Cassazione Civile, Ordinanza n. 19250/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva negato a una banca cooperativa l'esenzione dalle imposte dirette prevista dall'art. 12 della L. n. 904/1977 per l'annualità 1988, recuperando maggior reddito ai fini ILOR e IRPEG. Dopo un lungo contenzioso di merito e di legittimità, la Commissione tributaria regionale in sede di rinvio aveva accolto l'appello dell'Ufficio e negato l'agevolazione. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 384 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella precedente cassazione con rinvio, e avesse invece deciso su profili ritenuti inconferenti, come l'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese e una diversa agevolazione subordinata a delibera assembleare. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 2-ter, 8, 9, 10 e 13, del D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, con prova che non era dovuto alcun importo ulteriore perché quanto versato in pendenza di giudizio superava quanto richiesto per la definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale produzione della domanda e della documentazione relativa alla definizione agevolata, ritenendo non accoglibile la richiesta generica di rinvio formulata dall'Avvocatura dello Stato per verifiche ulteriori. Ha quindi rilevato che, non essendo emerso alcun diniego della definizione tempestivamente impugnato, il processo doveva considerarsi estinto per effetto della definizione agevolata della lite, con conseguente chiusura del giudizio e regolazione delle spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sulla violazione dell'art. 384 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente proposta come violazione di legge per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di cassazione con rinvio.
art. 384 c.p.c.
Il ricorrente invocava il dovere del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto della Corte; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di estinzione del processo.
art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904
Agevolazione fiscale invocata dalla contribuente, la cui spettanza dipendeva dalla presenza di impedimenti statutari alla distribuzione delle riserve.
art. 6, comma 2-ter, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
La contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria.
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata rilevando che, in assenza di diniego impugnato, il processo si estingue per decorso del termine previsto.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Il mancato diniego definitivo della definizione ha comportato l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma terzo, D.L. 30 settembre 1992, n. 394
Norma richiamata nel motivo per evidenziare l'erroneo spostamento del thema decidendum da parte del giudice di rinvio; non è stata oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e la parte deposita documentazione idonea a provarne l'adesione, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto se non risulta un diniego della definizione tempestivamente impugnato.
- La richiesta generica di rinvio per verifiche ulteriori non è accoglibile se la parte interessata produce in modo tempestivo ed esaustivo la documentazione attestante la definizione agevolata e la riferibilità della domanda al giudizio pendente.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando essi denuncino la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio.
- Nel giudizio tributario di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia tale regola resta priva di scrutinio nel merito se la controversia si estingue per sopravvenuta definizione della lite.
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