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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08155/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la detrazione/contestazione IVA in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Dai passaggi motivazionali emerge che il giudice di merito aveva ritenuto provata la non conoscibilità, da parte della società, del meccanismo fraudolento, valorizzando una serie di elementi indiziari: trasporto della merce tramite spedizioniere terzo nazionale, verifica dell’esistenza giuridica e dell’operatività della controparte, individuazione di responsabili amministrativo-commerciali, rapporti costanti tra le parti, presentazione del bilancio, esistenza di sede operativa e amministrativa, sito web, versamento IVA e corrispondenza intercorsa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione censurando, in sostanza, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito e la valutazione delle prove, sostenendo che la società non avesse assolto gli obblighi di diligente verifica e che la motivazione fosse erronea nella parte in cui escludeva la consapevolezza della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fosse conformata al canone giurisprudenziale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, avendo accertato in fatto la non conoscibilità da parte della società contribuente della propria partecipazione al meccanismo frodatorio. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto ai pretesi vizi motivazionali, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito; il vizio denunciabile è quello di violazione di legge solo se vi è erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene al vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sull'onere della prova della diligenza e della mancata consapevolezza del meccanismo fraudolento, in un contesto in cui il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere probatorio dalla società contribuente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito contestare l'accertamento in fatto del giudice di merito sostituendogli una diversa lettura delle prove: il controllo di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla logicità della motivazione.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, la non conoscibilità, da parte del contribuente, della partecipazione a un meccanismo frodatorio può essere desunta da un complesso di elementi fattuali che attestino una diligente verifica della controparte e dell'operazione.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il vizio di violazione di legge ricorre solo se il giudice abbia male individuato la norma applicabile in astratto; se la censura investe la ricostruzione del fatto concreto, si è nell'ambito della valutazione di merito e non della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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