Cassazione Civile, Ordinanza n. 31292/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un appartamento in Roma per il prezzo di euro 700.000. In primo grado era stata accolta la domanda dell'acquirente di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e questi era stato condannato alla restituzione del prezzo ricevuto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che il venditore fosse inadempiente per la presenza, nell'immobile, di una tamponatura e copertura a veranda di un balcone con aumento di volume, qualificata come abusiva, e aveva applicato l'art. 1489 c.c. sugli oneri o diritti altrui non dichiarati nel contratto né conosciuti dal compratore. Il venditore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma prima della decisione entrambe le parti depositavano atto congiunto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere risolto bonariamente la questione e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c. e idonea, unitamente all'accettazione, a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza condanna alle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
È stato richiamato per affermare la responsabilità del venditore quando sul bene gravino oneri o diritti altrui non dichiarati nel contratto e non conosciuti dall'acquirente al momento dell'acquisto.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
La rinuncia e la relativa accettazione hanno determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.
contributo unificato
La Corte ha escluso il raddoppio perché misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge e accompagnata dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- La rinuncia congiunta al ricorso rende superflua ogni decisione sul merito delle censure proposte, con conseguente chiusura del giudizio senza condanna alle spese se così concordato o comunque in assenza di statuizioni contrarie.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la disciplina è eccezionale e si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In tema di compravendita immobiliare, la presenza di un abuso edilizio o di un onere incidente sul bene non dichiarato e non conosciuto dall'acquirente può integrare il presupposto della responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c.
Come è indicizzato
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