccezione d’incompetenza, compresa quella fondata sul foro erariale, deve essere proposta dalla parte convenuta in appello nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; il rilievo successivo è precluso.

  • art. 350 c.p.c.

    Viceversa, il potere di rilievo ex officio del giudice è ancorato all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e, dunque, in appello, all’omologa udienza ex art. 350 c.p.c.

    Il giudice d’appello può rilevare d’ufficio l’incompetenza non oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c., quale momento corrispondente, nel grado d’appello, alla prima udienza di trattazione.

  • art. 341 c.p.c.

    Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui al citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 in assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorchè il tribunale decida quale giudice di appello.

    Quando l’appello contro una sentenza del giudice di pace coinvolge lo Stato, la competenza territoriale del tribunale va individuata, in assenza di una deroga specifica, applicando il foro erariale previsto dal R.D. n. 1611/1933.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 6

    Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui al citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 in assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorchè il tribunale decida quale giudice di appello.

    La regola del foro erariale individua il tribunale territorialmente competente per l’appello, salvo che ricorra una specifica eccezione legislativa.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 9

    Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 9 nella parte in cui consente la formulazione dell’eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell’incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall’art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla L. n. 353 del 1990 e dalla L. n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell’art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

    La previsione speciale che consentiva di sollevare senza limiti temporali l’incompetenza erariale è stata tacitamente abrogata, nella parte incompatibile, dal regime dell’art. 38 c.p.c.; l’eccezione e il rilievo d’ufficio sono quindi soggetti alle relative preclusioni.

  • art. 25 c.p.c.

    L’art. 144 c.p.c., in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato, espressamente prevede che “si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e, dunque, deve essere letto in combinato disposto con il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1 il quale dispone: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente”.

    La disposizione concorre a individuare il foro speciale dell’Amministrazione statale. La sentenza applica la regola del foro erariale all’appello, fermo il regime di preclusioni dell’art. 38 c.p.c.

  • art. 144 c.p.c.

    L’art. 144 c.p.c., in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato, espressamente prevede che “si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e, dunque, deve essere letto in combinato disposto con il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1 il quale dispone: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente”.

    Gli atti giudiziari destinati alle amministrazioni dello Stato devono essere notificati secondo le leggi speciali presso l’Avvocatura dello Stato; la notifica diretta all’ufficio amministrativo non è valida in mancanza di una deroga legislativa.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 11

    L’art. 144 c.p.c., in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato, espressamente prevede che “si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e, dunque, deve essere letto in combinato disposto con il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, come modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1 il quale dispone: “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente”.

    Le citazioni e gli altri atti introduttivi di giudizi contro lo Stato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, nella persona del ministro competente.

  • art. 2, comma 1, R.D. n. 1611/1933

    Del tutto privo di pregio è, poi, l’argomento desunto a sostegno della singolare prospettazione dal fatto che in appello l’Avvocatura dello Stato abbia fatto ricorso alla rappresentanza di un funzionario interno alla ragioneria territoriale: è sufficiente rimandare parte ricorrente alla lettura del R.D. n. 1611 del 1933, art. 2, comma 1.

    La circostanza che l’Avvocatura dello Stato si avvalga in appello della rappresentanza di un funzionario dell’amministrazione non determina una deroga alle regole legali sulla notificazione degli atti processuali.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo è privo di fondamento: se ben si comprende la poco chiara prospettazione del motivo, si sostiene che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perchè proposto in via autonoma. Ma l’inammissibilità avrebbe potuto configurarsi solo se il deposito del separato atto di appello successivamente alla sua notificazione fosse avvenuto oltre il termine fissato per il deposito della comparsa di risposta in relazione al primo appello.

    La proposizione di un appello autonomo, quando sarebbe stato possibile proporre appello incidentale, non comporta di per sé l’inammissibilità; la conversione richiede che l’impugnazione sia depositata nel termine previsto per l’appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il foro erariale determina la competenza territoriale anche per l’appello contro le sentenze del giudice di pace che coinvolgono lo Stato, salvo specifiche eccezioni legislative.
  • Nel giudizio d’appello, l’eccezione di incompetenza, anche quando fondata sul foro erariale, deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; il giudice può rilevarla d’ufficio non oltre l’udienza ex art. 350 c.p.c.
  • La proposizione in via autonoma di un appello che avrebbe potuto essere proposto in via incidentale non è di per sé causa di inammissibilità: l’impugnazione può convertirsi in appello incidentale se depositata entro il relativo termine.
  • Gli atti introduttivi di un giudizio contro un’amministrazione dello Stato devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato secondo il R.D. n. 1611/1933, salvo una deroga legislativa espressa; norme che attribuiscono competenze amministrative interne non valgono, di per sé, come deroghe processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.